CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 01232/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5911/2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 783/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di Lecce Sezione distaccata di TARANTO---* * * --- Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorsononché depositato nuova procura speciale. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., dovendosi ritenere tardivo il deposito della sentenza impugnata (in quanto oltre i termini previsti dall’art. 369 cod.proc.civ.). Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de