Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26419/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050H6YM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06EMCAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOdato aygo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Como deducendo il vizio della motivazione e, genericamente il primo, il vizio di violazione di legge.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Del tutto generiche sono le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050H6YM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06EMCAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOdato aygo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Como deducendo il vizio della motivazione e, genericamente il primo, il vizio di violazione di legge. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Del tutto generiche sono le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 april
Sentenza Cassazione n. 26419/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris