CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della applicazione della recidiva, è manifestamente infondato perché la Corte ha confermato l'argomentato giudizio espresso nella sentenza di primo grado circa l'applicazione della recidiva (p. 6), non mancando di evidenziare a sua volta l'accentuata pericolosità sociale espressa con la condotta descritta nel capo di imputazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]