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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 33097/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33766-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1277/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 95i,c3 R.G.33776/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma, confermando la pronuncia di prime cure, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assunto con contratti a tempo determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] italiana a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], rivolto all'accertamento del diritto di questi a partecipare alla procedura di stabilizzazione del personale precario indetta dall'ente datore con avviso pubblico del 30.11.2007, ai sensi dell'art. 1, co. 519, della

I. n. 296 del 29.09.2006; la Corte territoriale ha affermato che la clausola dell'avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, il quale prevedeva quale requisito per la partecipazione alla procedura che gli aspiranti avessero maturato un triennio di servizio (anche non continuativo) alla data del 31.12.2007, era legittima; ha, quindi escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse titolo a partecipare alla procedura di stabilizzazione, avendo rilevato che il requisito di anzianità utile a tal fine, sarebbe maturato in capo allo stesso soltanto il 13.04.2009; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; la [OSCURATO:PERSONA] italiana è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 comma 519, 558 e seguenti della legge 296/2006 nonché di ogni altra norma e principio connesso in materia di stabilizzazione"; sostiene che nessun termine anteriore al 28 settembre 2009 possa essere considerato ultimo ai fini della maturazione del requisito soggettivo per accedere alla "stabilizzazione", dovendo, la corretta applicazione delle norme richiamate in epigrafe, portare a ritenere che, quanto ai contratti stipulati anteriormente al 29.09.2006 il triennio debba intendersi valido anche qualora conseguito successivamente; il motivo merita accoglimento; questa Corte, in ipotesi sovrapponibile, ha già deciso che "Nel pubblico impiego privatizzato, la procedura di stabilizzazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 519, della

I. n. 296 del 2006, in quanto diversa da quella disciplinata al successivo comma 526, non richiede che il presupposto operativo del triennio di servizio anche non continuativo sia compiuto entro l'anno 2007, ma nel ricomprendere nella platea dei destinatari tutto il personale che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, senza fissare una data limite entro la quale il requisito stesso deve essere posseduto, correla necessariamente questa data al dies a quo, ossia al 29 settembre 2009 (tre anni dal 29.9.2006)" ([OSCURATO:PERSONA]. n. 20912 del 2020); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà anche alle spese di questo giudizio; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 17 giugno'2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33766-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1277/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 95i,c3 R.G.33776/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma, confermando la pronuncia di prime cure, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assunto con contratti a tempo determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] italiana a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], rivolto all'accertamento del diritto di questi a partecipare alla procedura di stabilizzazione del personale precario indetta dall'ente datore con avviso pubblico del 30.11.2007, ai sensi dell'art. 1, co. 519, della I. n. 296 del 29.09.2006; la Corte territoriale ha affermato che la clausola dell'avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, il quale prevedeva quale requisito per la partecipazione alla procedura che gli aspiranti avessero maturato un triennio di servizio (anche non continuativo) alla data del 31.12.2007, era legittima; ha, quindi escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse titolo a partecipare alla procedura di stabilizzazione, avendo rilevato che il requisito di anzianità utile a tal fine, sarebbe maturato in capo allo stesso soltanto il 13.04.2009; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; la [OSCURATO:PERSONA] italiana è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 comma 519, 558 e seguenti della legge 296/2006 nonché di ogni altra norma e principio connesso in materia di stabilizzazione"; sostiene che nessun termine anteriore al 28 settembre 2009 possa essere considerato ultimo ai fini della maturazione del requisito soggettivo per accedere alla "stabilizzazione", dovendo, la corretta applicazione delle norme richiamate in epigrafe, portare a ritenere che, quanto ai contratti stipulati anteriormente al 29.09.2006 il triennio debba intendersi valido anche qualora conseguito successivamente; il motivo merita accoglimento; questa Corte, in ipotesi sovrapponibile, ha già deciso che "Nel pubblico impiego privatizzato, la procedura di stabilizzazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 519, della I. n. 296 del 2006, in quanto diversa da quella disciplinata al successivo comma 526, non richiede che il presupposto operativo del triennio di servizio anche non continuativo sia compiuto entro l'anno 2007, ma nel ricomprendere nella platea dei destinatari tutto il personale che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, senza fissare una data limite entro la quale il requisito stesso deve essere posseduto, correla necessariamente questa data al dies a quo, ossia al 29 settembre 2009 (tre anni dal 29.9.2006)" ([OSCURATO:PERSONA]. n. 20912 del 2020); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà anche alle spese di questo giudizio; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 17 giugno'2