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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34772/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo II--Pret7-644.-eaacit~ l'infondatezza dei ricorso (rigetto) udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13.09.2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati allo stesso ascritti per intervenuta prescrizione (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), ad eccezione dei reati di cui al capo 23 punto 1- B), nonché al capo 23 punto 2) di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, dai quali era stato assolto perché il fatto non sussiste, mentre era stato condannato per il reato di cui al capo 23 punto 1- A) - limitatamente alla erogazione in favore della società Forest s.r.I.- alla pena di anni due di reclusione- assolveva il predetto imputato dal reato a lui ha ascritto al capo 23 punto 1- A, perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Mazzei, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale fatto erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 129, 530 e 531 cod. proc. pen., mancando di prosciogliere nel merito l'imputato, a fronte della intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui in contestazione - di truffa aggravata finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche (capo 1, 2, 3), malversazione ai danni dello Stato (capo 4), falsità ideologica (capo 5, 6), dichiarazione ,„/ fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capo 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capo 12, 14), indebita compensazione quale conseguenza dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 13, 18) - laddove, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, disponeva di elementi sufficienti ad addivenire a tale diversa statuizione, stante l'esistenza agli atti di prova liberatoria completamente trascurata; invero, proprio la pronuncia a Sezioni unite citata dalla sentenza impugnata ha affermato che, allorquando il giudice di appello, intervenuta una causa di estinzione del reato sia chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il prosciognmento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur in presenza di prova contraddittoria o insufficiente, dovendosi desumere da tale assunto il principio che anche laddove non vi sia costituzione di parte civile, come nel caso di specie, sia richiesto ai giudici di primo e secondo grado di pronunciarsi nel merito, pure a fronte della contraddittorietà della prova, al fine di non trascurare le ricadute in sede civile - le quali si risolverebbero, nel caso de quo, nella richiesta di restituzione, da parte dell'Ente erogatore del finanziamento, di quanto elargito e nell'interruzione dell'elargizione delle somme mancanti, a fronte di lavori correttamente eseguiti - della decisione resa in sede penale; dunque a fortiori, nel caso di specie, i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciarsi in ordine al proscioglimento dell'imputato, stante la non contraddittorietà della prova, ma addirittura l'omessa considerazione di prove ampiamente liberatorie; nella fattispecie in esame poi aver escluso la responsabilità in capo ai controllori in relazione alle truffe danni dello Stato equivale a riconoscimento della legittimità dell'operato degli stessi controllori sul presupposto che l'accertamento tecnico ha avuto un esito favorevole e cioè di piena corrispondenza tra l'opera eseguita il progetto finanziato dallo stato sicché essendo necessario il concorso in truffa aggravata da parte del collaudatore, una volta esclusa tale responsabilità non può che essere ritenuta la piena 19gittimità di tutta l'operazione; quando la procedura di collaudo è legittima non può utilizzarsi che l'imprenditore abbia posto in essere artifizi e raggiri che invece i controllori certificano essere inesistenti; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di mancanza assoluta di motivazione in merito all'insussistenza del fatto, pur essendo stato argomentato dalla difesa, con riguardo specifico al reato di cui al capo 2), che dalla prova documentale agli atti emergeva l'esatta e corretta corrispondenza tra l'opera eseguita e l'opera oggetto del progetto presentato, al fine di ottenere il finanziamento, nonché l'omessa contestazione di condotte illecite ai collaudatori, deputati al controllo di tale corrispondenza e la presenza di perizie giurate di professionisti esperti indipendenti incaricati dalla banca concessionaria di verificare la congruità dei computi metrici rispetto ai prezzi di mercato; inoltre, per quanto concerne i restanti capi, oltre all'esistenza della prova fisica documentale, che smentisce l'assunto circa la sussistenza di artificiose strumentali alterazioni della realtà, non è tenuto conto degli effetti del meccanismo progressivo di erogazione del contributo mediante la verifica e il controllo da parte degli organi accertatori dell'ipotesi accusatoria, essendo state considerate operazioni di normale gestione aziendale quali artifizi e raggiri che avrebbero indotto in errore sulla ricorrenza delle condizioni richieste dai bandi per l'erogazione dei finanziamenti; la prova documentale smentisce la possibilità che vi sia stata un'alterazione per ottenere i contributi e, se così fosse stato, sicuramente gli uffici tecnici preposti al controllo avrebbero rilevato le eventuali anomalie ed avrebbero assunto determinazioni di rigetto della domanda essendo i collaudatori e tecnici esterni delle banche titolari della potestà di autorizzazione alla concessione dei contributi pubblici e dunque responsabili delle erogazioni dei contributi e comunque gli organismi di collaudo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.Con entrambi i motivi di ricorso si ripropongono nuovamente in questa sede censure avverso la declaratoria del primo giudice di estinzione dei reati per prescrizione, ai sensi dell'art. 129/1 c.p.p., dovendo piuttosto applicarsi il disposto di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p., con il proscioglimento nel merito dell'imputato.

1.1. In proposito vanno innanzitutto richiamati i punti di approdo della giurisprudenza di legittimità sul tema ed in particolare i principi espressi dalle S.U. di questa Corte, ai quali la sentenza impugnata correttamente si è riferita, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274 Tettamanti).

La formula di proscioglimento nel merito prevale in definitiva sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positivi- della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445).

In particolare, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.

Inoltre, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale, come evidenziato, il proscioglimento nel merito rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, senza limitarsi al criterio di economia processuale ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 20568 del 11.04.2018, Rv. 273259, Sez.

U, n. 35490 „lel 28/05/2009, Rv. 244275, Tettamanti).

1.2. Rilevante risulta, altresì, nella fattispecie l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità del concetto di "evidenza", cui va fatto riferimento per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., operato dalla giurisprudenza di legittimità, che designa, non solo ciò che riesce palese con immediatezza sensoriale, ma anche ciò che è del pari immediatamente intellegibile e piano per la sua chiarezza e notoria efficacia rappresentativa, a seguito di analisi e valutazione (Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013, rv. 256130).

2. Alla luce dei riportati principi, deve concludersi che non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto insussistenti i presupposti per operare il proscioglimento nel merito dell'imputato, confermando la declaratoria di prescrizione dei reati.

In proposito, occorre evidenziare che a fronte di un generico motivo di appello- con il quale, a fronte di molteplici fattispecie di reato ascritte all'imputato (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), relative a reati quali 640 bis c.p., 316 bis c.p. 483 c.p. art. 2 , 8 e 10 quater D.Lgvo n. 74/2000, l'imputato si è limitato ad invocare "la valutazione de/presupposti della prescrizione con riferimento alla causa di evidenza della prova", senza alcuna specifica argomentazione, per ciascuna delle fattispecie a lui ascritte dell'evidenza della prova dell'innocenza- la Corte ha rilevato in sostanza l'assenza di circostanze, emergenti dagli atti in modo assolutamente non contestabile, idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale.

Infatti, lo stesso imputato ha richiesto, al fine di giungere alla declaratoria di proscioglimento, l'analisi della documentazione in atti con il confronto tra loro delle opposte emergenze processuali, dovendosi escludere che tale accertamento possa essere considerato di immediata percezione della estraneità dell'imputato ai reati addebitatigli.

Inoltre, la Corte territoriale ha considerato il ruolo rivestito dall'imputato e le dinamiche connesse ai fatti contestati, implicanti una verifica ben lontana dalla mera constatazione unica circostanza che legittimerebbe la prevalenza della pronuncia di proscioglimento sulla declaratoria di prescrizione. 3.Tale valutazione, come già evidenziato in premessa, non merita censure ed i motivi di ricorso proposti sono inammissibili per plurime ragioni.

3.1. Innanzitutto con il primo motivo il ricorrente reitera il vizio di genericità della censurai già rilevabile con il proposto motivo di appello, sviluppando un ragionamento indistinto per le plurime fattispecie ascrittegli, senza indicare per ciascuna di esse compiutamente le ragioni per le quali risulti evidente con immediatezza sensoriale l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a suo I carico, ovvero la prova positiva della sua innocenza.

Inconferente si presenta all'uopo il richiamo ai principi espressi dalle S.U.

Tettamanti(in relazione al caso della presenza delle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p., atteso che l'indagine demandata al giudice, in tal caso, è appositamente richiesta dalla norma ("decidono sull'impugnazione ai soli effetti civili delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili') e tale previsione, siccome specifica, non è estendibile all'evidenza alle statuizioni penali, per le quali occorre guardare al disposto di cui all'art. 129 c.p.p., come chiaramente evidenziato anche (..t; dalla stessa sentenza Tettamanti. /

3.2. Il secondo motivo di ricorso sviluppa anch'esso doglianze generiche in merito al reato di cui al capo 2), che si traducono, peraltro, in censure generiche, ma anche nuove, non proposte nell'atto di appello - dunque già in sé inammissibili- che comunque sviluppano ragionamenti in fatto non decisivi, che non danno conto dell'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato o dell'insussistenza del fatto, anche laddove si riferiscono alla mancata contestazione di condotte illecite ai collaudatori.

Con ciò, all'evidenza, richiedendo comunque verifiche e valutazioni di merito degli assunti formulati, incompatibili con un'attività assimilabile ad una mera constatazione richiesta per addivenire al proscioglimento ex art. 129/2 c.p.p.

D'altro canto è la stessa difesa, che, nell'escludere la colpevolezza dell'imputato per giungere ad una pronuncia assolutoria deduce espressamente in ricorso che occorre analizzare la documentazione in atti (stati di avanzamento, perizie giurate, memorie ecc. ), attività questa che implica una compiuta attività valutativa e non di immediata percezione sensoriale Le ulteriori censure mosse, sempre con il secondo motivo, in relazione agli ulteriori capi oggetto di declaratoria di prescrizione, anche qui trattati indistintamente, si presentano anch'esse del tutto generiche e, dunque, inammissibili siccome aspecifiche.

5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo II--Pret7-644.-eaacit~ l'infondatezza dei ricorso (rigetto) udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13.09.2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati allo stesso ascritti per intervenuta prescrizione (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), ad eccezione dei reati di cui al capo 23 punto 1- B), nonché al capo 23 punto 2) di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, dai quali era stato assolto perché il fatto non sussiste, mentre era stato condannato per il reato di cui al capo 23 punto 1- A) - limitatamente alla erogazione in favore della società Forest s.r.I.- alla pena di anni due di reclusione- assolveva il predetto imputato dal reato a lui ha ascritto al capo 23 punto 1- A, perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Mazzei, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale fatto erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 129, 530 e 531 cod. proc. pen., mancando di prosciogliere nel merito l'imputato, a fronte della intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui in contestazione - di truffa aggravata finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche (capo 1, 2, 3), malversazione ai danni dello Stato (capo 4), falsità ideologica (capo 5, 6), dichiarazione ,„/ fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capo 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capo 12, 14), indebita compensazione quale conseguenza dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 13, 18) - laddove, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, disponeva di elementi sufficienti ad addivenire a tale diversa statuizione, stante l'esistenza agli atti di prova liberatoria completamente trascurata; invero, proprio la pronuncia a Sezioni unite citata dalla sentenza impugnata ha affermato che, allorquando il giudice di appello, intervenuta una causa di estinzione del reato sia chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il prosciognmento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur in presenza di prova contraddittoria o insufficiente, dovendosi desumere da tale assunto il principio che anche laddove non vi sia costituzione di parte civile, come nel caso di specie, sia richiesto ai giudici di primo e secondo grado di pronunciarsi nel merito, pure a fronte della contraddittorietà della prova, al fine di non trascurare le ricadute in sede civile - le quali si risolverebbero, nel caso de quo, nella richiesta di restituzione, da parte dell'Ente erogatore del finanziamento, di quanto elargito e nell'interruzione dell'elargizione delle somme mancanti, a fronte di lavori correttamente eseguiti - della decisione resa in sede penale; dunque a fortiori, nel caso di specie, i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciarsi in ordine al proscioglimento dell'imputato, stante la non contraddittorietà della prova, ma addirittura l'omessa considerazione di prove ampiamente liberatorie; nella fattispecie in esame poi aver escluso la responsabilità in capo ai controllori in relazione alle truffe danni dello Stato equivale a riconoscimento della legittimità dell'operato degli stessi controllori sul presupposto che l'accertamento tecnico ha avuto un esito favorevole e cioè di piena corrispondenza tra l'opera eseguita il progetto finanziato dallo stato sicché essendo necessario il concorso in truffa aggravata da parte del collaudatore, una volta esclusa tale responsabilità non può che essere ritenuta la piena 19gittimità di tutta l'operazione; quando la procedura di collaudo è legittima non può utilizzarsi che l'imprenditore abbia posto in essere artifizi e raggiri che invece i controllori certificano essere inesistenti; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di mancanza assoluta di motivazione in merito all'insussistenza del fatto, pur essendo stato argomentato dalla difesa, con riguardo specifico al reato di cui al capo 2), che dalla prova documentale agli atti emergeva l'esatta e corretta corrispondenza tra l'opera eseguita e l'opera oggetto del progetto presentato, al fine di ottenere il finanziamento, nonché l'omessa contestazione di condotte illecite ai collaudatori, deputati al controllo di tale corrispondenza e la presenza di perizie giurate di professionisti esperti indipendenti incaricati dalla banca concessionaria di verificare la congruità dei computi metrici rispetto ai prezzi di mercato; inoltre, per quanto concerne i restanti capi, oltre all'esistenza della prova fisica documentale, che smentisce l'assunto circa la sussistenza di artificiose strumentali alterazioni della realtà, non è tenuto conto degli effetti del meccanismo progressivo di erogazione del contributo mediante la verifica e il controllo da parte degli organi accertatori dell'ipotesi accusatoria, essendo state considerate operazioni di normale gestione aziendale quali artifizi e raggiri che avrebbero indotto in errore sulla ricorrenza delle condizioni richieste dai bandi per l'erogazione dei finanziamenti; la prova documentale smentisce la possibilità che vi sia stata un'alterazione per ottenere i contributi e, se così fosse stato, sicuramente gli uffici tecnici preposti al controllo avrebbero rilevato le eventuali anomalie ed avrebbero assunto determinazioni di rigetto della domanda essendo i collaudatori e tecnici esterni delle banche titolari della potestà di autorizzazione alla concessione dei contributi pubblici e dunque responsabili delle erogazioni dei contributi e comunque gli organismi di collaudo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.Con entrambi i motivi di ricorso si ripropongono nuovamente in questa sede censure avverso la declaratoria del primo giudice di estinzione dei reati per prescrizione, ai sensi dell'art. 129/1 c.p.p., dovendo piuttosto applicarsi il disposto di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p., con il proscioglimento nel merito dell'imputato. 1.1. In proposito vanno innanzitutto richiamati i punti di approdo della giurisprudenza di legittimità sul tema ed in particolare i principi espressi dalle S.U. di questa Corte, ai quali la sentenza impugnata correttamente si è riferita, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274 Tettamanti). La formula di proscioglimento nel merito prevale in definitiva sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positivi- della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). In particolare, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Inoltre, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale, come evidenziato, il proscioglimento nel merito rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, senza limitarsi al criterio di economia processuale ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 20568 del 11.04.2018, Rv. 273259, Sez. U, n. 35490 „lel 28/05/2009, Rv. 244275, Tettamanti). 1.2. Rilevante risulta, altresì, nella fattispecie l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità del concetto di "evidenza", cui va fatto riferimento per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., operato dalla giurisprudenza di legittimità, che designa, non solo ciò che riesce palese con immediatezza sensoriale, ma anche ciò che è del pari immediatamente intellegibile e piano per la sua chiarezza e notoria efficacia rappresentativa, a seguito di analisi e valutazione (Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013, rv. 256130). 2. Alla luce dei riportati principi, deve concludersi che non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto insussistenti i presupposti per operare il proscioglimento nel merito dell'imputato, confermando la declaratoria di prescrizione dei reati. In proposito, occorre evidenziare che a fronte di un generico motivo di appello- con il quale, a fronte di molteplici fattispecie di reato ascritte all'imputato (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), relative a reati quali 640 bis c.p., 316 bis c.p. 483 c.p. art. 2 , 8 e 10 quater D.Lgvo n. 74/2000, l'imputato si è limitato ad invocare "la valutazione de/presupposti della prescrizione con riferimento alla causa di evidenza della prova", senza alcuna specifica argomentazione, per ciascuna delle fattispecie a lui ascritte dell'evidenza della prova dell'innocenza- la Corte ha rilevato in sostanza l'assenza di circostanze, emergenti dagli atti in modo assolutamente non contestabile, idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale. Infatti, lo stesso imputato ha richiesto, al fine di giungere alla declaratoria di proscioglimento, l'analisi della documentazione in atti con il confronto tra loro delle opposte emergenze processuali, dovendosi escludere che tale accertamento possa essere considerato di immediata percezione della estraneità dell'imputato ai reati addebitatigli. Inoltre, la Corte territoriale ha considerato il ruolo rivestito dall'imputato e le dinamiche connesse ai fatti contestati, implicanti una verifica ben lontana dalla mera constatazione unica circostanza che legittimerebbe la prevalenza della pronuncia di proscioglimento sulla declaratoria di prescrizione. 3.Tale valutazione, come già evidenziato in premessa, non merita censure ed i motivi di ricorso proposti sono inammissibili per plurime ragioni. 3.1. Innanzitutto con il primo motivo il ricorrente reitera il vizio di genericità della censurai già rilevabile con il proposto motivo di appello, sviluppando un ragionamento indistinto per le plurime fattispecie ascrittegli, senza indicare per ciascuna di esse compiutamente le ragioni per le quali risulti evidente con immediatezza sensoriale l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a suo I carico, ovvero la prova positiva della sua innocenza. Inconferente si presenta all'uopo il richiamo ai principi espressi dalle S.U. Tettamanti(in relazione al caso della presenza delle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p., atteso che l'indagine demandata al giudice, in tal caso, è appositamente richiesta dalla norma ("decidono sull'impugnazione ai soli effetti civili delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili') e tale previsione, siccome specifica, non è estendibile all'evidenza alle statuizioni penali, per le quali occorre guardare al disposto di cui all'art. 129 c.p.p., come chiaramente evidenziato anche (..t; dalla stessa sentenza Tettamanti. / 3.2. Il secondo motivo di ricorso sviluppa anch'esso doglianze generiche in merito al reato di cui al capo 2), che si traducono, peraltro, in censure generiche, ma anche nuove, non proposte nell'atto di appello - dunque già in sé inammissibili- che comunque sviluppano ragionamenti in fatto non decisivi, che non danno conto dell'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato o dell'insussistenza del fatto, anche laddove si riferiscono alla mancata contestazione di condotte illecite ai collaudatori. Con ciò, all'evidenza, richiedendo comunque verifiche e valutazioni di merito degli assunti formulati, incompatibili con un'attività assimilabile ad una mera constatazione richiesta per addivenire al proscioglimento ex art. 129/2 c.p.p. D'altro canto è la stessa difesa, che, nell'escludere la colpevolezza dell'imputato per giungere ad una pronuncia assolutoria deduce espressamente in ricorso che occorre analizzare la documentazione in atti (stati di avanzamento, perizie giurate, memorie ecc. ), attività questa che implica una compiuta attività valutativa e non di immediata percezione sensoriale Le ulteriori censure mosse, sempre con il secondo motivo, in relazione agli ulteriori capi oggetto di declaratoria di prescrizione, anche qui trattati indistintamente, si presentano anch'esse del tutto generiche e, dunque, inammissibili siccome aspecifiche. 5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condan
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