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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 luglio 2023

Cassazione n. 01530/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17613-2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli avv. ti CRISTIANA CARCELLIe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e S.A.M.

SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat e in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentae difende -controricorrenti - avverso la sente nza n. 60 / 20 1 8 de l la CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/01/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con istanza depositata in via telematica in data 25.7.2023 la società Ing. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. invocava la correzione dell’errore materiale incidente sull’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, consistente nell’erronea indicazione, alla pagina 1 del predetto provvedimento, tra le parti controricorrenti, di “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”.

Con provvedimento del 5.9.2023 il presidente titolare della seconda sezione civile ha trasmesso l’istanza alla cancelleria per l’iscrizione al ruolo di un procedimento per la correzione, anche d’ufficio, dell’errore predetto [OSCURATO:PERSONA] L’istanza va accolta.

L’errore materialesegnalato dalla parte istante sussiste, essendosi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] costituito come nuovo difensore delle società controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e S.A.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], al quale erano state allegate le corrispondenti procure speciali, sottoscritte dai legali rappresentanti delle tre società suindicate.L’indicazione, nella sola prima pagina dell’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, di “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di “Ing. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].” è dunque frutto di un errore materiale, suscettibile di essere emendato nelle forme di cui all’art. 391 bis c.p.c.

Nulla per le spese.

PQM la Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella prima pagina dell’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, sostituendo le parole“[OSCURATO:PERSONA]” contenute nella quintultima riga con quelle, corrette, di “Ing. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA].”.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17613-2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli avv. ti CRISTIANA CARCELLIe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e S.A.M. SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat e in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentae difende -controricorrenti - avverso la sente nza n. 60 / 20 1 8 de l la CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/01/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con istanza depositata in via telematica in data 25.7.2023 la società Ing. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. invocava la correzione dell’errore materiale incidente sull’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, consistente nell’erronea indicazione, alla pagina 1 del predetto provvedimento, tra le parti controricorrenti, di “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”. Con provvedimento del 5.9.2023 il presidente titolare della seconda sezione civile ha trasmesso l’istanza alla cancelleria per l’iscrizione al ruolo di un procedimento per la correzione, anche d’ufficio, dell’errore predetto [OSCURATO:PERSONA] L’istanza va accolta. L’errore materialesegnalato dalla parte istante sussiste, essendosi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] costituito come nuovo difensore delle società controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e S.A.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], al quale erano state allegate le corrispondenti procure speciali, sottoscritte dai legali rappresentanti delle tre società suindicate.L’indicazione, nella sola prima pagina dell’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, di “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di “Ing. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].” è dunque frutto di un errore materiale, suscettibile di essere emendato nelle forme di cui all’art. 391 bis c.p.c. Nulla per le spese. PQM la Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella prima pagina dell’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, sostituendo le parole“[OSCURATO:PERSONA]” contenute nella quintultima riga con quelle, corrette, di “Ing. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA].”. Così deciso in Roma, nella camera di c
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