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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 33976/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11322-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA già M.I.U.R.

Ministero Università e Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 11322/2021 Cron.

Rep.

Ud. 21/09/2022 PU Ricerca in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] in persona del Dirigente pro tempore, I.I.S.

"[OSCURATO:PERSONA]" in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI; - intimato - avverso la sentenza n. 3025/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/10/2020 R.G.N. 124/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3025 del 2020, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti del [OSCURATO:PERSONA] (ritenendo il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, dell’Ambito territoriale di Napoli, dell’IIS [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale Napoli.

Il Tribunale aveva rigettato ladomanda che era stat a azionat a dalla ricorrente sul presuppostodella invalidità del recesso in quanto intimato verbalmente il 28 settembre 2018, in considerazione della intervenuta comunicazione con raccomandata,inviata il 28 settembre 2018 e ricevuta il 9 ottobre 2018, del decreto di revoca della nomina a tempo indeterminato.

Il giudice di primo grado aveva, inoltre,disatteso la domanda per quanto basata su asseriti giudicati amministrativi in odine al possesso di titoli di insegnamento idonei ai fini rilevanti nel giudizio.

Il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente all’accertamento della debenza in favore della ricorrente degli importi, oltre accessori di legge, relativi al periodo di effettiva vigenza del rapporto di lavoro.

2. La Corte d’Appello ha rilevato che con riguardo alla tardiva costituzione in giudizio dell’Amministrazione dinanzi al Tribunale, come eccepita dalla lavoratrice in primo gradoe ribadita in appello, il Tribunale aveva implicitamente rigettato l’eccez ione, e dunque non vi era stata omissione di pronuncia.

Ha osservato che le deduzioni formulate in primo grado dall’Amministrazione in ordine all’emanazione del decreto 27 settembre 2018, che aveva confermato il depennamento della docente dalla graduatoria di concorso disposto con decreto dell’USR Campania n. 8804 del 18 aprile 2018, non costituivano un’eccezione in senso stretto, bensì si configuravano come una contestazione in fatto (a fronte dell’avversa deduzione in ordine al licenziamento orale) non soggetta, in quanto tale, ad alcun termine di decadenza e rilevabile anche d’ufficio.

Il giudice di secondo grado ha esposto che nel ricorsoin appello la lavoratrice aveva eccepito la decadenza dell’Amministrazione dal produrre documentazione e dall’articolare mezzi di prova e, in particolare, l’inammissibilità della produzione documentale relativa alla “notifica in data 8/9 ottobre 2019 del decreto di depennamento di ratifica del licenziamento orale del 28 settembre 2019” (recte: 2018, atteso che a giugno 2019 era già incardinato il giudizio di impugnazione del recesso).

In ordine all’eccezione, di decadenza,ex art. 416, cod. proc. civ., dell’Amministrazione convenuta dal produrre documenti e dall’articolare mezzi di prova, in considerazione della tardività della costituzione in primo grado, avvenuta solo il 13 giugno 2019, la Corte d’Appello rilevava che in primo grado la lavoratrice all’udienza del 19 giugno 2019 si era limitata a contestare genericamente la tardività della costituzione in giudizio della convenuta, senza alcuna specifica eccezione o contestazione in odine alla documentazione prodotta dalla controparte.

A sostegno della deduzione formulata in primo grado in ordine alla “emanazione del decreto 27 settembre 2018, che aveva configurato, altresì il depennamento della docente dalla graduatoria di concorso disposto con decreto dell’USR Campania n. 8804 del 18 aprile 2018”, l’Amministrazione convenuta aveva prodotto sia il decreto9592 del 27 settembre 2018, sia la missiva del 28 settembre 2018 di notifica alla professoressa Imparato del decreto 9529 del 27 settembre 2018, sia la cartolina dell’avviso di ricevimento della raccomandata che ne documentavano la consegna alla destinataria.

Quindi,osserva la Corte d’Appello, che l’appellante si doleva del tardivo deposito della produzione di controparte ma, i documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] erano già noti e in possesso della ricorrente ancor prima del deposito del suo ricorso e, in ogni caso, la difesa in punto di fatto formulata in primo grado dall’Amministrazione convenuta, aveva trovato riscontro, oltre che nella documentazione allegata alla memoria di costituzione, nelle stesse deduzioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, laddove la lavoratrice, dopo aver lamentato il licenziamento orale intimato il 28 settembre 2018,aveva dedotto, al punto 23, che solo successivamente, in data 8 ottobre 2018, l’Ufficio scolastico regionale le comunicava che la revoca della nomina a tempo indeterminato sarebbe stata determinata dal depennamento della graduatoria per la classe di concorso B022 di cui al decreto prot. 8804/2018 (cfr.

DM 39/1998 e dPR 19/16 all. 12 e 13).

Dunque, l’avvenuta notifica della revoca della nomina a tempo indeterminato era un dato, ormai pacifico tra le parti, dal momento che la stessa appellante chiedeva il pagamentodelle retribuzioni maturate e non corrispostetra l’altro “quantomeno fino alla data del 9 ottobre 2018 (data in cui la ricorrente riceveva formalmente la comunicazione di revoca della nomina)”.

Tanto statuito sulle eccezioni preliminari, nel merito la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione atteso che l’appellante, nel dolersi del depennamento dalla graduatoria e della revoca della nomina a tempo indeterminato, non aveva dedotto e provato che al momento incui era stato bandito il concorso nel 2016, ella fosse in possesso dei titoli di studio per l’insegnamento previsti dalla tabella B allegata al dPR n. 19 del 2016 [Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento) e titoli di accessonon previsti dal DM 39/98 e Diplomi di istruzione secondaria superiore ex dd.

PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87e 88], né poteva rilevare il conseguimento in epoca successivaalla scadenza del bando.

La sentenza del TAR passata in giudicato tra le parti non aveva affrontato la questione del possesso o meno da parte dei singoli ricorrenti del titolo di studio richiesto.

Le ragioni della revoca erano legittime alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza dilegittimità.

La revoca del contratto di lavoro a tempo indeterminato conseguiva adun atto ricognitivo dell’inefficacia del contratto per nullità ab origine, quale effetto diretto del mancato possesso da parte della ricorrente, del titolo di studio previsto dal dPR 19/2016 per l’inserimento nella graduatoria c lasse di concorso B022.

Quanto al legittimo affidamento, la Corte d’Appello ha affermato che nel caso in esamenon poteva ravvisarsi legittimo affidamento, sia pure nei limiti segnati dalla giurisprudenza di legittimità, se si considerava che l’appellante quando era stata convocata per la nomina a tempo indeterminato (agosto 2018) era già consapevole del suo depennamento dalla graduatoria concorsuale, depennamentoche era stato disposto con motivato decreto n. 8804 del 2018, impugnato, dalla ricorrente, stando alle deduzioni di cui al punto 31 del ricorso in appello dinanzi al Presidente della Repubblica, e mai revocato o annullato.

Né la nomina a tempo indeterminato poteva intendersi come annullamento del suddetto depennamento, atteso che non vi era alcun riferimento allo stesso.

Peraltro, l’Amministrazione aveva agito con correttezza e buona fede avendo posto in essere i necessari accertamenti sul possesso dei titoli per accedere all’insegnamento.

Circa l’accertamento del diritto al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte anche per il periodo successivo al 28 settembre 2019, e quantomeno fino al 9 ottobre 2019, si trattava di domanda nuova e pertanto inammissibile.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando sette motivi di ricorso.

4. Resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

5. Il Procuratore Generale che ha depositato le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ..

Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 416, 420, 421 e 437, cod. proc. civ., dell’art. 2697, cod. civ., dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966,con riferimento alla decadenza dalla produzione documentale e all’utilizzabilità ai fini della decisione dei documenti tardivamente prodotti.

Come esposto nella parte introduttiva del ricorso, la ricorrente aveva impugnato il recesso, tra l’altro, in quanto non intimato per iscritto e aveva eccepito che l’Amministrazione, in ragione della tardiva costituzione in primo grado, era incorsa nelle decadenze exart. 416, cod. proc. civ.Tale eccezione, ribadita in appello, veniva disattesa.

Con l’odierno motivo, la ricorrente assume che la tempestiva contestazione a verbale della tardività della costituzione della convenuta con conseguente decadenza ex art. 416, cod. proc. civ ., avrebbe dovuto comportare l’inutilizzabilità della documentazione prodotta a sostegno dalla controparte,con la conseguenza che non può dirsi provata la corretta notificazione del licenziamento e la sua fondatezza.

Era irrilevante la deduzione di controparte di aver ricevuto comunicazione della revoca.

La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su documentazionenon ritualmente acquisita e non utilizzabile.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, in relazione agli artt. 416, 420, 421 e 437, cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111, comma 6, Cost., nonché in relazione all’art. 132 e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., n. 4 (nullità della sentenza e/o del procedimento-insufficiente ed incongrua esposizione delle ragioni della decisione).

La medesima statuizione della Corte d’Appello, già oggetto del primo motivo di ricorso, è impugnata anche per avere il giudice di appello ritenuto ammissibile la documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado nonostante la decadenza e dunque in base ad una irrituale acquisizione probatoria.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deducela violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., e degli artt. 2727 e 2729,cod. civ., anche in relazione all’art. 2697 cod. civ.

È censurata la statuizione che ha affermato che la lavoratrice aveva avuto cognizione della comunicazione di recesso in base ad argomenti del ricorso introduttivo e alle conclusioni rassegnate in appello, non considerando il più ampio contesto difensivo in cui si inserivano e da cui si desumeva la intervenuta contestazione di circostanze che andavano provate dalla controparte, non potendosi ricorrere a presunzioni.

4. Il primo, il secondo e il terzomotivo di ricorso vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati.

La preclusione di cui all’art. 416, secondo comma, cod. proc. civ., ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatticostitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, come nella specie correttamente affermato dalla Corted’Appello, le quali trovano la propria disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza (Cass. , n. 21073 del 2007).

Inoltre,l’art. 421, cod. proc. civ., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua delrito speciale del lavoro – consente l’esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze dicausa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte.

Di talché, nella specie risulta privo di fondamento l’assunto di partericorrente.

5. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 416, 437 cod. proc. civ., degli artt. 2697 e 1335 cod. civ., dell’art. 1423 cod. civ., anche in relazione agli artt. 2727 e 2729, cod. civ., all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, con riferimento alla convalida di un recesso nullo.

È censurata la statuizione che ha ritenuto la legittimità del licenziamento e la validità dello stesso quale recesso orale.

Anche ad ammettere la regolarità della produzione documentale da parte dell’Amministrazione, la Corte d’Appello avrebbe, erroneamente, ritenuto legittimo il recesso intimato oralmente il 28 settembre 2018 sulla base di una formale comunicazione notificata dall’Amministrazione solo in data 9 ottobre 2018, dalla qualela ricorrente avrebbe dovuto sussumere la revoca del contratto a tempo indeterminato, senza contestazione o apertura di procedimento amministrativo.

L’Amministrazione non aveva provato che vi fosse stato un recesso scritto intimato alla lavoratrice al 28 settembre 2018, in presenza di un contratto a tempo indeterminato stipulato tra le parti, mai legittimamente risolto, come emergeva dai fatti di causa.

La lavoratrice ricorda che le era stata sottoposta una nuova copia del contratto con apposta la data di risoluzione. 6.Il motivo non è fondato.

Nella specie non si verte in fattispecie di irrogazione del licenziamento, ma come ha affermato la Corte d’Appello nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di nullità ab origine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il contratto di lavoro a tempo indeterminato in questione veniva stipulato senza il rispetto delle regole di reclutamento in vigore.

Si è in presenza, quindi, come affermato dalla Corte d’Appello,di un contratto affetto da nullità (con la sola tutela per il lavoratore dettata dall’art. 2126 cod. civ.), cosicché deve escludersi che l’Amministrazione abbia esercitato un potere di recesso, essendosi limitata, secondo la corretta qualificazione giuridica, a farne cessare l’esecuzione, non trovando quindi applicazioni la disciplina del licenziamento richiamata dalla ricorrente.

Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 2673 del 2020, n. 32263 del 2021), inpresenza dell’illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro, in quantoaffetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle [OSCURATO:PERSONA].

7. Con il quinto motivo di ricorsoè dedotta ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., e dell’art. 324, cod. proc. civ.

Violazione di giudicato esterno con riferimento alla sentenza del TAR Lazio, n. 7244 del 2016, divenuta definitiva ed al superamento del concorso cui ladocente ha partecipato.

La Corte d’Appello aveva erroneamente accertato e interpretato il giudicato amministrativo formatosi tra le parti, disattendendo sul punto le doglianze della ricorrente.

Ciò,in quanto il giudice amministrativo aveva accertato il possessodel titolo di studio richiesto per l’insegnamento il cui ulteriore accertamento era quindi passato in giudicato.

Il TAR nell’ammettere la ricorrente a partecipare al concorso indetto con DDL del 2016 aveva ritenuto idoneo il titolo in virtù del quale la docente veniva poi ritenuta idonea per la classe di concorso B022, circostanza su cui si era formato il giudicato implicito.

8. Il motivo non è fondato.

La ricorrente sostiene che la sentenza del TAR aveva accertato il possesso del titolo di studio richiesto per l’insegnamento.

La sentenza del TAR Lazio, che richiama l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1836 del 2016,premette che “il ricorso era proposto da insegnanti teorici -pratici i quali lamentavano l’oggettiva impossibilità di conseguire il titolo abilitativo all’insegnamento per la mancata attivazione di percorsi abilitativi loro destinati”.

Il giudice amministrativo afferma, quindi, nell’accogliere il ricorso, che “la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richiedeva (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del cit. d.lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso d.lgs. n. 297/1994, in forza della quale –per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”.

Dunque, il TAR afferma la necessità, differenziandotale requisito dall’abilitazione, del titolo di studio richiesto - la cui mancanza nella specie ha datoluogo al depennamento e al conseguente decreto di revoca del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Come afferma la Corte d’Appello, il TAR non statuisce sulla sussistenza del titolo di studio, ma afferma che nella specie si poteva prescindere dalla abilitazione,in quanto non era stato attivato un percorso “abilitativo” ordinario.

Solo tale statuizione costituisce oggetto di giudicato,atteso che il giudicato non si forma anche sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto(cfr., Cass. n., 5264 del 2015, n. 1828 del 2018, n. 32650 del 2021), come nella specie la sussistenza del titolo di studio, atteso che in merito a ciò nella sentenza del TAR Lazio non vi è un accertamento nei suddetti termini.

9. Con il sesto motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.La statuizione già oggetto del quinto motivo di ricorso è impugnata anche per l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Ricordala ricorrente che il concorso che aveva superato non era mai stato annullato e/o revocato,e che il decreto n. 8804 del 2018 (su cui si fondava la risoluzione verbaledel contratto a tempo indeterminato il 28 settembre 2018) doveva ritenersi revocato/annullato implicitamente in sede di autotutela dalla stessa amministrazione.

10. Atteso che l’interpretazione delgiudicato è una quaestio iuris e non facti (v. da ultimo Cass.

S.U. n. 5633/22), la censura proposta ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile,

11. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la mancata ammissione dei mezzi di prova.

Violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 cod. civ., e all’art. 24, Cost., dovendosi giudicare iusta alligata et probata.

Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Essa ricorrente, sin dal primo grado, aveva chiesto di provare l’equipollenzadel titolo di studio, e di essere abilitata anche in virtù degli oltre 36 mesi di svolgimento della professione di docente per la classe di concorso B022, in virtù di ripetuti contratti a tempo determinato.

La Corte d’Appello aveva ritenuto di decidere senza ammettere i mezzi istruttori richiesti, affermando che nulla era stato dedotto o documentato circa il possesso tempestivo del titolo di studio richiesto e senza tener conto del titolo di studio che era stato conseguito nel luglio 2019.

12. Il motivo è inammissibile, in quanto carente in relazione a quanto prescritto dall’art. 366,cod. proc. civ.

La Corte d’Appello ha affermato che la lavoratrice non aveva documentato il possesso, al momento della partecipazione al concorso,del titolo di studio (diploma istituto tecnico superiore) per l’insegnamento per la classe di concorso B022,sia che non aveva contestato le deduzioni del Ministero in ordine al titolo di studio necessario per accedere all’insegnamento.

Tale affermazione non è stata contestata attraverso il richiamo di elementi circostanziati che siano stati già sottoposti ritualmente al giudice di merito a riprova del possesso del requisito in questione.

Il giudice di secondo grado ha, quindi, proceduto all’interpretazione del dPR n.19 del 2016, e in particolare della Tabella B), escludendo in ragione del portato normativo che la ricorrente fosse in possesso del titolo di studio richiesto.

Né poteva valere un titolo di studio conseguito successivamente.

Tale statuizione, che implica l’esclusione di eventuali equipollenze, che non sono specificate inmodo circostanziato nel motivo, e non sono neppure ricavabili dagli stralci di capitoli di prova testimoniale inseriti nello stesso, la cui genericità peraltro esclude di poterne apprezzarne la rilevanza, non è stat a pertanto censurata adeguatamente dalla lavoratrice.

13. Il ricorso va rigettato.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

15. Ai sensi dell’art. 13, comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11322-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA già M.I.U.R. Ministero Università e Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 11322/2021 Cron. Rep. Ud. 21/09/2022 PU Ricerca in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] in persona del Dirigente pro tempore, I.I.S. "[OSCURATO:PERSONA]" in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI; - intimato - avverso la sentenza n. 3025/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/10/2020 R.G.N. 124/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3025 del 2020, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti del [OSCURATO:PERSONA] (ritenendo il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, dell’Ambito territoriale di Napoli, dell’IIS [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale Napoli. Il Tribunale aveva rigettato ladomanda che era stat a azionat a dalla ricorrente sul presuppostodella invalidità del recesso in quanto intimato verbalmente il 28 settembre 2018, in considerazione della intervenuta comunicazione con raccomandata,inviata il 28 settembre 2018 e ricevuta il 9 ottobre 2018, del decreto di revoca della nomina a tempo indeterminato. Il giudice di primo grado aveva, inoltre,disatteso la domanda per quanto basata su asseriti giudicati amministrativi in odine al possesso di titoli di insegnamento idonei ai fini rilevanti nel giudizio. Il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente all’accertamento della debenza in favore della ricorrente degli importi, oltre accessori di legge, relativi al periodo di effettiva vigenza del rapporto di lavoro. 2. La Corte d’Appello ha rilevato che con riguardo alla tardiva costituzione in giudizio dell’Amministrazione dinanzi al Tribunale, come eccepita dalla lavoratrice in primo gradoe ribadita in appello, il Tribunale aveva implicitamente rigettato l’eccez ione, e dunque non vi era stata omissione di pronuncia. Ha osservato che le deduzioni formulate in primo grado dall’Amministrazione in ordine all’emanazione del decreto 27 settembre 2018, che aveva confermato il depennamento della docente dalla graduatoria di concorso disposto con decreto dell’USR Campania n. 8804 del 18 aprile 2018, non costituivano un’eccezione in senso stretto, bensì si configuravano come una contestazione in fatto (a fronte dell’avversa deduzione in ordine al licenziamento orale) non soggetta, in quanto tale, ad alcun termine di decadenza e rilevabile anche d’ufficio. Il giudice di secondo grado ha esposto che nel ricorsoin appello la lavoratrice aveva eccepito la decadenza dell’Amministrazione dal produrre documentazione e dall’articolare mezzi di prova e, in particolare, l’inammissibilità della produzione documentale relativa alla “notifica in data 8/9 ottobre 2019 del decreto di depennamento di ratifica del licenziamento orale del 28 settembre 2019” (recte: 2018, atteso che a giugno 2019 era già incardinato il giudizio di impugnazione del recesso). In ordine all’eccezione, di decadenza,ex art. 416, cod. proc. civ., dell’Amministrazione convenuta dal produrre documenti e dall’articolare mezzi di prova, in considerazione della tardività della costituzione in primo grado, avvenuta solo il 13 giugno 2019, la Corte d’Appello rilevava che in primo grado la lavoratrice all’udienza del 19 giugno 2019 si era limitata a contestare genericamente la tardività della costituzione in giudizio della convenuta, senza alcuna specifica eccezione o contestazione in odine alla documentazione prodotta dalla controparte. A sostegno della deduzione formulata in primo grado in ordine alla “emanazione del decreto 27 settembre 2018, che aveva configurato, altresì il depennamento della docente dalla graduatoria di concorso disposto con decreto dell’USR Campania n. 8804 del 18 aprile 2018”, l’Amministrazione convenuta aveva prodotto sia il decreto9592 del 27 settembre 2018, sia la missiva del 28 settembre 2018 di notifica alla professoressa Imparato del decreto 9529 del 27 settembre 2018, sia la cartolina dell’avviso di ricevimento della raccomandata che ne documentavano la consegna alla destinataria. Quindi,osserva la Corte d’Appello, che l’appellante si doleva del tardivo deposito della produzione di controparte ma, i documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] erano già noti e in possesso della ricorrente ancor prima del deposito del suo ricorso e, in ogni caso, la difesa in punto di fatto formulata in primo grado dall’Amministrazione convenuta, aveva trovato riscontro, oltre che nella documentazione allegata alla memoria di costituzione, nelle stesse deduzioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, laddove la lavoratrice, dopo aver lamentato il licenziamento orale intimato il 28 settembre 2018,aveva dedotto, al punto 23, che solo successivamente, in data 8 ottobre 2018, l’Ufficio scolastico regionale le comunicava che la revoca della nomina a tempo indeterminato sarebbe stata determinata dal depennamento della graduatoria per la classe di concorso B022 di cui al decreto prot. 8804/2018 (cfr. DM 39/1998 e dPR 19/16 all. 12 e 13). Dunque, l’avvenuta notifica della revoca della nomina a tempo indeterminato era un dato, ormai pacifico tra le parti, dal momento che la stessa appellante chiedeva il pagamentodelle retribuzioni maturate e non corrispostetra l’altro “quantomeno fino alla data del 9 ottobre 2018 (data in cui la ricorrente riceveva formalmente la comunicazione di revoca della nomina)”. Tanto statuito sulle eccezioni preliminari, nel merito la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione atteso che l’appellante, nel dolersi del depennamento dalla graduatoria e della revoca della nomina a tempo indeterminato, non aveva dedotto e provato che al momento incui era stato bandito il concorso nel 2016, ella fosse in possesso dei titoli di studio per l’insegnamento previsti dalla tabella B allegata al dPR n. 19 del 2016 [Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento) e titoli di accessonon previsti dal DM 39/98 e Diplomi di istruzione secondaria superiore ex dd. PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87e 88], né poteva rilevare il conseguimento in epoca successivaalla scadenza del bando. La sentenza del TAR passata in giudicato tra le parti non aveva affrontato la questione del possesso o meno da parte dei singoli ricorrenti del titolo di studio richiesto. Le ragioni della revoca erano legittime alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza dilegittimità. La revoca del contratto di lavoro a tempo indeterminato conseguiva adun atto ricognitivo dell’inefficacia del contratto per nullità ab origine, quale effetto diretto del mancato possesso da parte della ricorrente, del titolo di studio previsto dal dPR 19/2016 per l’inserimento nella graduatoria c lasse di concorso B022. Quanto al legittimo affidamento, la Corte d’Appello ha affermato che nel caso in esamenon poteva ravvisarsi legittimo affidamento, sia pure nei limiti segnati dalla giurisprudenza di legittimità, se si considerava che l’appellante quando era stata convocata per la nomina a tempo indeterminato (agosto 2018) era già consapevole del suo depennamento dalla graduatoria concorsuale, depennamentoche era stato disposto con motivato decreto n. 8804 del 2018, impugnato, dalla ricorrente, stando alle deduzioni di cui al punto 31 del ricorso in appello dinanzi al Presidente della Repubblica, e mai revocato o annullato. Né la nomina a tempo indeterminato poteva intendersi come annullamento del suddetto depennamento, atteso che non vi era alcun riferimento allo stesso. Peraltro, l’Amministrazione aveva agito con correttezza e buona fede avendo posto in essere i necessari accertamenti sul possesso dei titoli per accedere all’insegnamento. Circa l’accertamento del diritto al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte anche per il periodo successivo al 28 settembre 2019, e quantomeno fino al 9 ottobre 2019, si trattava di domanda nuova e pertanto inammissibile. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando sette motivi di ricorso. 4. Resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5. Il Procuratore Generale che ha depositato le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 416, 420, 421 e 437, cod. proc. civ., dell’art. 2697, cod. civ., dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966,con riferimento alla decadenza dalla produzione documentale e all’utilizzabilità ai fini della decisione dei documenti tardivamente prodotti. Come esposto nella parte introduttiva del ricorso, la ricorrente aveva impugnato il recesso, tra l’altro, in quanto non intimato per iscritto e aveva eccepito che l’Amministrazione, in ragione della tardiva costituzione in primo grado, era incorsa nelle decadenze exart. 416, cod. proc. civ.Tale eccezione, ribadita in appello, veniva disattesa. Con l’odierno motivo, la ricorrente assume che la tempestiva contestazione a verbale della tardività della costituzione della convenuta con conseguente decadenza ex art. 416, cod. proc. civ ., avrebbe dovuto comportare l’inutilizzabilità della documentazione prodotta a sostegno dalla controparte,con la conseguenza che non può dirsi provata la corretta notificazione del licenziamento e la sua fondatezza. Era irrilevante la deduzione di controparte di aver ricevuto comunicazione della revoca. La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su documentazionenon ritualmente acquisita e non utilizzabile. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, in relazione agli artt. 416, 420, 421 e 437, cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111, comma 6, Cost., nonché in relazione all’art. 132 e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., n. 4 (nullità della sentenza e/o del procedimento-insufficiente ed incongrua esposizione delle ragioni della decisione). La medesima statuizione della Corte d’Appello, già oggetto del primo motivo di ricorso, è impugnata anche per avere il giudice di appello ritenuto ammissibile la documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado nonostante la decadenza e dunque in base ad una irrituale acquisizione probatoria. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deducela violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., e degli artt. 2727 e 2729,cod. civ., anche in relazione all’art. 2697 cod. civ. È censurata la statuizione che ha affermato che la lavoratrice aveva avuto cognizione della comunicazione di recesso in base ad argomenti del ricorso introduttivo e alle conclusioni rassegnate in appello, non considerando il più ampio contesto difensivo in cui si inserivano e da cui si desumeva la intervenuta contestazione di circostanze che andavano provate dalla controparte, non potendosi ricorrere a presunzioni. 4. Il primo, il secondo e il terzomotivo di ricorso vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. La preclusione di cui all’art. 416, secondo comma, cod. proc. civ., ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatticostitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, come nella specie correttamente affermato dalla Corted’Appello, le quali trovano la propria disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza (Cass. , n. 21073 del 2007). Inoltre,l’art. 421, cod. proc. civ., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua delrito speciale del lavoro – consente l’esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze dicausa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte. Di talché, nella specie risulta privo di fondamento l’assunto di partericorrente. 5. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 416, 437 cod. proc. civ., degli artt. 2697 e 1335 cod. civ., dell’art. 1423 cod. civ., anche in relazione agli artt. 2727 e 2729, cod. civ., all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, con riferimento alla convalida di un recesso nullo. È censurata la statuizione che ha ritenuto la legittimità del licenziamento e la validità dello stesso quale recesso orale. Anche ad ammettere la regolarità della produzione documentale da parte dell’Amministrazione, la Corte d’Appello avrebbe, erroneamente, ritenuto legittimo il recesso intimato oralmente il 28 settembre 2018 sulla base di una formale comunicazione notificata dall’Amministrazione solo in data 9 ottobre 2018, dalla qualela ricorrente avrebbe dovuto sussumere la revoca del contratto a tempo indeterminato, senza contestazione o apertura di procedimento amministrativo. L’Amministrazione non aveva provato che vi fosse stato un recesso scritto intimato alla lavoratrice al 28 settembre 2018, in presenza di un contratto a tempo indeterminato stipulato tra le parti, mai legittimamente risolto, come emergeva dai fatti di causa. La lavoratrice ricorda che le era stata sottoposta una nuova copia del contratto con apposta la data di risoluzione. 6.Il motivo non è fondato. Nella specie non si verte in fattispecie di irrogazione del licenziamento, ma come ha affermato la Corte d’Appello nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di nullità ab origine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il contratto di lavoro a tempo indeterminato in questione veniva stipulato senza il rispetto delle regole di reclutamento in vigore. Si è in presenza, quindi, come affermato dalla Corte d’Appello,di un contratto affetto da nullità (con la sola tutela per il lavoratore dettata dall’art. 2126 cod. civ.), cosicché deve escludersi che l’Amministrazione abbia esercitato un potere di recesso, essendosi limitata, secondo la corretta qualificazione giuridica, a farne cessare l’esecuzione, non trovando quindi applicazioni la disciplina del licenziamento richiamata dalla ricorrente. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 2673 del 2020, n. 32263 del 2021), inpresenza dell’illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro, in quantoaffetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con il quinto motivo di ricorsoè dedotta ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., e dell’art. 324, cod. proc. civ. Violazione di giudicato esterno con riferimento alla sentenza del TAR Lazio, n. 7244 del 2016, divenuta definitiva ed al superamento del concorso cui ladocente ha partecipato. La Corte d’Appello aveva erroneamente accertato e interpretato il giudicato amministrativo formatosi tra le parti, disattendendo sul punto le doglianze della ricorrente. Ciò,in quanto il giudice amministrativo aveva accertato il possessodel titolo di studio richiesto per l’insegnamento il cui ulteriore accertamento era quindi passato in giudicato. Il TAR nell’ammettere la ricorrente a partecipare al concorso indetto con DDL del 2016 aveva ritenuto idoneo il titolo in virtù del quale la docente veniva poi ritenuta idonea per la classe di concorso B022, circostanza su cui si era formato il giudicato implicito. 8. Il motivo non è fondato. La ricorrente sostiene che la sentenza del TAR aveva accertato il possesso del titolo di studio richiesto per l’insegnamento. La sentenza del TAR Lazio, che richiama l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1836 del 2016,premette che “il ricorso era proposto da insegnanti teorici -pratici i quali lamentavano l’oggettiva impossibilità di conseguire il titolo abilitativo all’insegnamento per la mancata attivazione di percorsi abilitativi loro destinati”. Il giudice amministrativo afferma, quindi, nell’accogliere il ricorso, che “la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richiedeva (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del cit. d.lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso d.lgs. n. 297/1994, in forza della quale –per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”. Dunque, il TAR afferma la necessità, differenziandotale requisito dall’abilitazione, del titolo di studio richiesto - la cui mancanza nella specie ha datoluogo al depennamento e al conseguente decreto di revoca del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Come afferma la Corte d’Appello, il TAR non statuisce sulla sussistenza del titolo di studio, ma afferma che nella specie si poteva prescindere dalla abilitazione,in quanto non era stato attivato un percorso “abilitativo” ordinario. Solo tale statuizione costituisce oggetto di giudicato,atteso che il giudicato non si forma anche sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto(cfr., Cass. n., 5264 del 2015, n. 1828 del 2018, n. 32650 del 2021), come nella specie la sussistenza del titolo di studio, atteso che in merito a ciò nella sentenza del TAR Lazio non vi è un accertamento nei suddetti termini. 9. Con il sesto motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.La statuizione già oggetto del quinto motivo di ricorso è impugnata anche per l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Ricordala ricorrente che il concorso che aveva superato non era mai stato annullato e/o revocato,e che il decreto n. 8804 del 2018 (su cui si fondava la risoluzione verbaledel contratto a tempo indeterminato il 28 settembre 2018) doveva ritenersi revocato/annullato implicitamente in sede di autotutela dalla stessa amministrazione. 10. Atteso che l’interpretazione delgiudicato è una quaestio iuris e non facti (v. da ultimo Cass. S.U. n. 5633/22), la censura proposta ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile, 11. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la mancata ammissione dei mezzi di prova. Violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 cod. civ., e all’art. 24, Cost., dovendosi giudicare iusta alligata et probata. Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Essa ricorrente, sin dal primo grado, aveva chiesto di provare l’equipollenzadel titolo di studio, e di essere abilitata anche in virtù degli oltre 36 mesi di svolgimento della professione di docente per la classe di concorso B022, in virtù di ripetuti contratti a tempo determinato. La Corte d’Appello aveva ritenuto di decidere senza ammettere i mezzi istruttori richiesti, affermando che nulla era stato dedotto o documentato circa il possesso tempestivo del titolo di studio richiesto e senza tener conto del titolo di studio che era stato conseguito nel luglio 2019. 12. Il motivo è inammissibile, in quanto carente in relazione a quanto prescritto dall’art. 366,cod. proc. civ. La Corte d’Appello ha affermato che la lavoratrice non aveva documentato il possesso, al momento della partecipazione al concorso,del titolo di studio (diploma istituto tecnico superiore) per l’insegnamento per la classe di concorso B022,sia che non aveva contestato le deduzioni del Ministero in ordine al titolo di studio necessario per accedere all’insegnamento. Tale affermazione non è stata contestata attraverso il richiamo di elementi circostanziati che siano stati già sottoposti ritualmente al giudice di merito a riprova del possesso del requisito in questione. Il giudice di secondo grado ha, quindi, proceduto all’interpretazione del dPR n.19 del 2016, e in particolare della Tabella B), escludendo in ragione del portato normativo che la ricorrente fosse in possesso del titolo di studio richiesto. Né poteva valere un titolo di studio conseguito successivamente. Tale statuizione, che implica l’esclusione di eventuali equipollenze, che non sono specificate inmodo circostanziato nel motivo, e non sono neppure ricavabili dagli stralci di capitoli di prova testimoniale inseriti nello stesso, la cui genericità peraltro esclude di poterne apprezzarne la rilevanza, non è stat a pertanto censurata adeguatamente dalla lavoratrice. 13. Il ricorso va rigettato. 14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 15. Ai sensi dell’art. 13, comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame
Sentenza Cassazione n. 33976/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris