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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32505/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 055WACK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di VARESEÉclato avviso alle parti ,:-7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con ricorso personale, censura la congruità della pena (anni 3, mesi 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa) applicatagli con sentenza di patteggiamento emessa il 29 settembre 2022 dal G.U.P. del Tribunale di Varese, in relazione al reato ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Tradate dal 4 febbraio al 5 maggio 2019: Considerato che il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto, ovvero sia perché presentato personalmente, sia perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2023 Il C ier tern, Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 055WACK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di VARESEÉclato avviso alle parti ,:-7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con ricorso personale, censura la congruità della pena (anni 3, mesi 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa) applicatagli con sentenza di patteggiamento emessa il 29 settembre 2022 dal G.U.P. del Tribunale di Varese, in relazione al reato ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Tradate dal 4 febbraio al 5 maggio 2019: Considerato che il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto, ovvero sia perché presentato personalmente, sia perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il C ier tern, Il P
Sentenza Cassazione n. 32505/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris