CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2022
Cassazione n. 28361/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2022, depositata in data 14 novembre 2022 la Corte di appello di Milano ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato, presentata nell'interesse di Rt.t.so [OSCURATO:PERSONA], relativa alla sentenza del 2 marzo 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica irrevocabile in data 16 ottobre 2019 con la quale il ricorrente era condannato alla pena di mesi 4 di reclusione.2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente di non avere mai ricevuto notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare con la conseguenza che la dichiarazione di assenza è stata irritualmente pronunciata. Inoltre, a seguito della nuova notifica del decreto di citazione alla prima udienza dibattimentale, il ricorrente provvedeva a nominare un difensore di fiducia presso il cui studio eleggeva domicilio. Ciononostante, nel corso del processo era sempre costituito un avvocato di ufficio cessato ex lege dalle sue funzioni in ragione della nomina formale del difensore di fiducia, avvocato di ufficio peraltro con il quale il ricorrente non aveva avuto alcun contatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo risulta generico e manifestamente infondato. La prima doglianza consiste nella mancata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare espressa in termini generici: "[..]non avendo mai ricevuto alcuna notifica, o almeno non vi è alcuna traccia in atti dell'avviso di notifiche ex art.419 cod. proc. pen.". Se è vero che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all'omessa citazione dell'imputato. (S.U, n. 7697 del 24/11/2016, (2017), Rv. 269027), va tuttavia evidenziato che il rimedio utilizzato dal ricorrente è un mezzo di impugnazione straordinario (art.629 bis cod. proc. pen.) attraverso il quale il soggetto fa valere la mancata incolpevole conoscenza del processo: il mancato rilievo delle nullità assolute e insanabili intanto può rivestire decisività in quanto abbia determinato la mancata conoscenza del processo. Ebbene, sul punto, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che riferisce un dato puntuale e preciso: dal verbale del 25 marzo 2021 risulta che alla prima udienza dibattimentale il Tribunale, rilevata la omessa notifica all'imputato, rinnovava la notifica della citazione a giudizio con rinvio del processo alla successiva udienza del 26 maggio 2021.A seguito della seconda notifica il decreto di citazione a giudizio del processo di primo grado è stato "notificato personalmente a mani dell'imputato dai Carabinieri di Formia in data 30 marzo 2021". Siffatto dato dimostra la conoscenza personale da parte dell'imputato della "vocatio in ius" e conseguentemente la conoscenza del processo. 2.La seconda doglianza attiene alla mancata partecipazione del difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]), nominato al processo nel corso del quale è stato sempre costituito quale difensore, il difensore di ufficio precedentemente nominato. Ancora una volta la doglianza non si confronta con il contenuto del provvedimento e con la ratio dello strumento di impugnazione utilizzato avverso un titolo irrevocabile. La circostanza che in assenza dell'imputato, il quale era a conoscenza del processo e sarebbe potuto intervenire e del suo difensore di fiducia, sia stato nominato il difensore di ufficio che ha continuato a svolgere il ruolo difensivo, non risulta in alcun modo collegata alla doglianza del ricorrente della mancata conoscenza del processo, mancata conoscenza chiaramente superata dalla intervenuta notifica a mani proprie della vocatio in ius. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 a