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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30000/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9782/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (patteggiamento per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 - 01); Rilevato che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P. Q. P.Q.M6 - AGO 2026 UN7)NAR!O siniorn-qk.. rabic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9782/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (patteggiamento per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 - 01); Rilevato che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. P.Q.M6 - AGO 2026 UN7)NAR!O siniorn-qk.. rabic
Sentenza Cassazione n. 30000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris