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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 21878/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4769/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 30/2016, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2742/2017depositata il 21/12/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 2742 del 21.12.2017, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento depositato il 5 giugno 2017 con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo in continuità proposta dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., e contro la sentenza di pari data che ne ha dichiarato, altresì, il fallimento.

La Corte d’Appello ha disatteso tutti i motivi di reclamo proposti dalla società fallita riguardanti i profili delle autorizzazioni trasferite da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’esistenza e l’ammontare del credito vantato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del MISE, la verifica della sostenibilità, da parte delle società affittuarie dell’azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., dei contratti di affitto d’azienda e l’eventuale elusione di tale aspetto da parte dell’attestatore nell’ambito delle verifiche di sua competenza, l’acquisto della partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA]., e, infine, la valutazione della idoneità del piano concordatario a soddisfare il requisito essenziale del miglior soddisfacimento dei creditori.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si sono costituitiin giudizio con controricorso.

L e parti costituite hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prima di illustrare i motivi del ricorso, è doveroso esaminare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], i quali ha nno dedotto che, posto che il termine per proporre ricorso per cassazione, scadeva il 22.1.2018, in quella data il legale del ricorrente, nell’eseguire la trasmissione via pec, non aveva effettuato la notificazione di un’impugnazione valida, atteso che il file in pdf allegato alla relata di notifica non era stato sottoscritto dallo stesso legale.

Costui, peraltro, avendo rilevato il vizio, solo il giorno successivo, ovvero il 23.1.2018, nell’eseguire una nuova trasmissione via pec, allegava un file questa volta sottoscritto dallo stesso.

2. Tale eccezione deve essere disattesa.

Va osservato che è questa Corte (vedi Cass. n. 10450/2020; conf.

Cass. n. 11793/2018) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore”.

Nel caso di specie, la procedura si è limitata a dedurre genericamente la nullità della notifica del 22.1.2018 senza neppure allegare l’eventuale difetto di sottoscrizione dell’originale del ricorso per cassazione di cui è causa.

3. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa degli artt. 14 ter d.lgs n. 70/2012 (codice delle comunicazioni), 16 L. n. 223/1990, 52 d.lgs n. 177/05 (T.U.

Servizio di media audiovisivi).

Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che l’intervenuto fallimento di GRP non determinasse la decadenza della possibilità dell’affittuaria [OSCURATO:PERSONA] di continuare ad esercitare la fornitura di rete televisiva attraverso l’autorizzazione ad utilizzare la frequenza concessa dal Ministero a GRP.

La Corte d’Appello di Torino non aveva colto che l’affitto di azienda era solo idoneo a consentire la gestione della frequenza ma era inidonea a determinare il trasferimento della titolarità del diritto d’uso.

Per questa ragione, il Ministero non aveva avviato la procedura per la voltura in capo a [OSCURATO:PERSONA] del diritto d’uso.

GRP, con il fallimento, non aveva più i requisiti per conservare l’autorizzazione generale, che a, sua volta, costituisce il presupposto della conservazione del diritto d’uso, non essendo stato neppure disposto l’esercizio provvisorio.

4. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o degli artt. 161, comma 3°, e 162 comma 1° legge fall..

Espone la ricorrente che la Corte d’Appello, nel ritenere non certo il credito vantato dalla debitrice nei confronti del MISE, non ha tenuto conto dei rilievi alla stessa svolti nella memoria integrativa del 24.5.2017.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 173 comma 1° legge fall., nonché l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (accertamento dell’elemento soggettivo dell’imprenditore).

Espone la ricorrente che la Corte d’Appello, nell’esaminare la questione dell’acquisto da parte di GRP delle quote di AGA, in relazione alla quale le era stato contestato un atto di frode, non aveva tenuto conto che la vicenda AGA (in ordine alla quale l’acquisto delle quote era stato comunque preceduto da una perizia di stima) aveva formato oggetto di un disclosure nel ricorso introduttivo della procedura concordataria, con la conseguenza che non era stata “scoperta” dal Commissario giudiziale.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità del procedimento ex art. 173 legge fall. per non avere la Corte d’Appello considerato che il Tribunale aveva disposto la revoca dell’ammissione della procedura concordataria senza che fosse stata data comunicazione alla difesa di GRP dell’avvenuto deposito di una comparsa di costituzione del [OSCURATO:PERSONA] di quasi 100 pagine.

7. Tutti i motivi, da esaminarsi unitariamente, sono inammissibili.

Va osservato che la Corte d’Appello ha evidenziato la correttezza della decisione del Tribunale di Torino di revocare l’ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di concordato preventivo sulla base di una pluralità di autonome rationes decidendi: 1) era condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui l’opzione concordataria non era più conveniente per i creditori rispetto alla alternativa fallimentare, atteso che - a differenza di quanto affermato dalla debitrice - anche in caso di fallimento, non è vero che l’attivo sarebbe stato pressocchè azzerato in conseguenza della decadenza ex lege dell’autorizzazione all’utilizzo dei diritto dei diritti d’uso delle frequenze televisive, e ciò sul rilievo che l’affittuaria [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque potuto continuare ad esercitare l’attività di fornitura di rete televisiva. 2) la omessa analisi da parte dell’attestatore del requisito della certezza del credito, a titolo di indennizzo, vantato dalla debitrice nei confronti del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], incidendo sulla determinazione delle poste attive del concordato, si configurava come un difetto di fattibilità giuridica del concordato e comunque come difetto della corretta e trasparente informazione ai creditori. 3) assumeva rilevanza l’atto di frode ravvisato dal Tribunale nell’acquisto della partecipazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo di € 300.000 effettivamente versato da GRP ai soci cedenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta amministratori dell’acquirente, che aveva comportato il depauperamento di GRP, e di cui non era stata data alcuna illustrazione nel ricorso e nell’attestazione concordataria. 4) assumeva rilievo dirimente la mancanza di un’adeguata verifica da parte dell’attestatore in ordine alla sostenibilità, da parte delle società affittuarie, dei contratti di affitto d’azienda.

In particolare, la relazione dell’attestatore non aveva fornito informazioni sulla solidità patrimoniale dell’affittuario e non aveva considerato che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava per la propria attività un sistema di trasmissione in tecnica di digitale terrestre di proprietà di Telsat che aveva proposto domanda di rivendica di tale sistema, per non aver [OSCURATO:SOCIETA]. adempiuto l’obbligazione di pagamento del prezzo di vendita con riserva di proprietà.

Infine, il forte rischio di inadempimento da parte delle affittuarie dell’obbligazione di pagamenti dei canoni, del tutto eluso dalla società in sede di domanda di concordato e dall’attestatore nell’ambito delle verifiche di sua competenza, si era concretizzato nel mancato versamento a [OSCURATO:SOCIETA]. dei canoni d’affitto, peraltro in assenza di garanzie prestate dalle affittuarie.

Tali dati, che erano stati rilevati dal [OSCURATO:PERSONA] nella relazione ex art. 173 legge fall., rendevano manifesta la non fattibilità del concordato, stante l’assoluta e manifesta non attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e a realizzare la causa concreta del concordato; Orbene, mentre le prime tre rationes decidendi sono state impugnate dalla società ricorrente, nessuna contestazione è stata mossa alla quarta ratio decidendi, come sopra illustrata.

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € , di cui € 10.200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4769/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 30/2016, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2742/2017depositata il 21/12/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 2742 del 21.12.2017, ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento depositato il 5 giugno 2017 con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo in continuità proposta dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., e contro la sentenza di pari data che ne ha dichiarato, altresì, il fallimento. La Corte d’Appello ha disatteso tutti i motivi di reclamo proposti dalla società fallita riguardanti i profili delle autorizzazioni trasferite da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’esistenza e l’ammontare del credito vantato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del MISE, la verifica della sostenibilità, da parte delle società affittuarie dell’azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., dei contratti di affitto d’azienda e l’eventuale elusione di tale aspetto da parte dell’attestatore nell’ambito delle verifiche di sua competenza, l’acquisto della partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA]., e, infine, la valutazione della idoneità del piano concordatario a soddisfare il requisito essenziale del miglior soddisfacimento dei creditori. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si sono costituitiin giudizio con controricorso. L e parti costituite hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di illustrare i motivi del ricorso, è doveroso esaminare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], i quali ha nno dedotto che, posto che il termine per proporre ricorso per cassazione, scadeva il 22.1.2018, in quella data il legale del ricorrente, nell’eseguire la trasmissione via pec, non aveva effettuato la notificazione di un’impugnazione valida, atteso che il file in pdf allegato alla relata di notifica non era stato sottoscritto dallo stesso legale. Costui, peraltro, avendo rilevato il vizio, solo il giorno successivo, ovvero il 23.1.2018, nell’eseguire una nuova trasmissione via pec, allegava un file questa volta sottoscritto dallo stesso. 2. Tale eccezione deve essere disattesa. Va osservato che è questa Corte (vedi Cass. n. 10450/2020; conf. Cass. n. 11793/2018) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore”. Nel caso di specie, la procedura si è limitata a dedurre genericamente la nullità della notifica del 22.1.2018 senza neppure allegare l’eventuale difetto di sottoscrizione dell’originale del ricorso per cassazione di cui è causa. 3. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa degli artt. 14 ter d.lgs n. 70/2012 (codice delle comunicazioni), 16 L. n. 223/1990, 52 d.lgs n. 177/05 (T.U. Servizio di media audiovisivi). Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che l’intervenuto fallimento di GRP non determinasse la decadenza della possibilità dell’affittuaria [OSCURATO:PERSONA] di continuare ad esercitare la fornitura di rete televisiva attraverso l’autorizzazione ad utilizzare la frequenza concessa dal Ministero a GRP. La Corte d’Appello di Torino non aveva colto che l’affitto di azienda era solo idoneo a consentire la gestione della frequenza ma era inidonea a determinare il trasferimento della titolarità del diritto d’uso. Per questa ragione, il Ministero non aveva avviato la procedura per la voltura in capo a [OSCURATO:PERSONA] del diritto d’uso. GRP, con il fallimento, non aveva più i requisiti per conservare l’autorizzazione generale, che a, sua volta, costituisce il presupposto della conservazione del diritto d’uso, non essendo stato neppure disposto l’esercizio provvisorio. 4. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o degli artt. 161, comma 3°, e 162 comma 1° legge fall.. Espone la ricorrente che la Corte d’Appello, nel ritenere non certo il credito vantato dalla debitrice nei confronti del MISE, non ha tenuto conto dei rilievi alla stessa svolti nella memoria integrativa del 24.5.2017. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 173 comma 1° legge fall., nonché l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (accertamento dell’elemento soggettivo dell’imprenditore). Espone la ricorrente che la Corte d’Appello, nell’esaminare la questione dell’acquisto da parte di GRP delle quote di AGA, in relazione alla quale le era stato contestato un atto di frode, non aveva tenuto conto che la vicenda AGA (in ordine alla quale l’acquisto delle quote era stato comunque preceduto da una perizia di stima) aveva formato oggetto di un disclosure nel ricorso introduttivo della procedura concordataria, con la conseguenza che non era stata “scoperta” dal Commissario giudiziale. 6. Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità del procedimento ex art. 173 legge fall. per non avere la Corte d’Appello considerato che il Tribunale aveva disposto la revoca dell’ammissione della procedura concordataria senza che fosse stata data comunicazione alla difesa di GRP dell’avvenuto deposito di una comparsa di costituzione del [OSCURATO:PERSONA] di quasi 100 pagine. 7. Tutti i motivi, da esaminarsi unitariamente, sono inammissibili. Va osservato che la Corte d’Appello ha evidenziato la correttezza della decisione del Tribunale di Torino di revocare l’ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di concordato preventivo sulla base di una pluralità di autonome rationes decidendi: 1) era condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui l’opzione concordataria non era più conveniente per i creditori rispetto alla alternativa fallimentare, atteso che - a differenza di quanto affermato dalla debitrice - anche in caso di fallimento, non è vero che l’attivo sarebbe stato pressocchè azzerato in conseguenza della decadenza ex lege dell’autorizzazione all’utilizzo dei diritto dei diritti d’uso delle frequenze televisive, e ciò sul rilievo che l’affittuaria [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque potuto continuare ad esercitare l’attività di fornitura di rete televisiva. 2) la omessa analisi da parte dell’attestatore del requisito della certezza del credito, a titolo di indennizzo, vantato dalla debitrice nei confronti del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], incidendo sulla determinazione delle poste attive del concordato, si configurava come un difetto di fattibilità giuridica del concordato e comunque come difetto della corretta e trasparente informazione ai creditori. 3) assumeva rilevanza l’atto di frode ravvisato dal Tribunale nell’acquisto della partecipazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo di € 300.000 effettivamente versato da GRP ai soci cedenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta amministratori dell’acquirente, che aveva comportato il depauperamento di GRP, e di cui non era stata data alcuna illustrazione nel ricorso e nell’attestazione concordataria. 4) assumeva rilievo dirimente la mancanza di un’adeguata verifica da parte dell’attestatore in ordine alla sostenibilità, da parte delle società affittuarie, dei contratti di affitto d’azienda. In particolare, la relazione dell’attestatore non aveva fornito informazioni sulla solidità patrimoniale dell’affittuario e non aveva considerato che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava per la propria attività un sistema di trasmissione in tecnica di digitale terrestre di proprietà di Telsat che aveva proposto domanda di rivendica di tale sistema, per non aver [OSCURATO:SOCIETA]. adempiuto l’obbligazione di pagamento del prezzo di vendita con riserva di proprietà. Infine, il forte rischio di inadempimento da parte delle affittuarie dell’obbligazione di pagamenti dei canoni, del tutto eluso dalla società in sede di domanda di concordato e dall’attestatore nell’ambito delle verifiche di sua competenza, si era concretizzato nel mancato versamento a [OSCURATO:SOCIETA]. dei canoni d’affitto, peraltro in assenza di garanzie prestate dalle affittuarie. Tali dati, che erano stati rilevati dal [OSCURATO:PERSONA] nella relazione ex art. 173 legge fall., rendevano manifesta la non fattibilità del concordato, stante l’assoluta e manifesta non attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e a realizzare la causa concreta del concordato; Orbene, mentre le prime tre rationes decidendi sono state impugnate dalla società ricorrente, nessuna contestazione è stata mossa alla quarta ratio decidendi, come sopra illustrata. In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € , di cui € 10.200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ult
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