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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1984

Cassazione n. 13469/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI030J6SB) nato il 15/01/1984 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048DCW9) nato il 08/11/1991 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01M4YCS) nato il 13/08/1983 avverso la sentenza del 18/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA[dato avviso alle part717A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il GUP presso il Tribunale di Perugia ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..

Difatti, l'unico motivo articolato nei rispettivi ricorsi attiene alla generica in ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI030J6SB) nato il 15/01/1984 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048DCW9) nato il 08/11/1991 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01M4YCS) nato il 13/08/1983 avverso la sentenza del 18/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA[dato avviso alle part717A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il GUP presso il Tribunale di Perugia ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo articolato nei rispettivi ricorsi attiene alla generica in ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.. Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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