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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06074/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le motivazioni rese nel corso dell'udienza del 25 marzo 21 coerentemente dirette a privare di rilievo l'eccepita nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione in giudizio in grado di appello, ritualmente resa presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. una volta esitato negativamente il pregresso tentativo operato presso il domicilio eletto, essendo incontroverso il trasferimento del ricorrente presso altro sito, confermato dalla relata e dallo stesso tenore delle difese, senza che di tale mutamento l'imputato abbia reso alcuna comunicazione, malgrado quanto previsto dal primo comma dell'art 161 cod. proc. pen.), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C cuoio [OSCURATO:PERSONA] CANCrLIETIA 22 t3, 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le motivazioni rese nel corso dell'udienza del 25 marzo 21 coerentemente dirette a privare di rilievo l'eccepita nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione in giudizio in grado di appello, ritualmente resa presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. una volta esitato negativamente il pregresso tentativo operato presso il domicilio eletto, essendo incontroverso il trasferimento del ricorrente presso altro sito, confermato dalla relata e dallo stesso tenore delle difese, senza che di tale mutamento l'imputato abbia reso alcuna comunicazione, malgrado quanto previsto dal primo comma dell'art 161 cod. proc. pen.), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C cuoio [OSCURATO:PERSONA] CANCrLIETIA 22 t3, 2022
Decreto Cassazione n. 06074/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris