CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 16822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente alla richiesta di detenzione domiciliare; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PATTARO, applicata in suo favore con provvedimento del 2 febbraio 2022, a seguito di reiterate violazioni della prescrizione che gli vietava di frequentare bar e locali ove vengono somministrati alcolici, all'interno dei quali egli era stato rintracciato in stato di alterazione da alcool sia in data 11 marzo 2022 che in data 6 maggio 2022, nonostante le rituali diffide ricevute dal Magistrato di sorveglianza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta, formulata in via subordinata all'udienza del 25 maggio 2022, di sostituzione della misura dell'affidamento in prova con la detenzione domiciliare. Ad avviso della difesa, nel caso di specie, considerata la seria condizione di dipendenza da alcool in cui versa il ricorrente, l'applicazione della più contenitiva misura della detenzione domiciliare sarebbe stata opportuna per far fronte alla necessità di un percorso di rieducazione maggiormente rigido e strutturato, nonché per evitare il rischio di frequentazione di locali che somministrano bevande alcoliche. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in adesione alla prospettazione del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è inammissibile per tardività la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv. 222453). Doveva, quindi, ritenersi ammissibile, e meritevole di una risposta, la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dal difensore, all'udienza camerale di trattazione del 25 marzo 2022 (vedi il relativo verbale), in via subordinata rispetto alla richiesta principale di rigetto della proposta di revoca della misura dell'affidamento in prova.1.2. Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, pur avendo correttamente motivato circa la sussistenza dei presupposti della revoca della misura più ampia, ha omesso di spiegare perché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto considerarsi misura idonea ad infrenare la pericolosità del condannato e la sua tendenza a infrangere le prescrizioni impostegli. Né la risposta sul punto appare ricavabile implicitamente dal complessivo ordito motivazionale. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia, che dovrà colmare le lacune rilevate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere est