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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1965

Cassazione n. 29452/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 517 cod. pen., per aver detenuto per la vendita, messo in commercio o comunque in circolazione gadget vari, meglio descritti nel capo d'imputazione (magliette, grembiuli etc.), con marchi contraffatti in danno del Consorzio del [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione per omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale aveva considerato tutta la merce sequestrata dimenticando che in primo grado era stata condannata solo per le magliette e i grembiuli e, inoltre, aveva contraddittoriamente evidenziato il valore limitato della merce; Ritenuto che la censura sia inconsistente perché il fatto è stato giudicato non di lieve tenuità: le magliette erano in numero di 34 e i grembiuli in numero di 349, per cui, anche a non considerare gli accendini, in numero di 42, e gli altri gadget, non quantificati, non illogicamente la Corte territoriale ha ritenuto che si trattasse di una quantità "notevole" di merce (sic in sentenza) e comunque rilevante ai fini del rigetto della causa di proscioglimento; Ritenuto che per la natura del reato ascritto - vendita di prodotti industriali con segni mendaci - la possibilità di raggiungere un alto numero di consumatori è dato di maggiore pregnanza rispetto al valore venale della merce immessa sul mercato perché sono tutelate l'industria e il commercio, dal duplice punto di vista degli interessi economici del titolare del marchio e del diritto del consumatore a non essere ingannato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 517 cod. pen., per aver detenuto per la vendita, messo in commercio o comunque in circolazione gadget vari, meglio descritti nel capo d'imputazione (magliette, grembiuli etc.), con marchi contraffatti in danno del Consorzio del [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione per omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale aveva considerato tutta la merce sequestrata dimenticando che in primo grado era stata condannata solo per le magliette e i grembiuli e, inoltre, aveva contraddittoriamente evidenziato il valore limitato della merce; Ritenuto che la censura sia inconsistente perché il fatto è stato giudicato non di lieve tenuità: le magliette erano in numero di 34 e i grembiuli in numero di 349, per cui, anche a non considerare gli accendini, in numero di 42, e gli altri gadget, non quantificati, non illogicamente la Corte territoriale ha ritenuto che si trattasse di una quantità "notevole" di merce (sic in sentenza) e comunque rilevante ai fini del rigetto della causa di proscioglimento; Ritenuto che per la natura del reato ascritto - vendita di prodotti industriali con segni mendaci - la possibilità di raggiungere un alto numero di consumatori è dato di maggiore pregnanza rispetto al valore venale della merce immessa sul mercato perché sono tutelate l'industria e il commercio, dal duplice punto di vista degli interessi economici del titolare del marchio e del diritto del consumatore a non essere ingannato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29452/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris