CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39102/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria scritta e, anche in relazione ai motivi nuovi, ha chiesto di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso; e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 24 aprile 2013, appellata da Massimo IBBA, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (capo C. della rubrica) nonché in ordine ai delitti di truffa a lui contestati (originariamente oggetto di un procedimento riunito al presente), perché estinti /177- per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena in anni cinque, mesi tre e giorni venticinque di reclusione, e - per quel che qui rileva - ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva, dissipativa e documentale (capo A. della rubrica) nonché per possesso di segni distintivi contraffatti (capo B.). 2. Nell'interesse dell'imputato sono stati presentati due motivi di ricorso e un motivo nuovo (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo di ricorso è stata dedotta la mancanza della motivazione poiché la Corte di appello non avrebbe enunciato le ragioni per cui non ha ritenuto attendibili le prove a discarico in relazione al capo A) della rubrica, rimandando assertivamente alla sentenza di primo grado e compiendo una valutazione frammentaria del compendio probatorio, nonostante le puntuali censure mosse con l'atto di appello alla prima decisione, la quale aveva dato conto solo delle prove a carico (e in particolare delle testimonianze di soggetti portatori dkinteresse o comunque di livore verso l'imputato), aveva pretermesso l'esame delle deposizioni dei testi a discarico (LUONGO, IBBA, MERLINO, CONCAS, BIASIZZO e BOTTO e SPINOSA) relativi al ruolo dell'imputato nella società fallita, di formatore e non di amministratore di fatto, senza neppure esporre le ragioni per cui avrebbero dovuto considerarsi inattendibili, né delle stesse dichiarazioni dell'imputato, tenuto conto pure del dedotto mancato rinvenimento - nella corposa documentazione della società - delle procure speciali che - secondo quanto affermato dal primo Giudice - l'imputato avrebbe rilasciato all'amministratore ALLASIA. 2.1.1. Nell'interesse dell'imputato è stato presentato un motivo nuovo, con il quale a sostegno del primo motivo di ricorso ha evidenziato come, in violazione del disposto dell'art. 546 cod. proc. pen., non si sia argomentato sulle censure mosse con l'atto di appello e in particolare sugli elementi a discarico (e sulla eventuale inattendibilità di essi) né sulle censure difensive relative al difetto di attendibilità delle dichiarazioni a carico. 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte avrebbe fondato il diniego delle circostanze - senza valorizzare il comportamento dell'imputato successivo al reato - sulla mancata presentazione da parte dell'IBBA di una richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e sul mancato risarcimento nei confronti delle parti civili, dato non rispondente alle risultanze in atti (tanto che vi è stata revoca della costituzione di parte civile), ben potendo rilevare al riguardo il risarcimento parziale.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata ha compiutamente argomentato rispetto a quanto devoluto con il gravame. In particolare: - per quel che qui rileva in relazione alle censure prospettate con il motivo in esame, l'atto di appello aveva fatto un riferimento del tutto generico a quanto rassegnato dai testi a discarico e si era concentrato sulla contestazione della credibilità di quelli a carico, negando poi il rilascio di procure speciali da parte dell'IBBA e assumendo che il teste avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'interesse personale dell'imputato nella fallita, aveva solo espresso un'impressione; - la sentenza impugnata ha attribuito all'IBBA il ruolo di amministratore di fatto della società fallita, indicando gli elementi che ha ritenuto convergere in tal senso (l'ideazione dell'attività imprenditoriale svolta, la sua presenza alla stipula dell'atto di costituzione della società, nonostante non ne fosse formalmente socio - evidenziando come tale dato «non di poco conto» non fosse stato neppure oggetto di contestazione -, l'attribuzione a lui da parte di numerosi dichiaranti, compreso il LUONGO, di un'assoluta preminenza decisionale rispetto all'amministratore di diritto, preminenza rivendicata a chiare lettere dallo stesso IBBA); ed ha disatteso le allegazioni difensive relative al difetto di attendibilità delle convergenti dichiarazioni a carico, evidenziando come esse non provenissero soltanto da soggetti portatori di un interesse (come in astratto avrebbero potuto essere i membri della compagine sociale) ma anche da dipendenti e clienti nonché dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (consulente della società in occasione di una trattativa commerciale), ossia soggetti del tutto privi di ragioni per accusare falsamente l'IBBA; - in tal modo, la Corte di appello ha indicato gli elementi sui quali ha fondato il proprio ragionamento, così esponendo in maniera congrua e chiara l'iter in forza del quale, mediante l'apprezzamento degli elementi decisivi ai fini del giudizio (anche rispetto al mancato rinvenimento delle deleghe sopra citate), è pervenuta al rigetto dell'appello (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01); - non può, allora, ravvisarsi con evidenza l'asserita mancanza della motivazione. 3 (/ 2. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte di merito ha escluso i presupposti per concedere all'IBBA le circostanze attenuanti generiche anzitutto, in considerazione dell'intensità del dolo dell'imputato e della sua negativa personalità, già rimarcate dal primo Giudice che, in effetti, aveva pure richiamato i precedenti (anche specifici) dell'imputato, profili in ordine al quale il ricorso - che si è incentrato solo sulla condotta positiva che l'IBBA avrebbe tenuto successivamente al reato - nulla ha addotto, nonostante in parte qua l'apprezzamento della Corte di appello si sia fondato su elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. e sufficienti a sostenere la decisione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). In secondo luogo, i Giudici di appello hanno escluso la sussistenza degli elementi passibili di positiva valutazione richiesti per il riconoscimento delle circostanze in discorso (cfr. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01), attribuendo all'imputato manovre dilatorie nel corso del giudizio di appello, ma non apprezzando ex se come un dato negativo - contrariamente a quanto assunto nel ricorso, che ha travisato il tenore della motivazione - il mancato risarcimento del danno e la mancata richiesta di concordato, quanto gli ampi differimenti chiesti e ottenuti a tali specifici fini, senza darvi effettivamente corso. A tale ultimo riguardo, in effetti, consta dagli stessi verbali compiegati al ricorso che - anche successivamente a un parziale risarcimento (dopo un primo rinvio) che ha determinato la revoca della costituzione di parte civile della [OSCURATO:PERSONA] - è stato chiesto e ottenuto un ulteriore differimento per risarcire altresì il fallimento (come già rappresentato all'atto della prima richiesta di rinvio),(oltre che per fare un'offerta a un ente benefico), proprio al fine di avanzare una proposta di concordato in appello, il4iìZ non è stato neppure dedotto che abbia avuto luogo (cfr. verbale delle udienza del 26 febbraio 2020, del 4 marzo 2020); ragion per cui rispetto a tale iter procedimentale - che da detti dati, in maniera congrua e logica, ha tratto nel complesso l'insussistenza di elementi positivi - la motivazione con evidenza non può dirsi viziata. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle