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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 20386/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27254-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 304/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Relatore ha depositato una propostayroposta' nei termini seguenti: «Del giudi:zio di merito, avviato dalle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], Gianni e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti [OSCURATO:PERSONA], omesso ogni diverso profilo oramai sena rilievo, basterà ricordare che il Tribunale costituì in favore degli attori una servitù coattiva di scarico d'acque e che la Corte d'appello di Messina, accolta l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda.

Avverso la decisione di secondo grado insorge [OSCURATO:PERSONA] sul/ci base di due motivi, resistono con controricorso Maria e [OSCURATO:PERSONA].

Il complesso censuratorio, con il quale il ricorrente denuncia viola_zione degli artt.1033 e segg. cod. civ., l'omesso esame di un Atto controverso e decisivo e la viola ione e falsa dell'art. 6, co. 3 della circolare dell'Assessorato del Territorio dell'Ambiente della Regione Sicilia, non supera /o scrutinio d'ammissibilità, non avendo attitudine ad attingere utilmente la ratio decisoria della sentenza impugnata.

La Corte di Messina rigettò la domanda di costitu;zione di servitù coattivo di scarico d'acque per la ragione che il fondo attoreo„ confinante con la .pubblica via, avrebbe potuto agevolmente smaltire le "acque meteoriche attraverso la condotta già esistente sul fondo degli attori che collegava il po.uetto ivi esistente appunto con la condotta esistente sulla pubblica via".

Pur vero che la senten:za affirma anche che la tettoia autoriluata avrebbe dovuto misurare 83 mq, mentre quella realiata ne misurava 138, con la necessità, quindi, di un maggiore scarico d'acque piovane.

Ma non consta che il Giudice abbia affermato, quale punto decisivo, che dall'aumento di superficie fosse derivata l'impossibilità di scaricare attraverso la strada 15ubblica». [OSCURATO:PERSONA], condividendo la proposta sui due primi motivi, evidenzia inoltre che le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi Ric. 2021 n. 27254 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -2- inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (Sez. 6, n. 16644, 10/08/2015, Rv. 636168; ma già Cass. n. 21904/2011, n. 16644/2015 e succ.

Cass. n. 19697/2018).

Quanto al terzo motive di ricorso, con il quale viene denunciata violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., contestando il ricorrente l'addebito delle spese di lite, ne va rilevata l'inammissibilità, in quanto egli auspica di contravvenire, in assenza di apprezzabile giustificazione giuridica, alla regola secondo la quale le spese debbono essere poste a carico della parte soccombente.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R., n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei Ric. 2021 n. 27254 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -3- presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27254-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 304/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Relatore ha depositato una propostayroposta' nei termini seguenti: «Del giudi:zio di merito, avviato dalle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], Gianni e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti [OSCURATO:PERSONA], omesso ogni diverso profilo oramai sena rilievo, basterà ricordare che il Tribunale costituì in favore degli attori una servitù coattiva di scarico d'acque e che la Corte d'appello di Messina, accolta l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda. Avverso la decisione di secondo grado insorge [OSCURATO:PERSONA] sul/ci base di due motivi, resistono con controricorso Maria e [OSCURATO:PERSONA]. Il complesso censuratorio, con il quale il ricorrente denuncia viola_zione degli artt.1033 e segg. cod. civ., l'omesso esame di un Atto controverso e decisivo e la viola ione e falsa dell'art. 6, co. 3 della circolare dell'Assessorato del Territorio dell'Ambiente della Regione Sicilia, non supera /o scrutinio d'ammissibilità, non avendo attitudine ad attingere utilmente la ratio decisoria della sentenza impugnata. La Corte di Messina rigettò la domanda di costitu;zione di servitù coattivo di scarico d'acque per la ragione che il fondo attoreo„ confinante con la .pubblica via, avrebbe potuto agevolmente smaltire le "acque meteoriche attraverso la condotta già esistente sul fondo degli attori che collegava il po.uetto ivi esistente appunto con la condotta esistente sulla pubblica via". Pur vero che la senten:za affirma anche che la tettoia autoriluata avrebbe dovuto misurare 83 mq, mentre quella realiata ne misurava 138, con la necessità, quindi, di un maggiore scarico d'acque piovane. Ma non consta che il Giudice abbia affermato, quale punto decisivo, che dall'aumento di superficie fosse derivata l'impossibilità di scaricare attraverso la strada 15ubblica». [OSCURATO:PERSONA], condividendo la proposta sui due primi motivi, evidenzia inoltre che le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi Ric. 2021 n. 27254 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -2- inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (Sez. 6, n. 16644, 10/08/2015, Rv. 636168; ma già Cass. n. 21904/2011, n. 16644/2015 e succ. Cass. n. 19697/2018). Quanto al terzo motive di ricorso, con il quale viene denunciata violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., contestando il ricorrente l'addebito delle spese di lite, ne va rilevata l'inammissibilità, in quanto egli auspica di contravvenire, in assenza di apprezzabile giustificazione giuridica, alla regola secondo la quale le spese debbono essere poste a carico della parte soccombente. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R., n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei Ric. 2021 n. 27254 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consigli
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