CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 08154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso 25006/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata alla via dei Portoghesi n.3 - ricorrenti - , Contro . , • , kierealtY-a ‘304 Gizvaimi IJQ(t &Atti' 3iyyra,17,2. itemedia1 [OSCURATO:PERSONA],‘Eugenia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentatdi e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Roma alla piazza Adriana 15 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1754/2015 emessa dalla CTR Lazio e depositata il 23.03.2015 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede del coniuge [OSCURATO:PERSONA] presentava, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la dichiarazione di successione del coniuge; le altre eredi, Eugenia, [OSCURATO:PERSONA] e Gloria comunicavano all'Agenzia che il terreno caduto in successione pari al valort del euro 3.200.000,00 rientrava nel Piano particolareggiato di zona O), recupero urbanistico approvato dal Consiglio comunale di Roma, chiedendo che fosse applicata l'agevolazione di cui all'art. 5 I. 168/82, norma che dispone che ai trasferimento di immobili, compresi in piani di recupero di iniziativa pubblica effettuati nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Chiedevano pertanto il rimborso delle imposte versate in misura proporzionale. 2. In data 26.05.2009, l'Ufficio notificava loro l'avviso di liquidazione con cui veniva richiestq, l'imposta di successione dovuta, avverso il quale le contribuenti presentavano istanza di annullamento, presentando anche il certificato di destinazione urbanistica. 3. L'ufficio respingeva l'istanza di rimborso, ritenendo che l'art. 5 citato si riferisse ai "trasferimenti di beni immobili da richiedere sugli atti a titolo oneroso e non a quelli caduti in successione". Le eredi impugnavano l'avviso di liquidazione, il diniego di autotutela nonché il silenzio - rigetto formatosi sulla richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di imposta ipotecaria e catastale, dinanzi alla CTP di Roma che accoglieva il ricorso. La sentenza veniva gravata dinanzi alla CTR del Lazio che respingeva il gravame dell'Ufficio. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia sulla base di un unico articolato motivo. Hanno replicato con controricorso le contribuenti, depositando successivamente una breve memoria. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.Con un unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta "violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), segnatamente dell'art. 5 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 168 e dell'art. 1, Parte Prima, [OSCURATO:PERSONA] al d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 131 (t.u. imp. reg.)"; per avere i giudici regionali erroneamente, ritenuto applicabile l'esenzione in discussione anche all'imposta di successione dovuta sui trasferimenti mortis causa di immobili ricadenti nei piani di recupero di cui al citato art. 5. Secondo la deduzione erariale, l'esenzione e le agevolazioni fiscali hanno natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente, il che non ne consente l'estensione al di là della loro portata letterale. Aggiunge che la ratio della norma in esame, inoltre, consiste nell'incentivo che essa vuole riconoscere al soggetto attuatore del piano di recupero, entro il termine triennale di cui all'art. 76, t.u. imp. reg.2, sgravando il costo del trasferimento immobiliare dagli oneri fiscali proporzionali al valore di quanto acquistato proprio in vista del recupero abitativo. Con la conseguenza che simile finalità non è ipotizzabile per l'erede o legatario che diviene proprietario degli immobili per un fatto indipendente dalla sua volontà e certamente non ricollegabile ad un intento recJperatorio. Pertanto, non rileverebbe neppure che tale intento recuperatorio sia sopravvenuto al trasferimenco, dovendo questo essere sussistente in tale momento — posto che il trasferimento costituisce l'attuazione di tale finalità - e dichiarato al momento della registrazione. Sia l'interpretazione letterale che quella teleologica, pertanto, indurrebbero ad escludere l'agevolazione in parola nei casi di trasferimenti mortis causa. Ciò, sia per l'imposta di successione che per le imposte ipotecarie e catastali, sebbene menzionate dall'art. 5 ma la cui riduzione alla misura fissa può essere concepita solo per un trasferimento volontario inter vivos. 3.Preliminarmente va evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata dalle contribuenti, econdo le quali, l'Agenzia nel citare solo l'art. 1 della tariffa parte prima alibatta al d.P.R. 131/86 avrebbe censurato la sentenza impugnata esclusivamente con riferimento all'imposta di registro, atteso che nell'illustrazione del motivo tè evidente che la critica concerne l'affermata sussistenza delle agevolazioni fiscali ( imposta di registro, catastali ed ipotecarie) senza esclusione alcuna. 4.In tema di agevolazioni fiscali, l'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dall'art. 5 della L. n. 168 del 1982, per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati) di cui agli artt. 27 e ss. della legge 5.8.1978, n. 457, postula che, al momento della registrazione, sia dichiarata l'esistenza di due requisiti: uno oggettivo costituito dall'inserimento degli immobili nei piani di recupero; l'altro soggettivo, derivante dall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. L'agevolazione è, difatti, correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto nell'atto di trasferimento del cespite (Cass. n. 18676 del 2015, v. Cass. n. 12515 del 2013, Cass. n. 1253 del 2014; Cass. n. 19543/2017). In materia di benefici fiscali concernenti gli acquisti di aree inserite nei Piani di recupero, questa Corte (Cass. n. 27904 del 31/10/2018; Cass.n. 19543 del 04/08/2017; 7046 del 2014; Cass. n. 22899 del 2015) ha affermato, che: "l'intervento di risanamento di un immobile, che sia stato realizzato su beni, inclusi nelle zone di recupero, per i quali il precedente acquirente abbia già usufruito dell'agevolazione ex art. 5 della I. n. 168 del 1982, non esclude che il successivo acquirente dell'immobile possa usufruire della medesima agevolazione, potendosi ravvisare il presupposto oggettivo richiesto dalla norma nelle ipotesi in cui il fabbricato abbia necessità di un ulteriore "recupero', rispetto a quello già eseguito dai precedenti proprietari" (nella specie, interventi di risanamento edilizio consistenti in opere di demolizione e ricostruzione del manufatto). E' stato altresì riconosciuto il diritto a conservare l'agevolazione per l'acquirente dovendosi ritenere assolto il recupero anche quando l'intervento sia eseguito dall'acquirente a mezzo di terzi, iccollandosene il peso economico direttamente sotto forma di spesa erogata o indirettamente sotto forma di mancata percezione di un credito che gli spetti. (Nella specie, è stata riconosciuta l'agevolazione all'acquirente che aveva stipulato una convenzione con il detentore del bene a titolo\ locazione finanziaria, in base alla quale quest'ultimo aveva assunto l'obbligo di eseguire il piano di recupero con riconoscimento di un corrispettivo in conto canoni: Cass. n. 17061 del 21/07/2010; Cass. n. 22899 de/ 10/11/2015). 4.1 Queste pronunce consentono di ritenere che la fruizione dell'agevolazione fiscale - consistente nell'applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa — sia subordinata alla presenza del duplice requisitd•-r• dalla legge per poterne usufruire: uno, di carattere oggettivo, costituito appunto dall'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato; l'altro, di carattere soggettivo, costituito dall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende: 1) che il beneficio spetti soltanto quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa; 2) che, perciò, l'agevolazione sin correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all'a :to del trasferimento dell'immobile, e pertanto ne sia giustificata la revoca ove si accerti la insussistenza dei prescritti requisiti. Tuttavia, in quanto la norma a(gevolativa è derogatoria rispetto al regime impositivo ordinario, essa è di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prelim. al c.c., con la conseguenza che per i medesimi immobili inseriti nel piano di recupero e per le medesime opere di recupero, l'erede dell'acquirente non possa usufruire nuovamente del e agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 168/1982 né in relazione alle imposte di successione - per le quali l'art. 5 cit. non prevede alcuna agevolazione - né per le imposte di registro, ipotecarie e catastali relativ. ai medesimi cespiti ricadenti nel piano di recupero per i quali il dante causa aveva già usufruito delle agevolazioni al momento dell'acquisto. Ciò in quanto, pur ad accogliere la tesi che anche per i trasferimenti mortis causa possa spettare l'agevolazione, nel caso in esame ricorrerebbe solo in parte l'elemento soggettivo ( vale a dire il trasferimento) privo dell'altro requisito che lo rende idoneo ad attivare l'applcazione dell'agevolazione, che consiste nella finalità perseguita dall'acquirente di voler realizzare il, ulteriori opere di recupero rispetto a quelle già eseguite dal dante causa che rientrino anch'esse nel piano di recupero. ì 5. Le eredi, difatti hanno evidenziato all'Erario esclusivamente la presenza dell'elemento oggettivo, vale a dire l'ubicazione delle aree nel Piano di recupero e l'intervenuta apertura della successione, omettendo di specificare se il dante causa avesse effettuato opere di recupero ovvero se esse stesse Le no intenzionate a realizzarle ovvero proseguirle. 6. Il ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata con conseguente rigetto del ricorso originario delle contribuenti. Sussistono i presupposti, tenuto conto dell'assenza di precedenti giurisprudenziali, per compensare le spese dell'intero giudizio. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso originario delle contribuenti. compensa le spese dell'intero giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere es