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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22894/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 20/05/2019 del Tribunale di Palermo, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Angelo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta il vizio motivazionale e la violazione di legge - rispettivamente, in relazione all'art. 633 cod. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sono scanditi da un'adeguata analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché perché privi dell'idonea enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; n ritenuto, altresì, che i predetti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti logico-giuridici.

Si vedano, in particolare: le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Palermo ha logicamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputata, in quanto - come era stato verificato dalla Polizia municipale - facente parte del nucleo familiare che aveva occupato lo stabile (in particolare, quello sito al piano secondo a destra); la pag. 7 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello ha logicamente motivato in ordine alle circostanze ostative al riconoscimento della speciale tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., in ragione della complessiva offensività della condotta dell'imputata, in quanto essa aveva occupato un immobile di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. - oggetto, per di più, di una recente ristrutturazione - insieme con altri quattro nuclei familiari, unitamente al proprio, sottraendolo all'uso pubblico a cui era destinato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 20/05/2019 del Tribunale di Palermo, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Angelo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta il vizio motivazionale e la violazione di legge - rispettivamente, in relazione all'art. 633 cod. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sono scanditi da un'adeguata analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché perché privi dell'idonea enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; n ritenuto, altresì, che i predetti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti logico-giuridici. Si vedano, in particolare: le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Palermo ha logicamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputata, in quanto - come era stato verificato dalla Polizia municipale - facente parte del nucleo familiare che aveva occupato lo stabile (in particolare, quello sito al piano secondo a destra); la pag. 7 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello ha logicamente motivato in ordine alle circostanze ostative al riconoscimento della speciale tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., in ragione della complessiva offensività della condotta dell'imputata, in quanto essa aveva occupato un immobile di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. - oggetto, per di più, di una recente ristrutturazione - insieme con altri quattro nuclei familiari, unitamente al proprio, sottraendolo all'uso pubblico a cui era destinato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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