CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26877/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] C. VOLANTE che, nell'interesse dell'imputato, si è associato a quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 giugno 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia in data 7 luglio 2021 del Tribunale di Milano, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], che aveva interposto gravame, dalle imputazioni di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (capo 1. della rubrica) e lesioni personali aggravate (capo 2.), revocando le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la decisione di secondo grado il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto la violazione della legge penale - indicata nell'art. 192 cod. proc. pen. - e il vizio di motivazione, in particolare sub specie del travisamento della prova, poiché la sentenza impugnata non avrebbe dato conto del compendio probatorio e, in particolare: - non avrebbe argomentato in modo approfondito sull'esclusione della credibilità della persona offesa; - non avrebbe considerato «tutto quanto dichiarato» dal teste [OSCURATO:PERSONA], il certificato medico in atti, la querela sporta dall'imputato e quanto esposto dal medico che visitato la persona offesa (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) in relazione alla sua pressione arteriosa, avendo riguardo solo alle deposizioni dei testi di polizia. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso, perché volto a prospettare una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, a fronte di una motivazione congrua e priva di illogicità manifeste (cfr. requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). La parte civile ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, assumendo la sussistenza del vizio di motivazione della sentenza impugnata, rimarcando come il primo Giudice avesse attribuito attendibilità alla parte civile e ritenuto priva di riscontri la versione offerta dall'imputato, e deducendo che la Corte di appello sarebbe pervenuto a una contraria conclusione poiché non avrebbe preso in considerazione tutte le prove, argomentando in difformità da quanto emerge dal compendio in atti (cfr. memoria difensiva) . Il difensore dell'imputato ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, associandosi a quanto rassegnato dal Procuratore generale e adducendo che la sentenza impugnata ha ben argomentato alla luce di tutte le risultanze istruttorie (cfr. memoria difensiva). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Anzitutto, con l'impugnazione è stato denunciato unicamente il vizio di motivazione anche allorché si è dedotta sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01). Ciò posto, è dirimente considerare che il ricorso - lungi dal muovere compiute censure di legittimità all'iter su cui si fonda la decisione impugnata (e segnatamente degli elementi in forza dei quali si ritenuto che abbia trovato smentita la ricostruzione della persona offesa) - ha prospettato irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dedurre ritualmente il travisamento della prova, neppure asserito con riferimento a quanto rassegnato dagli operanti e, in particolare, dal [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nell'occorso (cui il Giudice di appello ha attribuito centralità) e che non può essere denunciato - come ha fatto il ricorso - per il tramite di una sintetica ricostruzione basata sul compendio di taluni degli elementi in atti, del riferimento parcellizzato al contenuto di essi e al rimando del tutto generico a quelli che non sarebbero stati apprezzati, adducendone in maniera del tutto assertiva la decisività (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). P.Q.M. Dichiara inammiss