CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 ottobre 2021 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 21 gennaio 2020 dal Tribunale di Pescara, ha ridotto a mesi otto di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con conferma nel resto. L'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 131-bis cod. pen. avendo omesso di considerare il motivo che aveva indotto l'imputato a rientrare in Italia (la nascita della figlia) né la condotta successiva al rientro. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen. avendo il giudice omesso di applicare la diminuente per il rito abbreviato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il difensore deposita conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso ha contenuto di merito. Viene proposta censura motivazionale con riguardo al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, evidenziando che i motivi del rientro erano collegati alla presenza della famiglia in Italia. Il motivo si pone dunque sul piano del merito, senza alcuna critica alla struttura della motivazione, che aveva valorizzato il negativo profilo soggettivo desumibile dalla precedente condanna per violazione della disciplina delle sostanze stupefacenti. 2. Il secondo motivo è fondato. La sentenza di appello ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ma nella commisurazione della pena, dopo aver applicato la diminuzione ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., ha omesso di applicare anche la diminuente per il rito abbreviato, in violazione dell'art. 442 cod. proc. pen.3. Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta, che va rideterminata, con applicazione della diminuente per la scelta del rito abbreviato, in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Nel resto, il ricorso è inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena irrogata che, applicata la diminuente di un terzo per il giudizio abbreviato, ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Cos