CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 27727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 26439/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvoca:o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 77/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.77/2020 pubblicata il 17-01-2020 la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Senegal, avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di aver lasciato definitivamente il suo Paese perché apparteneva all'etnia mandingo, che nel suo villaggio era fortemente contrastata dall'etnia djola (pag.2 ricorso). La Corte d'appello ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Senegal. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato:«Vio/azione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 32 comma del decreto legislativo n. 25/2008, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell'autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, alla condizione personale dello straniero nel Paese d'origine, alla luce della dichiarata omosessualità poiché tale condizione compromette in modo radicale il "raggiungimento degli sta ndards minimi per un'esistenza dignitosa" alla luce delle enunciazioni di cui alla Sentenza della Corte di Cassazione nr 4455/2018». Il ricorrente si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria sia per vizio di violazione di legge, per non avere la corte di merito fatto corretta applicazione della normativa di riferimento come da giurisprudenza di questa Corte che richiama, sia per omesso esame della documentazione prodotta relativa al suo inserimento lavorativo in Italia. 2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 3. Il motivo è inammissibile. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell'entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019). Ciò posto, il ricorrente svolge censure del tutto generiche, senza compiutamente confrontarsi con la motivazione de la sentenza impugnata. In particolare, la Corte di merito ha esaminato la documentazione di lavoro (pag.5 sentenza- due contratti a termine, il primo di due mesi per 5 ore settimanali, il secondo inferiore ad un mese - fino al 2019) e ha aggiunto che in Senegal il ricorrente faceva il panettiere e lì vivono i suoi familiari (pag.6 sentenza). Per contro il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, si limita ad affermare di essere soggetto vulnerabile, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisivii:à, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n.9304/2019 e Cass. S.U. n.29459/2019), e neppure sottopone a critica compiuta e pertinente le argomentazioni della sentenza impugnata, anche in punto di non credibilità della vicenda personale narrata. 4. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater dei d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così