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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 10650/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Anzio avverso la ordinanza del 12/10/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 ottobre 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto la richiesta - avanzata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro ai sensi degli artt. 8 ss. d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 - di riconoscimento della sanzione pecuniaria di euro 80,00, irrogata dall'Autorità austriaca per una condotta di infrazione al codice stradale commessa da [OSCURATO:PERSONA] con un provvedimento adottato il 19 giugno 2020 e passato in giudicato il 27 gennaio 2021, disponendo che si proceda alla relativa esecuzione ai sensi degli artt. 9, 10 e 12 d.lgs. cit.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Vetrano, deducendo, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 13 e 11 d.lgs. cit., in relazione all'art. 127 cod. proc. pen., per l'omesso esame di una memoria difensiva depositata il 6 ottobre 2021, con la quale si dimostrava che la predetta sanzione pecuniaria era stata pagata e che l'Autorità emittente ne era stata informata.

2.1. Con un terzo motivo si censura la violazione dell'art. 157, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 12 d.lgs. cit., sul rilievo che l'interessato non ha avuto conoscenza effettiva del procedimento celebrato dinanzi all'Autorità di emissione, atteso che l'atto emesso dalla Polizia austriaca non è stato notificato al Vetrano, bensì ad un familiare convivente, e che l'ufficiale addetto alla notifica non ha informato il diretto interessato dell'avvenuta consegna dell'atto al predetto familiare.

2.2. Con un quarto motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, sul rilievo che il procedimento de quo doveva svolgersi in forma camerale, senza la presenza del difensore di fiducia, che non aveva chiesto la trattazione orale, depositando una memoria nel rispetto di quanto previsto dall'art.127 cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 31 gennaio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché la decisione impugnata non ha preso in esame la documentazione dall'odierno ricorrente prodotta in relazione al versamento, nelle more intervenuto, della somma di denaro dovuta alle Autorità estere per il titolo oggetto della richiesta di riconoscimento.

Secondo l'art. 9, par. 2, della decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005, recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, "nel caso in cui il condannato sia in grado di fornire la prova di un pagamento, in tutto o in parte, in qualsiasi Stato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l'autorità competente dello Stato di emissione secondo le modalità previste dall'art. 7, par.

3. Qualsiasi parte della sanzione comunque recuperata in qualsiasi Stato è dedotta integralmente dall'importo che deve essere eseguito nello Stato di esecuzione." La richiamata disposizione di cui all'art. 7, par. 3, prevede l'attivazione di un dialogo tra le autorità dello Stato di emissione e quelle dello Stato di esecuzione, stabilendo che "prima di decidere di non riconoscere e di eseguire una decisione, in tutto o in parte, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l'autorità competente nel Stato di emissione, con ogni mezzo appropriato, e, se del caso, gli chiede di fornire tutte le informazioni necessarie senza indugio".

L'art. 15, par 3, della citata decisione, inoltre, stabilisce che "se, dopo la trasmissione di una decisione ai sensi dell'articolo 4, un'autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro che la persona condannata ha pagato volontariamente in relazione alla decisione, tale autorità ne informa l'autorità competente dello Stato di esecuzione senza indugio.

Si applica l'articolo 9, paragrafo 2." A tali disposizioni normative, le cui implicazioni sul piano operativo dovranno essere puntualmente vagliate dalla Corte territoriale in relazione al contenuto della documentazione prodotta dall'interessato, hanno dato puntale attuazione quelle di cui agli artt. 13, comma 4 e 14 del richiamato decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI, stabilendo le forme e le modalità che le Autorità dello Stato di esecuzione devono seguire nel rapporto con quelle dello Stato della decisione.

2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Anzio avverso la ordinanza del 12/10/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto la richiesta - avanzata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro ai sensi degli artt. 8 ss. d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 - di riconoscimento della sanzione pecuniaria di euro 80,00, irrogata dall'Autorità austriaca per una condotta di infrazione al codice stradale commessa da [OSCURATO:PERSONA] con un provvedimento adottato il 19 giugno 2020 e passato in giudicato il 27 gennaio 2021, disponendo che si proceda alla relativa esecuzione ai sensi degli artt. 9, 10 e 12 d.lgs. cit. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Vetrano, deducendo, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 13 e 11 d.lgs. cit., in relazione all'art. 127 cod. proc. pen., per l'omesso esame di una memoria difensiva depositata il 6 ottobre 2021, con la quale si dimostrava che la predetta sanzione pecuniaria era stata pagata e che l'Autorità emittente ne era stata informata. 2.1. Con un terzo motivo si censura la violazione dell'art. 157, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 12 d.lgs. cit., sul rilievo che l'interessato non ha avuto conoscenza effettiva del procedimento celebrato dinanzi all'Autorità di emissione, atteso che l'atto emesso dalla Polizia austriaca non è stato notificato al Vetrano, bensì ad un familiare convivente, e che l'ufficiale addetto alla notifica non ha informato il diretto interessato dell'avvenuta consegna dell'atto al predetto familiare. 2.2. Con un quarto motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, sul rilievo che il procedimento de quo doveva svolgersi in forma camerale, senza la presenza del difensore di fiducia, che non aveva chiesto la trattazione orale, depositando una memoria nel rispetto di quanto previsto dall'art.127 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 31 gennaio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché la decisione impugnata non ha preso in esame la documentazione dall'odierno ricorrente prodotta in relazione al versamento, nelle more intervenuto, della somma di denaro dovuta alle Autorità estere per il titolo oggetto della richiesta di riconoscimento. Secondo l'art. 9, par. 2, della decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005, recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, "nel caso in cui il condannato sia in grado di fornire la prova di un pagamento, in tutto o in parte, in qualsiasi Stato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l'autorità competente dello Stato di emissione secondo le modalità previste dall'art. 7, par. 3. Qualsiasi parte della sanzione comunque recuperata in qualsiasi Stato è dedotta integralmente dall'importo che deve essere eseguito nello Stato di esecuzione." La richiamata disposizione di cui all'art. 7, par. 3, prevede l'attivazione di un dialogo tra le autorità dello Stato di emissione e quelle dello Stato di esecuzione, stabilendo che "prima di decidere di non riconoscere e di eseguire una decisione, in tutto o in parte, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l'autorità competente nel Stato di emissione, con ogni mezzo appropriato, e, se del caso, gli chiede di fornire tutte le informazioni necessarie senza indugio". L'art. 15, par 3, della citata decisione, inoltre, stabilisce che "se, dopo la trasmissione di una decisione ai sensi dell'articolo 4, un'autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro che la persona condannata ha pagato volontariamente in relazione alla decisione, tale autorità ne informa l'autorità competente dello Stato di esecuzione senza indugio. Si applica l'articolo 9, paragrafo 2." A tali disposizioni normative, le cui implicazioni sul piano operativo dovranno essere puntualmente vagliate dalla Corte territoriale in relazione al contenuto della documentazione prodotta dall'interessato, hanno dato puntale attuazione quelle di cui agli artt. 13, comma 4 e 14 del richiamato decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI, stabilendo le forme e le modalità che le Autorità dello Stato di esecuzione devono seguire nel rapporto con quelle dello Stato della decisione. 2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 10650/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris