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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 40104/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 4 dicembre 2020 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commesso da marzo 2013 con condotta perdurante in Napoli, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 16 maggio 2018, definitiva il 16 ottobre 2016; 2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commesso da giugno 2010 fino a giugno 2012 in Napoli; al reato di tentato omicidio aggravato, ai sensi degli artt. 56, 575, 577, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso 1'8 gennaio 2011 in Napoli; detenzione e porto illegale di arma, ai sensi degli artt. 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 7 legge n. 203 del 1991, commesso 1'8 gennaio 2011 in Napoli, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 20 dicembre 2017, definitiva il 5 maggio 2018.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso; che non poteva ritenersi sufficiente all'accoglimento dell'istanza il fatto che Amirante aveva posto in essere due reati omogenei (associazione per delinquere di tipo mafioso); che, infatti, i reati associativi erano stati il frutto di determinazioni estemporanee, posto che il reato sub 1 era stato realizzato solo perché la diversa organizzazione criminale, capeggiata dai fratelli Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], era stata sciolta; che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è necessario che l'interessato abbia ideato i reati-fine sin dal momento della costituzione dell'associazione per delinquere, ovvero da quello della sua adesione, con l'avvertenza che la deliberazione unitaria delle plurime violazioni deve investire non la mera categoria di reati da commettere, ma i singoli reati nei loro nuclei di fatto essenziali.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la difesa aveva allegato elementi dai quali si evinceva che entrambi i reati associativi costituivano parte integrante di un unico programma criminoso delineato ab origine nelle sue linee essenziali e funzionale a riprendere in mano il controllo delle zone di Forcella e della Maddalena ai danni del clan Mazzarella.

Nel ricorso, infatti, si evidenzia che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che Amirante aveva deciso di partecipare all'associazione sub 2, capeggiata dai fratelli Ferraiuolo, con l'intento di contrapporsi al c.d. gruppo Mazzarella per il controllo del territorio.

Il condannato, quindi, successivamente all'arresto di Ferraiuolo, aveva rinnovato la sua adesione al programma delinquenziale originario, partecipando nell'associazione sub 1.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che erano state accertate due fattispecie associative e un solo reato-fine, che era stato funzionale al programma criminoso delle associazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

La Corte ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia adeguatamente motivato circa la mancanza di unicità del disegno criminoso tra i reati di cui all'istanza, avendo lo stesso evidenziato che il reato associativo sub 1 era stato commesso quando l'organizzazione delinquenziale capeggiata dai fratelli Ferraiuolo era stata dissolta e non era più attiva e che, per tale ragione, Amirante aveva deciso di creare una nuova e differente realtà associativa.

Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, infatti, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375).

Nel caso di specie, pertanto, la distanza cronologica tra le associazioni e la loro diversa composizione erano elementi sintomatici del fatto che le realtà associative non erano inserite in un più ampio disegno criminoso.

Il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha rilevato che l'associazione sub 2 era stata promossa e diretta dai fratelli Ferraiuolo, capi dell'omonimo clan camorristico operante nella zona di Forcella e Maddalena, fino a giugno 2012, quando gli stessi furono arrestati.

L'altra associazione, invece, aveva una compagine diversa ed era stata capeggiata dallo stesso Almirante, con funzione di capo e promotore, il quale, dopo la scarcerazione a fine 2012, aveva iniziato a creare un nuovo gruppo criminale, reclutando esponenti delle famiglie Sibilio, Brunetti e Giugliano (che si erano dissociati dalla scelta effettuata dai membri della prima associazione di collaborare con la giustizia).

Il fatto, quindi, che tutti i membri dell'associazione sub 2 erano stati arrestati e che molti di essi avevano deciso di collaborare non avrebbe permesso ad Amirante di garantire continuità al sodalizio, sicché non può trovare applicazione, nel caso concreto, nemmeno il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 8461 del 24/01/2017 [OSCURATO:PERSONA]), per il quale il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, potendo la stessa riprendere subito dopo la cessazione dello stato di detenzione.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, e ha evidenziato che i reati, frutto di determinazioni estemporanee o, comunque, influenzati da circostanze di tempo e luogo occasionali, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 4 dicembre 2020 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commesso da marzo 2013 con condotta perdurante in Napoli, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 16 maggio 2018, definitiva il 16 ottobre 2016; 2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commesso da giugno 2010 fino a giugno 2012 in Napoli; al reato di tentato omicidio aggravato, ai sensi degli artt. 56, 575, 577, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso 1'8 gennaio 2011 in Napoli; detenzione e porto illegale di arma, ai sensi degli artt. 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 7 legge n. 203 del 1991, commesso 1'8 gennaio 2011 in Napoli, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 20 dicembre 2017, definitiva il 5 maggio 2018. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso; che non poteva ritenersi sufficiente all'accoglimento dell'istanza il fatto che Amirante aveva posto in essere due reati omogenei (associazione per delinquere di tipo mafioso); che, infatti, i reati associativi erano stati il frutto di determinazioni estemporanee, posto che il reato sub 1 era stato realizzato solo perché la diversa organizzazione criminale, capeggiata dai fratelli Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], era stata sciolta; che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è necessario che l'interessato abbia ideato i reati-fine sin dal momento della costituzione dell'associazione per delinquere, ovvero da quello della sua adesione, con l'avvertenza che la deliberazione unitaria delle plurime violazioni deve investire non la mera categoria di reati da commettere, ma i singoli reati nei loro nuclei di fatto essenziali. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la difesa aveva allegato elementi dai quali si evinceva che entrambi i reati associativi costituivano parte integrante di un unico programma criminoso delineato ab origine nelle sue linee essenziali e funzionale a riprendere in mano il controllo delle zone di Forcella e della Maddalena ai danni del clan Mazzarella. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che Amirante aveva deciso di partecipare all'associazione sub 2, capeggiata dai fratelli Ferraiuolo, con l'intento di contrapporsi al c.d. gruppo Mazzarella per il controllo del territorio. Il condannato, quindi, successivamente all'arresto di Ferraiuolo, aveva rinnovato la sua adesione al programma delinquenziale originario, partecipando nell'associazione sub 1. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che erano state accertate due fattispecie associative e un solo reato-fine, che era stato funzionale al programma criminoso delle associazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La Corte ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia adeguatamente motivato circa la mancanza di unicità del disegno criminoso tra i reati di cui all'istanza, avendo lo stesso evidenziato che il reato associativo sub 1 era stato commesso quando l'organizzazione delinquenziale capeggiata dai fratelli Ferraiuolo era stata dissolta e non era più attiva e che, per tale ragione, Amirante aveva deciso di creare una nuova e differente realtà associativa. Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, infatti, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375). Nel caso di specie, pertanto, la distanza cronologica tra le associazioni e la loro diversa composizione erano elementi sintomatici del fatto che le realtà associative non erano inserite in un più ampio disegno criminoso. Il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha rilevato che l'associazione sub 2 era stata promossa e diretta dai fratelli Ferraiuolo, capi dell'omonimo clan camorristico operante nella zona di Forcella e Maddalena, fino a giugno 2012, quando gli stessi furono arrestati. L'altra associazione, invece, aveva una compagine diversa ed era stata capeggiata dallo stesso Almirante, con funzione di capo e promotore, il quale, dopo la scarcerazione a fine 2012, aveva iniziato a creare un nuovo gruppo criminale, reclutando esponenti delle famiglie Sibilio, Brunetti e Giugliano (che si erano dissociati dalla scelta effettuata dai membri della prima associazione di collaborare con la giustizia). Il fatto, quindi, che tutti i membri dell'associazione sub 2 erano stati arrestati e che molti di essi avevano deciso di collaborare non avrebbe permesso ad Amirante di garantire continuità al sodalizio, sicché non può trovare applicazione, nel caso concreto, nemmeno il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 8461 del 24/01/2017 [OSCURATO:PERSONA]), per il quale il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, potendo la stessa riprendere subito dopo la cessazione dello stato di detenzione. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, e ha evidenziato che i reati, frutto di determinazioni estemporanee o, comunque, influenzati da circostanze di tempo e luogo occasionali, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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