Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33235/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e gli ha concesso la misura della detenzione domiciliare relativamente alla condanna di un anno di reclusione da scontare, per violazione della normativa in materia di imposizione fiscale.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato difensore di fiducia e deduce il vizio di motivazione sviluppando due motivi di dog I ia nza.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata memoria in cui si ribadiscono gli argomenti sviluppati in ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è essenzialmente articolato in fatto e le deduzioni sono rivolte a ottenere una nuova e diversa valutazione dei presupposti in forza dei quali si sarebbe potuto riconoscere l'affidamento in prova al servizio sociale.

Si enuclea che il ricorrente oramai, dopo un breve periodo (nell'anno 2018) legato a motivi di studio e di lavoro è rientrato dalla Romania e non è irreperibile.

Egli ha in sostanza contratto matrimonio con una cittadina moldava e vive a [OSCURATO:PERSONA].

Egli ha conseguito la laurea in odontoiatria e ha aperto diversi studi, con la conseguenza che in ragione del grave danno erariale prodotto con la condotta tenuta si è ritenuto che non esistessero i presupposti per concedere il beneficio più ampio.

Il ricorso non si confronta con questo specifico punto e va dunque ritenuto generico e non correlato alla specifica parte motivazionale.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pacjamento delle r 'ut spese processuali e id=zerszoien della somma di 3.000,00 eur # [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e gli ha concesso la misura della detenzione domiciliare relativamente alla condanna di un anno di reclusione da scontare, per violazione della normativa in materia di imposizione fiscale. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato difensore di fiducia e deduce il vizio di motivazione sviluppando due motivi di dog I ia nza. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata memoria in cui si ribadiscono gli argomenti sviluppati in ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è essenzialmente articolato in fatto e le deduzioni sono rivolte a ottenere una nuova e diversa valutazione dei presupposti in forza dei quali si sarebbe potuto riconoscere l'affidamento in prova al servizio sociale. Si enuclea che il ricorrente oramai, dopo un breve periodo (nell'anno 2018) legato a motivi di studio e di lavoro è rientrato dalla Romania e non è irreperibile. Egli ha in sostanza contratto matrimonio con una cittadina moldava e vive a [OSCURATO:PERSONA]. Egli ha conseguito la laurea in odontoiatria e ha aperto diversi studi, con la conseguenza che in ragione del grave danno erariale prodotto con la condotta tenuta si è ritenuto che non esistessero i presupposti per concedere il beneficio più ampio. Il ricorso non si confronta con questo specifico punto e va dunque ritenuto generico e non correlato alla specifica parte motivazionale. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pacjamento delle r 'ut spese processuali e id=zerszoien della somma di 3.000,00 eur # [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 33235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris