CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 28513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che larappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.BRESCIAn. 4095/2014 depositata i l 23/07/2014 , udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di liquidazione, con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro in relazione all’atto di acquisto del 28 giugno 2007, dichiarata la decadenza dalle agevolazioni tributarie di cui alla l. n. 604 del 1954 per la formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, in considerazione della mancata produzione della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 della l. n. 604 del 1954. 2.Il ricorso è stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale, con sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale, che ha ribadito che il contribuente si è limitato a produrre, all’atto delle registrazione, l’attestazione provvisoria di cui all’art. 4, comma 1, della l. n. 604 del 1954 e, quindi, avrebbe dovuto successivamente produrre, nel termine triennale di decadenza, il certificato dell’Ispettorato agrario attestante la sussistenza dei requisiti e che è inapplicabile al caso di specie l’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, convertito in l. n. 25 del 2010, valevole solo per gli atti posti in essere dalla data del 28 febbraio 2010 al 31 dicembre 2010. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, formulando cinque motivi. 4.Ha resistito, con contro-ricorso, l’Agenzia delle Entrate. 5.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 13 settembre 2022. 6.Risulta depositata, da parte del contribuente, memoria ex art. 380-bis cod.proc.civ., in cui è stata formulata richiesta, da parte dei difensori, di essere sentiti in camera di consiglio. Considerato che: 1.Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 3 e 4 della l. n. 604 del 1954, atteso che, all’epoca dei fatti, il contribuente era in possesso di tutti i requisiti di legge, come successivamente attestato, in corso di causa, dalla certificazione rilasciata dalla Provincia di Bergamo, e che la produzione del certificato definitivo di cui alla l. n. 604 del 1954 integra un elemento solo formale, come confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2007, senza che sussista alcun indice della perentorietà del termine previsto per la sua produzione; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 112 cod.proc.civ., non essendosi pronunciati i giudici di secondo grado sulla denunciata illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato il ricorso in considerazione dell’omessa dimostrazione della mancata vendita di superficie superiore ad un ettaro nell’ultimo biennio rispetto alla stipula dell’atto; 3) e 4) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., quali la rilevanza della sussistenza dei requisiti in capo al contribuente piuttosto che della formale attestazione da parte degli uffici amministrativi e quali la estensione all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale, delle agevolazioni tributarie previste dalla l. n. 99 del 2004; 5) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, convertito in l. n. 25 del 2010, che eliminato l’onere di produrre la certificazione amministrativa in esame – ius superveniens favorevole al contribuente e, dunque, immediatamente applicabile in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata. 2.L’Agenzia delle Entrate ha concluso per l’inammissibilità dei motivi formulati ex art. 360 co 1 n. 5 cod.proc.civ. di fronte a doppia conforme e l’infondatezza degli altri. 3.La richiesta dei difensori del contribuente (di essere sentiti in camera di consiglio) non può essere accolta, in quanto l’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. stabilisce che in camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti. Del resto, la partecipazione dei difensori di una parte è, da un lato, incompatibile con il diritto di difesa della controparte ed è, dall’altro lato, assorbita dalla possibilità che il collegio rimetta la causa dall’adunanza camerale alla pubblica udienza in applicazione analogica dell’art. 380-bis, comma 3, cod.proc.civ., in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta (v. Sez. U, n. 14437 del 5/06/2018, Rv. 649623 -01) – particolare rilevanza che, tuttavia, non sussiste nel caso di specie e non è stata neppure prospettata dalla difesa. 4.La prima censura, avente ad oggetto la violazione degli artt. 3 e 4 della l. n. 604 del 1954, essendo il contribuente in possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione al momento dell’atto, nonostante la mancata produzione della documentazione, è infondata, atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che all'atto della registrazione si sia limitatoa produrre l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 604 del 1954, in luogo del certificato previsto dall'art. 3, è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto (Sez. 6- 5, n. 15489 del 26/07/2016, Rv. 640624 –01; tra le tante, v. anche Sez. 6 – 5, n. 25438 del 17/12/2015, Rv. 638162 – 01, secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie in favore della piccola proprietà contadina, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta devono produrre, a pena di decadenza dal beneficio, al momento della registrazione dell'atto lo stato di famiglia ed un certificato dell'ispettorato provinciale agrario che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai n. 1, 2, 3 dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, ovvero una attestazione provvisoria della pendenza degli accertamenti per il rilascio; in questo caso, l'interessato è tenuto a presentare entro il termine perentorio di tre anni il certificato definitivo, senza il quale sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie. In altre parole, la produzione del certificato in esame è condizione imprescindibile per l’accertamento dei requisiti necessari per l’agevolazione de qua, secondo la disciplina in esame, e deve avvenire nel termine fissato a pena di decadenza. Come confermato anche dalla circolare n. 32/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate, invocata impropriamente dal ricorrente, l'esibizione della documentazione necessaria è un onere del contribuente che attiene alla fase procedimentale e che si ricollega con la necessità per l'amministrazione di non lasciare sospesa sine die la tassazione. L'inosservanza di tale onere non comporta la decadenza automatica dal diritto all'agevolazione soltanto qualora il contribuente provi che, nonostante sia stata utilizzata la diligenza necessaria a conseguire la certificazione, il ritardo nell'adempimento dell'onere di documentazione non derivi da una sua negligenza (ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, come precisato nella sentenza impugnata). 5. Il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., è infondato, visto che la mancata pronuncia concerne un profilo assorbito, il cui esame risulta superfluo in considerazione della mancata produzione del certificato richiesto. Va, difatti, ricordato che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni ( Sez. 3, n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586191 -01). 6. La terza e quarta censura, formulate ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod.proc.civ., sono inammissibili in quanto, a prescindere dalla preclusione derivante dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod.proc.civ., non riguardano circostanze di fatto, ma piuttosto profili normativi – la prevalenza della sussistenza effettiva dei requisiti dell’agevolazione rispetto alla mancanza della formale attestazione da parte dell’autorità amministrativa (questione già oggetto della prima censura); l’estensione all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, delle agevolazioni tributarie a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto e la conseguente applicabilità delle stesse nel caso di specie (questione introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in violazione del meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio del giudizio tributario, che comporta che sia circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed alle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado). 7. In ordine all’ultima doglianza, l’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, convertito in l. n. 25 del 2010, espressamente prevede che sono soggetti alla nuova disciplina introdotta solo gli atti stipulati ‘a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto’, sicché non può estendersi all’atto in esame, che risale al 2007. Del resto, questa Corte ha già chiarito che, in tema di agevolazioni tributarie, l'obbligo di deposito del certificato dell'ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei presupposti per usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina è venuto meno solo per gli atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del comma 4 bis dell'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, che è stato introdotto con la legge di conversione n. 25 del 2010 e che non ha portata retroattiva, come si desume dal suo tenore letterale (Sez. 5, n. 21842 del 28/10/2016, Rv. 641575 -01). 8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannatoalla rifusione, a favore della controparte, delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre