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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 37798/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9k-/ Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. per avere il Giudice, nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, disposto la confisca della somma di C 194.713,00, confisca non prevista nell'accordo ex art. 444 cod.proc.pen. è inammissibile in quanto il giudice con la sentenza di patteggiamento è tenuto ad impartirla anche nel caso in cui esso non abbia formato oggetto di accordo, trattandosi di confisca obbligatoria che, come tale, non rientra nello spettro applicativo di cui all'art. 444, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che limita alla confisca facoltativa e alle pene accessorie la possibilità, per le parti, di chiedere che l'una non sia ordinata o sia ordinata con riferimento a specifici beni o per un determinato importo e che le altre non siano applicate o lo siano per una durata determinata.

Ritenuto che è parimenti inammissibile anche la seconda censura che contesta il calcolo della imposta sulla base dell'accertamento induttivo, come indicato nel capo di imputazione, nell'ammontare di C 194.713,00, e non la sua natura di profitto del reato, censura che in definitiva è fattuale e generica, profitto del reato quantificato dal giudice nella misura indicata nel capo di imputazione, calcolo che ora il ricorrente contesta nella sua determinazione contestando il metodo induttivo che si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto che non è consentita.

Rilevato c,M pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] 'ere stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9k-/ Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. per avere il Giudice, nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, disposto la confisca della somma di C 194.713,00, confisca non prevista nell'accordo ex art. 444 cod.proc.pen. è inammissibile in quanto il giudice con la sentenza di patteggiamento è tenuto ad impartirla anche nel caso in cui esso non abbia formato oggetto di accordo, trattandosi di confisca obbligatoria che, come tale, non rientra nello spettro applicativo di cui all'art. 444, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che limita alla confisca facoltativa e alle pene accessorie la possibilità, per le parti, di chiedere che l'una non sia ordinata o sia ordinata con riferimento a specifici beni o per un determinato importo e che le altre non siano applicate o lo siano per una durata determinata. Ritenuto che è parimenti inammissibile anche la seconda censura che contesta il calcolo della imposta sulla base dell'accertamento induttivo, come indicato nel capo di imputazione, nell'ammontare di C 194.713,00, e non la sua natura di profitto del reato, censura che in definitiva è fattuale e generica, profitto del reato quantificato dal giudice nella misura indicata nel capo di imputazione, calcolo che ora il ricorrente contesta nella sua determinazione contestando il metodo induttivo che si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto che non è consentita. Rilevato c,M pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] 'ere stensore Il
Sentenza Cassazione n. 37798/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris