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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 07273/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 25/01/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 9065/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dell avvocato* * * ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore intimatoavverso il DECRETO di TRIBUNALE CAMPOBASSO n 1800/2022depositata il 09/03/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024dal Consigliere * * * *Il ricorrente cittadino pakistano ha chiesto la protezioneinternazionale che gli è stata negata dalla competenteCommissione Territoriale* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024Il ricorrente ha impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale diCampobasso che ha respinto il ricorso sul rilievo che il raccontodel ricorrente uccisione di familiari per una contesa su un terrenoè poco circostanziato e in larga parte de relato che in ogni casomanca il fondato timore di subire un danno grave posto che dopo ilsuo trasferimento a * non ha subito ulteriori disagi e che lamancata protezione da parte delle forze dell ordine è basata suconvinzioni soggettive Il Tribunale ha poi escluso il rischio diviolenza indiscriminata derivante da conflitto armato facendoriferimento a * 2019/2020 e ai dati * del 2020 rilevandoche in ogni caso è mancata nel caso di specie ogni puntaleallegazione e offerta di prova in relazione alla cd personalizzazionedel rischio prevista invece dall art 14 lett c D lgs n 251/2007Il Tribunale ha altresì escluso il riconoscimento della protezionespeciale rilevando che il ricorrente è giunto in Italia il 28/01/2022periodo troppo ridotto perché nonostante i suoi sforzi possaritenersi integrato nella comunità locale anche alla luce dellaridotta esperienza lavorativa documentata da luglio 2022 e nonha dato prova di soffrire di patologia grave ma semplicemente dicalcolosi renale risolta chirurgicamenteAvverso tale decisione il ricorrente ha presentato il presentericorso per cassazione affidandosi a tre motivi Non costituito ilMinistero dell internoRITENUTO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazionedell art 2 lett e e dell art 3 comma 5 del decreto legislativo n251/2007 nonché dell art 35 bis commi 10 e 11 del decretolegislativo n 25/2008 l omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti lamotivazione apparente perplessa e obiettivamente2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024incomprensibile Ad avviso di parte ricorrente avrebbe errato ilTribunale a non ritenere credibili gli elementi presentati nelladomanda di asilo e ad aver negato l audizione Si lamenta nelricorso la superficialità dell intervista posto che la mancatarisposta ad alcune domande va attribuita a una possibile difficoltànella traduzione o comprensione la minaccia di morte e le violenzesubite dai familiari a causa della contesa sulla proprietà del terrenodovrebbero essere considerate indipendentemente dalla mancanzadi documentazione formale il suo trasferimento a * non èstato una scelta libera ma una necessità per evitare minacce eviolenze da parte dei vicini di casa che erano stati coinvoltinell omicidio di un fratello e di uno zio del richiedente la suadenuncia non ha avuto seguito utile e la polizia ha solo consigliatodi assumere un avvocato senza fornire una protezione concreta2 Il motivo è inammissibileIl ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratiodecidendi posto che il Tribunale ha in ogni caso escluso l attualitàdel rischio rilevando che egli già durante la sua permanenza nelpaese natale si era trasferito altrove e come da lui stessodichiarato aveva fatto perdere le sue tracce né nel ricorso sicontesta questa circostanza Si tratta di un punto decisivo perché ilriconoscimento della protezione internazionale non può prescindereda una verifica sulla attualità del rischio Cass n 17075 del28/06/2018 Quanto alla richiesta di audizione il ricorrente non nechiarisce la rilevanza non specificando quali ulteriori e significativielementi segnatamente sul punto della attualità del rischioavrebbe portato a conoscenza del Tribunale sicché anche sottoquesto profilo la censura è inammissibile Cass n 8931 del14/05/20203 Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazione3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024dell art 2 lett g del decreto legislativo n 251/2007 la violazionee falsa applicazione dell art 8 comma 3 del decreto legislativo n25/2008 l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti la motivazioneapparente perplessa e obiettivamente incomprensibileIl ricorrente deduce di essere esposto a gravi rischi a causadella violenza privata dei suoi vicini di casa dediti ad atti criminalie richiede la protezione sussidiaria in base all art 14 lettere a be c del decreto legislativo n 251/2007 Nel ricorso si fariferimento alle tensioni tra * e * in particolare nellaregione del * nonché alla situazione politica in *con la presa di potere dei talebani Si cita anche un aumento deglieventi violenti nella regione del * pakistano in particolare siespone nel ricorso che “secondo i dati * tra il 18 marzo 2021e il 18 marzo 2022 nella sola regione del * si sono verificati223 eventi violenti che hanno causato 134 morti I dati sono quasiraddoppiati considerato che lo stesso periodo dell annoprecedente 18 marzo 2020 – 18 marzo 2021 gli eventi verificatisierano 112 e hanno causato 71 vittime” Parte ricorrente lamentache la richiesta di protezione sussidiaria in base all art 14 letterea e b non sia stata adeguatamente esaminata dal Tribunale e cheil Tribunale abbia erroneamente escluso la protezione sussidiaria inbase all art 14 lettera c utilizzando fonti meno recenti einconferenti rispetto a quelle da lui presentate non accertando ilrischio con riferimento specifico alla zona di provenienza ovvero il* pakistano Nord * del * ai confini con il *4 Il motivo è fondatoIl Tribunale ha fatto riferimento alla zona di provenienza delricorrente genericamente indicandola come * e parlando diun “calo di attentati” e di costante decrescita di eventi fatali sullabase di dati meno aggiornati 2020 riferiti al triennio 2018 20204 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024da quelli allegati dalla parte dati * 2021 2022 Inoltre harilevato che “in ogni caso è mancata nel caso di specie ognipuntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cdpersonalizzazione del rischio prevista invece dall art 14 lett cD L vo n 251/2007”Il giudice di merito è quindi incorso in un duplice erroreIn primo luogo ha male intrepretato l art 14 lett c delD lgs 251/2007 ritenendo che la norma richieda la c dpersonalizzazione del rischio e cioè che si alleghi una situazioneindividuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedentequesta affermazione è oltre che erronea incoerente con lapremessa ove si richiama la giurisprudenza nazionale ed europeain materia la quale afferma che l art 14 c si riferisce alla ipotesi incui nella zona di provenienza vi sia conflitto armato che generaviolenza indiscriminata di “un livello talmente elevato da farsussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nelpaese in questione o se del caso nella regione in questionecorrerebbe per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimiun rischio effettivo di subire la detta minaccia” Cass n 13858 del2018 Cass n 11103 del n 11096 del 19/04/2019 2019 Corte* UE 17 febbraio 2009 * C 465/07 e 30 gennaio2014 * C 285/12Inoltre il Tribunale ha consultato informazioni nonaggiornate sulla situazione del * d origine del richiedentementre le informazioni che il giudice è tenuto ad acquisire inadempimento dell obbligo di cooperazione istruttoria devonoessere oltre che pertinenti anche aggiornate al momento delladecisione Cass n 39954 del 14/12/2021 Cass n 16666 del13/06/20235 Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazione5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024dell art 32 comma 2 del decreto legislativo n 25/2008 l omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti la motivazione apparente perplessa eobiettivamente incomprensibile * che il Tribunale nelrespingere la domanda di protezione complementare ha ritenutoche il periodo trascorso in Italia fino a quel momento fosse troppobreve per integrarsi nella comunità locale nonostante gli sforzi delrichiedente e ha negato la presenza di una patologia gravegiustificante il permesso per cure mediche Secondo il ricorrente ilTribunale non ha considerato la documentazione che dimostra il suoritorno al lavoro dopo l intervento chirurgico e la necessità diulteriori visite mediche nonché il deposito del documento 13 * contratto di lavoro dal 21 02 2023 al 31 12 2023 Ilricorrente deduce che questa omissione costituisce una violazionedell art 32 comma 2 del decreto legislativo n 25/2008 inrelazione all art 19 del decreto legislativo n 286/19986 Il motivo è fondatoAl presente procedimento si applica la disciplina degli art 5comma 6 e 19 T U I come introdotta dal decreto legge 132/2020convertito con l n 173 del 2020 posto che il D L 10 marzo 2023n 20 con modfic nella l 5 maggio 2023 n 50 all art 7 comma2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata invigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbiagià ricevuto l invito alla presentazione dell istanza da parte della* competente continua ad applicarsi la disciplinaprevigenteLa norma qui applicabile attribuisce diretto rilievoall integrazione sociale e familiare del richiedente protezione inItalia da valutare tenendo conto della natura e dell effettività deisuoi vincoli familiari del suo inserimento sociale in Italia delladurata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiari6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024culturali o sociali con il suo paese d origine Cass 36789/2022Cass 18455/2022La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misuradisposto dell art 10 Cost è legata ai parametri della tutela deidiritti fondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in basea valutazione individuale su questi diritti e segnatamente sullavita privata e familiare protetta sia dagli artt 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art 5 comma 6 del * ratione temporis vigente Cass 8495del 2023Il Tribunale di Campobasso ha fatto cattivo governo diquesti principi operando una valutazione atomistica degli elementirilevanti Cass n 9080 del 31/03/2023 poiché non ha tenutoconto complessivamente del periodo trascorso in Italia una partedel quale dedicato alla cura di una patologia e successivamente alreperimento di un contratto di lavoroLa questione dovrà quindi essere riesaminata in sede di rinviotenendo conto anche delle pertinenti aggiornate informazioni sulpaese d origine che il giudice dovrà assumere come specificato alpunto 4 nonché di eventuali ulteriori documenti e allegazioni sulladedotta integrazione sul territorio che andrà valutata al momentodella decisioneNe consegue in accoglimento del secondo e terzo motivo delricorso respinto il primo la cassazione del decreto impugnato e ilrinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione per unnuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 25/01/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 9065/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dell avvocato* * * ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore intimatoavverso il DECRETO di TRIBUNALE CAMPOBASSO n 1800/2022depositata il 09/03/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024dal Consigliere * * * *Il ricorrente cittadino pakistano ha chiesto la protezioneinternazionale che gli è stata negata dalla competenteCommissione Territoriale* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024Il ricorrente ha impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale diCampobasso che ha respinto il ricorso sul rilievo che il raccontodel ricorrente uccisione di familiari per una contesa su un terrenoè poco circostanziato e in larga parte de relato che in ogni casomanca il fondato timore di subire un danno grave posto che dopo ilsuo trasferimento a * non ha subito ulteriori disagi e che lamancata protezione da parte delle forze dell ordine è basata suconvinzioni soggettive Il Tribunale ha poi escluso il rischio diviolenza indiscriminata derivante da conflitto armato facendoriferimento a * 2019/2020 e ai dati * del 2020 rilevandoche in ogni caso è mancata nel caso di specie ogni puntaleallegazione e offerta di prova in relazione alla cd personalizzazionedel rischio prevista invece dall art 14 lett c D lgs n 251/2007Il Tribunale ha altresì escluso il riconoscimento della protezionespeciale rilevando che il ricorrente è giunto in Italia il 28/01/2022periodo troppo ridotto perché nonostante i suoi sforzi possaritenersi integrato nella comunità locale anche alla luce dellaridotta esperienza lavorativa documentata da luglio 2022 e nonha dato prova di soffrire di patologia grave ma semplicemente dicalcolosi renale risolta chirurgicamenteAvverso tale decisione il ricorrente ha presentato il presentericorso per cassazione affidandosi a tre motivi Non costituito ilMinistero dell internoRITENUTO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazionedell art 2 lett e e dell art 3 comma 5 del decreto legislativo n251/2007 nonché dell art 35 bis commi 10 e 11 del decretolegislativo n 25/2008 l omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti lamotivazione apparente perplessa e obiettivamente2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024incomprensibile Ad avviso di parte ricorrente avrebbe errato ilTribunale a non ritenere credibili gli elementi presentati nelladomanda di asilo e ad aver negato l audizione Si lamenta nelricorso la superficialità dell intervista posto che la mancatarisposta ad alcune domande va attribuita a una possibile difficoltànella traduzione o comprensione la minaccia di morte e le violenzesubite dai familiari a causa della contesa sulla proprietà del terrenodovrebbero essere considerate indipendentemente dalla mancanzadi documentazione formale il suo trasferimento a * non èstato una scelta libera ma una necessità per evitare minacce eviolenze da parte dei vicini di casa che erano stati coinvoltinell omicidio di un fratello e di uno zio del richiedente la suadenuncia non ha avuto seguito utile e la polizia ha solo consigliatodi assumere un avvocato senza fornire una protezione concreta2 Il motivo è inammissibileIl ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratiodecidendi posto che il Tribunale ha in ogni caso escluso l attualitàdel rischio rilevando che egli già durante la sua permanenza nelpaese natale si era trasferito altrove e come da lui stessodichiarato aveva fatto perdere le sue tracce né nel ricorso sicontesta questa circostanza Si tratta di un punto decisivo perché ilriconoscimento della protezione internazionale non può prescindereda una verifica sulla attualità del rischio Cass n 17075 del28/06/2018 Quanto alla richiesta di audizione il ricorrente non nechiarisce la rilevanza non specificando quali ulteriori e significativielementi segnatamente sul punto della attualità del rischioavrebbe portato a conoscenza del Tribunale sicché anche sottoquesto profilo la censura è inammissibile Cass n 8931 del14/05/20203 Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazione3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024dell art 2 lett g del decreto legislativo n 251/2007 la violazionee falsa applicazione dell art 8 comma 3 del decreto legislativo n25/2008 l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti la motivazioneapparente perplessa e obiettivamente incomprensibileIl ricorrente deduce di essere esposto a gravi rischi a causadella violenza privata dei suoi vicini di casa dediti ad atti criminalie richiede la protezione sussidiaria in base all art 14 lettere a be c del decreto legislativo n 251/2007 Nel ricorso si fariferimento alle tensioni tra * e * in particolare nellaregione del * nonché alla situazione politica in *con la presa di potere dei talebani Si cita anche un aumento deglieventi violenti nella regione del * pakistano in particolare siespone nel ricorso che “secondo i dati * tra il 18 marzo 2021e il 18 marzo 2022 nella sola regione del * si sono verificati223 eventi violenti che hanno causato 134 morti I dati sono quasiraddoppiati considerato che lo stesso periodo dell annoprecedente 18 marzo 2020 – 18 marzo 2021 gli eventi verificatisierano 112 e hanno causato 71 vittime” Parte ricorrente lamentache la richiesta di protezione sussidiaria in base all art 14 letterea e b non sia stata adeguatamente esaminata dal Tribunale e cheil Tribunale abbia erroneamente escluso la protezione sussidiaria inbase all art 14 lettera c utilizzando fonti meno recenti einconferenti rispetto a quelle da lui presentate non accertando ilrischio con riferimento specifico alla zona di provenienza ovvero il* pakistano Nord * del * ai confini con il *4 Il motivo è fondatoIl Tribunale ha fatto riferimento alla zona di provenienza delricorrente genericamente indicandola come * e parlando diun “calo di attentati” e di costante decrescita di eventi fatali sullabase di dati meno aggiornati 2020 riferiti al triennio 2018 20204 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024da quelli allegati dalla parte dati * 2021 2022 Inoltre harilevato che “in ogni caso è mancata nel caso di specie ognipuntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cdpersonalizzazione del rischio prevista invece dall art 14 lett cD L vo n 251/2007”Il giudice di merito è quindi incorso in un duplice erroreIn primo luogo ha male intrepretato l art 14 lett c delD lgs 251/2007 ritenendo che la norma richieda la c dpersonalizzazione del rischio e cioè che si alleghi una situazioneindividuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedentequesta affermazione è oltre che erronea incoerente con lapremessa ove si richiama la giurisprudenza nazionale ed europeain materia la quale afferma che l art 14 c si riferisce alla ipotesi incui nella zona di provenienza vi sia conflitto armato che generaviolenza indiscriminata di “un livello talmente elevato da farsussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nelpaese in questione o se del caso nella regione in questionecorrerebbe per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimiun rischio effettivo di subire la detta minaccia” Cass n 13858 del2018 Cass n 11103 del n 11096 del 19/04/2019 2019 Corte* UE 17 febbraio 2009 * C 465/07 e 30 gennaio2014 * C 285/12Inoltre il Tribunale ha consultato informazioni nonaggiornate sulla situazione del * d origine del richiedentementre le informazioni che il giudice è tenuto ad acquisire inadempimento dell obbligo di cooperazione istruttoria devonoessere oltre che pertinenti anche aggiornate al momento delladecisione Cass n 39954 del 14/12/2021 Cass n 16666 del13/06/20235 Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazione5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024dell art 32 comma 2 del decreto legislativo n 25/2008 l omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti la motivazione apparente perplessa eobiettivamente incomprensibile * che il Tribunale nelrespingere la domanda di protezione complementare ha ritenutoche il periodo trascorso in Italia fino a quel momento fosse troppobreve per integrarsi nella comunità locale nonostante gli sforzi delrichiedente e ha negato la presenza di una patologia gravegiustificante il permesso per cure mediche Secondo il ricorrente ilTribunale non ha considerato la documentazione che dimostra il suoritorno al lavoro dopo l intervento chirurgico e la necessità diulteriori visite mediche nonché il deposito del documento 13 * contratto di lavoro dal 21 02 2023 al 31 12 2023 Ilricorrente deduce che questa omissione costituisce una violazionedell art 32 comma 2 del decreto legislativo n 25/2008 inrelazione all art 19 del decreto legislativo n 286/19986 Il motivo è fondatoAl presente procedimento si applica la disciplina degli art 5comma 6 e 19 T U I come introdotta dal decreto legge 132/2020convertito con l n 173 del 2020 posto che il D L 10 marzo 2023n 20 con modfic nella l 5 maggio 2023 n 50 all art 7 comma2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata invigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbiagià ricevuto l invito alla presentazione dell istanza da parte della* competente continua ad applicarsi la disciplinaprevigenteLa norma qui applicabile attribuisce diretto rilievoall integrazione sociale e familiare del richiedente protezione inItalia da valutare tenendo conto della natura e dell effettività deisuoi vincoli familiari del suo inserimento sociale in Italia delladurata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiari6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024culturali o sociali con il suo paese d origine Cass 36789/2022Cass 18455/2022La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misuradisposto dell art 10 Cost è legata ai parametri della tutela deidiritti fondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in basea valutazione individuale su questi diritti e segnatamente sullavita privata e familiare protetta sia dagli artt 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art 5 comma 6 del * ratione temporis vigente Cass 8495del 2023Il Tribunale di Campobasso ha fatto cattivo governo diquesti principi operando una valutazione atomistica degli elementirilevanti Cass n 9080 del 31/03/2023 poiché non ha tenutoconto complessivamente del periodo trascorso in Italia una partedel quale dedicato alla cura di una patologia e successivamente alreperimento di un contratto di lavoroLa questione dovrà quindi essere riesaminata in sede di rinviotenendo conto anche delle pertinenti aggiornate informazioni sulpaese d origine che il giudice dovrà assumere come specificato alpunto 4 nonché di eventuali ulteriori documenti e allegazioni sulladedotta integrazione sul territorio che andrà valutata al momentodella decisioneNe consegue in accoglimento del secondo e terzo motivo delricorso respinto il primo la cassazione del decreto impugnato e ilrinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione per unnuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024 P Q Maccoglie il secondo e terzo motivo del ricorso respinto il primocassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso indiversa composizione cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003Così deciso in Roma il 25/01/2024La Presidente* *8 di 8* *P Q Maccoglie il secondo e terzo motivo del ricorso respinto il primocassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso indiversa composizione cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003Così deciso in Roma il 25/01/2024La Presidente* *8 di 8* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 25/01/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 9065/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dell avvocato* * * ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore intimatoavverso il DECRETO di TRIBUNALE CAMPOBASSO n 1800/2022depositata il 09/03/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024dal Consigliere * * * *Il ricorrente cittadino pakistano ha chiesto la protezioneinternazionale che gli è stata negata dalla competenteCommissione Territoriale* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024Il ricorrente ha impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale diCampobasso che ha respinto il ricorso sul rilievo che il raccontodel ricorrente uccisione di familiari per una contesa su un terrenoè poco circostanziato e in larga parte de relato che in ogni casomanca il fondato timore di subire un danno grave posto che dopo ilsuo trasferimento a * non ha subito ulteriori disagi e che lamancata protezione da parte delle forze dell ordine è basata suconvinzioni soggettive Il Tribunale ha poi escluso il rischio diviolenza indiscriminata derivante da conflitto armato facendoriferimento a * 2019/2020 e ai dati * del 2020 rilevandoche in ogni caso è mancata nel caso di specie ogni puntaleallegazione e offerta di prova in relazione alla cd personalizzazionedel rischio prevista invece dall art 14 lett c D lgs n 251/2007Il Tribunale ha altresì escluso il riconoscimento della protezionespeciale rilevando che il ricorrente è giunto in Italia il 28/01/2022periodo troppo ridotto perché nonostante i suoi sforzi possaritenersi integrato nella comunità locale anche alla luce dellaridotta esperienza lavorativa documentata da luglio 2022 e nonha dato prova di soffrire di patologia grave ma semplicemente dicalcolosi renale risolta chirurgicamenteAvverso tale decisione il ricorrente ha presentato il presentericorso per cassazione affidandosi a tre motivi Non costituito ilMinistero dell internoRITENUTO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazionedell art 2 lett e e dell art 3 comma 5 del decreto legislativo n251/2007 nonché dell art 35 bis commi 10 e 11 del decretolegislativo n 25/2008 l omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti lamotivazione apparente perplessa e obiettivamente2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024incomprensibile Ad avviso di parte ricorrente avrebbe errato ilTribunale a non ritenere credibili gli elementi presentati nelladomanda di asilo e ad aver negato l audizione Si lamenta nelricorso la superficialità dell intervista posto che la mancatarisposta ad alcune domande va attribuita a una possibile difficoltànella traduzione o comprensione la minaccia di morte e le violenzesubite dai familiari a causa della contesa sulla proprietà del terrenodovrebbero essere considerate indipendentemente dalla mancanzadi documentazione formale il suo trasferimento a * non èstato una scelta libera ma una necessità per evitare minacce eviolenze da parte dei vicini di casa che erano stati coinvoltinell omicidio di un fratello e di uno zio del richiedente la suadenuncia non ha avuto seguito utile e la polizia ha solo consigliatodi assumere un avvocato senza fornire una protezione concreta2 Il motivo è inammissibileIl ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratiodecidendi posto che il Tribunale ha in ogni caso escluso l attualitàdel rischio rilevando che egli già durante la sua permanenza nelpaese natale si era trasferito altrove e come da lui stessodichiarato aveva fatto perdere le sue tracce né nel ricorso sicontesta questa circostanza Si tratta di un punto decisivo perché ilriconoscimento della protezione internazionale non può prescindereda una verifica sulla attualità del rischio Cass n 17075 del28/06/2018 Quanto alla richiesta di audizione il ricorrente non nechiarisce la rilevanza non specificando quali ulteriori e significativielementi segnatamente sul punto della attualità del rischioavrebbe portato a conoscenza del Tribunale sicché anche sottoquesto profilo la censura è inammissibile Cass n 8931 del14/05/20203 Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazione3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024dell art 2 lett g del decreto legislativo n 251/2007 la violazionee falsa applicazione dell art 8 comma 3 del decreto legislativo n25/2008 l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti la motivazioneapparente perplessa e obiettivamente incomprensibileIl ricorrente deduce di essere esposto a gravi rischi a causadella violenza privata dei suoi vicini di casa dediti ad atti criminalie richiede la protezione sussidiaria in base all art 14 lettere a be c del decreto legislativo n 251/2007 Nel ricorso si fariferimento alle tensioni tra * e * in particolare nellaregione del * nonché alla situazione politica in *con la presa di potere dei talebani Si cita anche un aumento deglieventi violenti nella regione del * pakistano in particolare siespone nel ricorso che “secondo i dati * tra il 18 marzo 2021e il 18 marzo 2022 nella sola regione del * si sono verificati223 eventi violenti che hanno causato 134 morti I dati sono quasiraddoppiati considerato che lo stesso periodo dell annoprecedente 18 marzo 2020 – 18 marzo 2021 gli eventi verificatisierano 112 e hanno causato 71 vittime” Parte ricorrente lamentache la richiesta di protezione sussidiaria in base all art 14 letterea e b non sia stata adeguatamente esaminata dal Tribunale e cheil Tribunale abbia erroneamente escluso la protezione sussidiaria inbase all art 14 lettera c utilizzando fonti meno recenti einconferenti rispetto a quelle da lui presentate non accertando ilrischio con riferimento specifico alla zona di provenienza ovvero il* pakistano Nord * del * ai confini con il *4 Il motivo è fondatoIl Tribunale ha fatto riferimento alla zona di provenienza delricorrente genericamente indicandola come * e parlando diun “calo di attentati” e di costante decrescita di eventi fatali sullabase di dati meno aggiornati 2020 riferiti al triennio 2018 20204 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024da quelli allegati dalla parte dati * 2021 2022 Inoltre harilevato che “in ogni caso è mancata nel caso di specie ognipuntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cdpersonalizzazione del rischio prevista invece dall art 14 lett cD L vo n 251/2007”Il giudice di merito è quindi incorso in un duplice erroreIn primo luogo ha male intrepretato l art 14 lett c delD lgs 251/2007 ritenendo che la norma richieda la c dpersonalizzazione del rischio e cioè che si alleghi una situazioneindividuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedentequesta affermazione è oltre che erronea incoerente con lapremessa ove si richiama la giurisprudenza nazionale ed europeain materia la quale afferma che l art 14 c si riferisce alla ipotesi incui nella zona di provenienza vi sia conflitto armato che generaviolenza indiscriminata di “un livello talmente elevato da farsussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nelpaese in questione o se del caso nella regione in questionecorrerebbe per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimiun rischio effettivo di subire la detta minaccia” Cass n 13858 del2018 Cass n 11103 del n 11096 del 19/04/2019 2019 Corte* UE 17 febbraio 2009 * C 465/07 e 30 gennaio2014 * C 285/12Inoltre il Tribunale ha consultato informazioni nonaggiornate sulla situazione del * d origine del richiedentementre le informazioni che il giudice è tenuto ad acquisire inadempimento dell obbligo di cooperazione istruttoria devonoessere oltre che pertinenti anche aggiornate al momento delladecisione Cass n 39954 del 14/12/2021 Cass n 16666 del13/06/20235 Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazione5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024dell art 32 comma 2 del decreto legislativo n 25/2008 l omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti la motivazione apparente perplessa eobiettivamente incomprensibile * che il Tribunale nelrespingere la domanda di protezione complementare ha ritenutoche il periodo trascorso in Italia fino a quel momento fosse troppobreve per integrarsi nella comunità locale nonostante gli sforzi delrichiedente e ha negato la presenza di una patologia gravegiustificante il permesso per cure mediche Secondo il ricorrente ilTribunale non ha considerato la documentazione che dimostra il suoritorno al lavoro dopo l intervento chirurgico e la necessità diulteriori visite mediche nonché il deposito del documento 13 * contratto di lavoro dal 21 02 2023 al 31 12 2023 Ilricorrente deduce che questa omissione costituisce una violazionedell art 32 comma 2 del decreto legislativo n 25/2008 inrelazione all art 19 del decreto legislativo n 286/19986 Il motivo è fondatoAl presente procedimento si applica la disciplina degli art 5comma 6 e 19 T U I come introdotta dal decreto legge 132/2020convertito con l n 173 del 2020 posto che il D L 10 marzo 2023n 20 con modfic nella l 5 maggio 2023 n 50 all art 7 comma2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata invigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbiagià ricevuto l invito alla presentazione dell istanza da parte della* competente continua ad applicarsi la disciplinaprevigenteLa norma qui applicabile attribuisce diretto rilievoall integrazione sociale e familiare del richiedente protezione inItalia da valutare tenendo conto della natura e dell effettività deisuoi vincoli familiari del suo inserimento sociale in Italia delladurata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiari6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024culturali o sociali con il suo paese d origine Cass 36789/2022Cass 18455/2022La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misuradisposto dell art 10 Cost è legata ai parametri della tutela deidiritti fondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in basea valutazione individuale su questi diritti e segnatamente sullavita privata e familiare protetta sia dagli artt 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art 5 comma 6 del * ratione temporis vigente Cass 8495del 2023Il Tribunale di Campobasso ha fatto cattivo governo diquesti principi operando una valutazione atomistica degli elementirilevanti Cass n 9080 del 31/03/2023 poiché non ha tenutoconto complessivamente del periodo trascorso in Italia una partedel quale dedicato alla cura di una patologia e successivamente alreperimento di un contratto di lavoroLa questione dovrà quindi essere riesaminata in sede di rinviotenendo conto anche delle pertinenti aggiornate informazioni sulpaese d origine che il giudice dovrà assumere come specificato alpunto 4 nonché di eventuali ulteriori documenti e allegazioni sulladedotta integrazione sul territorio che andrà valutata al momentodella decisioneNe consegue in accoglimento del secondo e terzo motivo delricorso respinto il primo la cassazione del decreto impugnato e ilrinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione per unnuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 25/01/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 9065/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dell avvocato* * * ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore intimatoavverso il DECRETO di TRIBUNALE CAMPOBASSO n 1800/2022depositata il 09/03/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024dal Consigliere * * * *Il ricorrente cittadino pakistano ha chiesto la protezioneinternazionale che gli è stata negata dalla competenteCommissione Territoriale* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024Il ricorrente ha impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale diCampobasso che ha respinto il ricorso sul rilievo che il raccontodel ricorrente uccisione di familiari per una contesa su un terrenoè poco circostanziato e in larga parte de relato che in ogni casomanca il fondato timore di subire un danno grave posto che dopo ilsuo trasferimento a * non ha subito ulteriori disagi e che lamancata protezione da parte delle forze dell ordine è basata suconvinzioni soggettive Il Tribunale ha poi escluso il rischio diviolenza indiscriminata derivante da conflitto armato facendoriferimento a * 2019/2020 e ai dati * del 2020 rilevandoche in ogni caso è mancata nel caso di specie ogni puntaleallegazione e offerta di prova in relazione alla cd personalizzazionedel rischio prevista invece dall art 14 lett c D lgs n 251/2007Il Tribunale ha altresì escluso il riconoscimento della protezionespeciale rilevando che il ricorrente è giunto in Italia il 28/01/2022periodo troppo ridotto perché nonostante i suoi sforzi possaritenersi integrato nella comunità locale anche alla luce dellaridotta esperienza lavorativa documentata da luglio 2022 e nonha dato prova di soffrire di patologia grave ma semplicemente dicalcolosi renale risolta chirurgicamenteAvverso tale decisione il ricorrente ha presentato il presentericorso per cassazione affidandosi a tre motivi Non costituito ilMinistero dell internoRITENUTO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazionedell art 2 lett e e dell art 3 comma 5 del decreto legislativo n251/2007 nonché dell art 35 bis commi 10 e 11 del decretolegislativo n 25/2008 l omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti lamotivazione apparente perplessa e obiettivamente2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024incomprensibile Ad avviso di parte ricorrente avrebbe errato ilTribunale a non ritenere credibili gli elementi presentati nelladomanda di asilo e ad aver negato l audizione Si lamenta nelricorso la superficialità dell intervista posto che la mancatarisposta ad alcune domande va attribuita a una possibile difficoltànella traduzione o comprensione la minaccia di morte e le violenzesubite dai familiari a causa della contesa sulla proprietà del terrenodovrebbero essere considerate indipendentemente dalla mancanzadi documentazione formale il suo trasferimento a * non èstato una scelta libera ma una necessità per evitare minacce eviolenze da parte dei vicini di casa che erano stati coinvoltinell omicidio di un fratello e di uno zio del richiedente la suadenuncia non ha avuto seguito utile e la polizia ha solo consigliatodi assumere un avvocato senza fornire una protezione concreta2 Il motivo è inammissibileIl ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratiodecidendi posto che il Tribunale ha in ogni caso escluso l attualitàdel rischio rilevando che egli già durante la sua permanenza nelpaese natale si era trasferito altrove e come da lui stessodichiarato aveva fatto perdere le sue tracce né nel ricorso sicontesta questa circostanza Si tratta di un punto decisivo perché ilriconoscimento della protezione internazionale non può prescindereda una verifica sulla attualità del rischio Cass n 17075 del28/06/2018 Quanto alla richiesta di audizione il ricorrente non nechiarisce la rilevanza non specificando quali ulteriori e significativielementi segnatamente sul punto della attualità del rischioavrebbe portato a conoscenza del Tribunale sicché anche sottoquesto profilo la censura è inammissibile Cass n 8931 del14/05/20203 Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazione3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024dell art 2 lett g del decreto legislativo n 251/2007 la violazionee falsa applicazione dell art 8 comma 3 del decreto legislativo n25/2008 l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti la motivazioneapparente perplessa e obiettivamente incomprensibileIl ricorrente deduce di essere esposto a gravi rischi a causadella violenza privata dei suoi vicini di casa dediti ad atti criminalie richiede la protezione sussidiaria in base all art 14 lettere a be c del decreto legislativo n 251/2007 Nel ricorso si fariferimento alle tensioni tra * e * in particolare nellaregione del * nonché alla situazione politica in *con la presa di potere dei talebani Si cita anche un aumento deglieventi violenti nella regione del * pakistano in particolare siespone nel ricorso che “secondo i dati * tra il 18 marzo 2021e il 18 marzo 2022 nella sola regione del * si sono verificati223 eventi violenti che hanno causato 134 morti I dati sono quasiraddoppiati considerato che lo stesso periodo dell annoprecedente 18 marzo 2020 – 18 marzo 2021 gli eventi verificatisierano 112 e hanno causato 71 vittime” Parte ricorrente lamentache la richiesta di protezione sussidiaria in base all art 14 letterea e b non sia stata adeguatamente esaminata dal Tribunale e cheil Tribunale abbia erroneamente escluso la protezione sussidiaria inbase all art 14 lettera c utilizzando fonti meno recenti einconferenti rispetto a quelle da lui presentate non accertando ilrischio con riferimento specifico alla zona di provenienza ovvero il* pakistano Nord * del * ai confini con il *4 Il motivo è fondatoIl Tribunale ha fatto riferimento alla zona di provenienza delricorrente genericamente indicandola come * e parlando diun “calo di attentati” e di costante decrescita di eventi fatali sullabase di dati meno aggiornati 2020 riferiti al triennio 2018 20204 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024da quelli allegati dalla parte dati * 2021 2022 Inoltre harilevato che “in ogni caso è mancata nel caso di specie ognipuntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cdpersonalizzazione del rischio prevista invece dall art 14 lett cD L vo n 251/2007”Il giudice di merito è quindi incorso in un duplice erroreIn primo luogo ha male intrepretato l art 14 lett c delD lgs 251/2007 ritenendo che la norma richieda la c dpersonalizzazione del rischio e cioè che si alleghi una situazioneindividuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedentequesta affermazione è oltre che erronea incoerente con lapremessa ove si richiama la giurisprudenza nazionale ed europeain materia la quale afferma che l art 14 c si riferisce alla ipotesi incui nella zona di provenienza vi sia conflitto armato che generaviolenza indiscriminata di “un livello talmente elevato da farsussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nelpaese in questione o se del caso nella regione in questionecorrerebbe per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimiun rischio effettivo di subire la detta minaccia” Cass n 13858 del2018 Cass n 11103 del n 11096 del 19/04/2019 2019 Corte* UE 17 febbraio 2009 * C 465/07 e 30 gennaio2014 * C 285/12Inoltre il Tribunale ha consultato informazioni nonaggiornate sulla situazione del * d origine del richiedentementre le informazioni che il giudice è tenuto ad acquisire inadempimento dell obbligo di cooperazione istruttoria devonoessere oltre che pertinenti anche aggiornate al momento delladecisione Cass n 39954 del 14/12/2021 Cass n 16666 del13/06/20235 Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art360 comma 1 n 3 e n 5 c p c la violazione e falsa applicazione5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024dell art 32 comma 2 del decreto legislativo n 25/2008 l omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti la motivazione apparente perplessa eobiettivamente incomprensibile * che il Tribunale nelrespingere la domanda di protezione complementare ha ritenutoche il periodo trascorso in Italia fino a quel momento fosse troppobreve per integrarsi nella comunità locale nonostante gli sforzi delrichiedente e ha negato la presenza di una patologia gravegiustificante il permesso per cure mediche Secondo il ricorrente ilTribunale non ha considerato la documentazione che dimostra il suoritorno al lavoro dopo l intervento chirurgico e la necessità diulteriori visite mediche nonché il deposito del documento 13 * contratto di lavoro dal 21 02 2023 al 31 12 2023 Ilricorrente deduce che questa omissione costituisce una violazionedell art 32 comma 2 del decreto legislativo n 25/2008 inrelazione all art 19 del decreto legislativo n 286/19986 Il motivo è fondatoAl presente procedimento si applica la disciplina degli art 5comma 6 e 19 T U I come introdotta dal decreto legge 132/2020convertito con l n 173 del 2020 posto che il D L 10 marzo 2023n 20 con modfic nella l 5 maggio 2023 n 50 all art 7 comma2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata invigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbiagià ricevuto l invito alla presentazione dell istanza da parte della* competente continua ad applicarsi la disciplinaprevigenteLa norma qui applicabile attribuisce diretto rilievoall integrazione sociale e familiare del richiedente protezione inItalia da valutare tenendo conto della natura e dell effettività deisuoi vincoli familiari del suo inserimento sociale in Italia delladurata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiari6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024culturali o sociali con il suo paese d origine Cass 36789/2022Cass 18455/2022La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misuradisposto dell art 10 Cost è legata ai parametri della tutela deidiritti fondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in basea valutazione individuale su questi diritti e segnatamente sullavita privata e familiare protetta sia dagli artt 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art 5 comma 6 del * ratione temporis vigente Cass 8495del 2023Il Tribunale di Campobasso ha fatto cattivo governo diquesti principi operando una valutazione atomistica degli elementirilevanti Cass n 9080 del 31/03/2023 poiché non ha tenutoconto complessivamente del periodo trascorso in Italia una partedel quale dedicato alla cura di una patologia e successivamente alreperimento di un contratto di lavoroLa questione dovrà quindi essere riesaminata in sede di rinviotenendo conto anche delle pertinenti aggiornate informazioni sulpaese d origine che il giudice dovrà assumere come specificato alpunto 4 nonché di eventuali ulteriori documenti e allegazioni sulladedotta integrazione sul territorio che andrà valutata al momentodella decisioneNe consegue in accoglimento del secondo e terzo motivo delricorso respinto il primo la cassazione del decreto impugnato e ilrinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione per unnuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 9065/2023Numero sezionale 403/2024Numero di raccolta generale 7273/2024Data pubblicazione 19/03/2024 P Q Maccoglie il secondo e terzo motivo del ricorso respinto il primocassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso indiversa composizione cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003Così deciso in Roma il 25/01/2024La Presidente* *8 di 8* *P Q Maccoglie il secondo e terzo motivo del ricorso respinto il primocassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso indiversa composizione cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003Così deciso in Roma il 25/01/2024La Presidente* *8 di 8* *
Decreto Cassazione n. 07273/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris