CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42312/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 9/12/2020 della Corte di appello di Catania, che ha rideterminato la pena inflitta al predetto dal Tribunale di Catania il 25/2/2020 per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, oltre che non consentito in questa sede, essendo volto a sollecitare una diversa valutazione di merito: la Corte ha invero posto a fondamento della ravvisata aggravante dell'ingente quantità, il dato analitico, dal quale è emerso che il ricorrente deteneva cocaina con principio attivo superiore a 3.403.000 mg. e dunque largamente superiore al parametro individuato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez U. n. 14722 del 30/1/2020, Polito, Rv. 279005), tale da soddisfare le esigenze di un cospicuo mercato, profilo di per sé idoneo a giustificare la conclusione, vanamente contrastata nel motivo di ricorso. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]