CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 13 dicembre 2022 confermava la pronuncia del Tribunale di Biella emessa in data 3 ottobre 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti alle pp. 3-4 relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta; ritenuto che anche la specifica doglianza relativa alla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen. è indeducibile perché riguarda aspetti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con puntuali argomenti a pag. 4 della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 Il [OSCURATO:PERSONA][STEN