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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 1988

Cassazione n. 03893/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1988 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità per il delitto di cui all'art. 369 cod. pen. e per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (tra loro intimamente connessi dipendendo dalla falsità delle dichiarazioni evocato al capo 1 la configurabilità del delitto di cui al capo 2) si risolvono, in realtà, nella riproposizione della alternativa ricostruzione della vicenda che era stata operata nell'atto di gravame di merito e che è stata disattesa dalla Corte territoriale con motivazione che è esente da profili di manifesta illogicità o di intrinseca contraddittorietà; la difesa finisce dunque con il proporre una serie di questioni sulla sussistenza dei presupposti del delitto ritenuto nelle due sentenze di merito, insuscettibili di essere dedotte in questa sede né sotto il profilo del vizio di violazione di legge né sotto quello del vizio di motivazione: sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez.

U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); quanto al vizio di motivazione,,fsono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg.3.4 della sentenza) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda (cfr., pagg. 2-3 della sentenza) ed alla infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricorso senza alcun confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; ritenuto che il terzo e il quarto motivo, con i quali si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento e il riconoscimento della recidiva appaiono manifestamenti infondati, posto che il primo rientra nella discrezionalità del giudice di merito mentre del tutto generico appariva il motivo di appello in ordine alla recidiva su cui il primo giudice aveva motivato (cfr., pag. 6 della sentenza del Tribunale di Catania) in termini con i quali l'impugnazione omette, di fatto, di confrontarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1988 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità per il delitto di cui all'art. 369 cod. pen. e per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (tra loro intimamente connessi dipendendo dalla falsità delle dichiarazioni evocato al capo 1 la configurabilità del delitto di cui al capo 2) si risolvono, in realtà, nella riproposizione della alternativa ricostruzione della vicenda che era stata operata nell'atto di gravame di merito e che è stata disattesa dalla Corte territoriale con motivazione che è esente da profili di manifesta illogicità o di intrinseca contraddittorietà; la difesa finisce dunque con il proporre una serie di questioni sulla sussistenza dei presupposti del delitto ritenuto nelle due sentenze di merito, insuscettibili di essere dedotte in questa sede né sotto il profilo del vizio di violazione di legge né sotto quello del vizio di motivazione: sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); quanto al vizio di motivazione,,fsono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg.3.4 della sentenza) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda (cfr., pagg. 2-3 della sentenza) ed alla infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricorso senza alcun confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; ritenuto che il terzo e il quarto motivo, con i quali si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento e il riconoscimento della recidiva appaiono manifestamenti infondati, posto che il primo rientra nella discrezionalità del giudice di merito mentre del tutto generico appariva il motivo di appello in ordine alla recidiva su cui il primo giudice aveva motivato (cfr., pag. 6 della sentenza del Tribunale di Catania) in termini con i quali l'impugnazione omette, di fatto, di confrontarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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