CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 28840/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28/9/2023, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 17/3/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., rideterminava la pena. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.1 In data 20/5/2024 è pervenuta memoria difensiva con allegati i verbali di remissione di querela e di contestuale accettazione. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sezione 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01; Sezione 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01). 4. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 4 giugno 2024.