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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30691/2026

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te d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Messina in qualità di giudice dell’esecuzione, conordinanza dell’11 marzo 2026 ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse diSpina Michele ed avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del vincolodella continuazione fra i fatti giudicati con la sentenza emessa dalla Corte diappello di Palermo il 5 febbraio 2015 e dalla Corte di appello di Messina il 30maggio 2022.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81cod. pen.Il ricorrente ribadisce che le condotte in oggetto sono espressione dellamedesima risoluzione criminosa poiché i fatti di corruzione ineriscono alla attivitàcollegata alla gestione delle scommesse che era divenuta affare di interesse dellaconsorteria criminale che da partecipante esterno il ricorrente coadiuvava.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il motivo è inammissibile in quanto sollecita una rivalutazione da parte delgiudice di legittimità degli elementi di fatto già valutati in maniera nonmanifestamente contraddittoria o illogica dal giudice dell’esecuzione.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Messina in qualità di giudice dell’esecuzione, conordinanza dell’11 marzo 2026 ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse diSpina Michele ed avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del vincolodella continuazione fra i fatti giudicati con la sentenza emessa dalla Corte diappello di Palermo il 5 febbraio 2015 e dalla Corte di appello di Messina il 30maggio 2022.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81cod. pen.Il ricorrente ribadisce che le condotte in oggetto sono espressione dellamedesima risoluzione criminosa poiché i fatti di corruzione ineriscono alla attivitàcollegata alla gestione delle scommesse che era divenuta affare di interesse dellaconsorteria criminale che da partecipante esterno il ricorrente coadiuvava.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il motivo è inammissibile in quanto sollecita una rivalutazione da parte delgiudice di legittimità degli elementi di fatto già valutati in maniera nonmanifestamente contraddittoria o illogica dal giudice dell’esecuzione.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30691/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris