CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 38626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani del 13.3.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 13/3/2024, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha provveduto su una istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] Maddalena con sentenza del Tribunale di Trapani del 26/11/2015 (confermata dalla Corte di Appello di Palermo il 4/10/2017, irrevocabile il 3/5/2018), che era stata subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo di sei mesi presso una struttura individuata a cura dell'UEPE. Il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza, per non avere la condannata ottemperato agli obblighi imposti dalla sentenza ai sensi dell'art. 165 cod. pen., e conseguentemente ha revocato la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in ordine alla mancata notifica della irrevocabilità della sentenza. La sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 59 D.Igs. n. 274 del 2000, designava il questore per gli adempimenti previsti dall'art. 65 L. n. 689 del 1981 e disponeva che, a cura della cancelleria, fosse data comunicazione della definitività della sentenza all'interessata. Ciò avrebbe consentito alla condannata di recarsi presso l'UEPE ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dalla sentenza, che a p. 6 recitava: «Visto l'art. 165 ultimo comma c.p. stabilisce che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], una volta ricevuta la dichiarazione di esecutività della sentenza, si rechi presso gli uffici dell'UEPE in Trapani (...) che individuerà l'ente presso cui sarà prestato il lavoro di pubblica utilità e stabilirà le modalità della prestazione». Il ricorso lamenta che questa circostanza fosse stata espressamente eccepita nell'udienza camerale (con una memoria che è stata allegata al ricorso) e che su tale questione il tribunale abbia invece omesso ogni motivazione. 3. Con requisitoria scritta del 12.6.2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato illegittimamente revocato, non essendo decorso il termine entro il quale prestare l'attività, in mancanza della comunicazione alla condannata disposta nella sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dalla consultazione degli atti, consentita in ragione della natura dell'eccezione formulata, risulta che non sia mai avvenuta la comunicazione all'imputata dell'esecutività della sentenza, disposta dal giudice della cognizione, il quale aveva subordinato la sospensione condizionale della pena irrogata alla prestazione di attività a favore della collettività presso una struttura individuata dall'UEPE. Il giudice dell'esecuzione si è limitato a registrare nella motivazione dell'ordinanza la comunicazione, pervenutagli dal pubblico ministero, del mancato 2 1r( rispetto degli obblighi imposti alla ricorrente con la sentenza di condanna, nna nulla ha argomentato circa i motivi della inottemperanza. In tal modo, il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla mera presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve procedere, dapprima, alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare l'eventuale inattività o scarsa collaborazione del condannato a soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, n. 35809 del 20/4/2016, Rv. 267581 - 01; cfr. anche Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Rv. 271615 - 01). Il giudice dell'esecuzione, quindi, non ha verificato (e, dunque non ha spiegato) se potesse considerarsi esigibile dal ricorrente un comportamento fatto dipendere, nella stessa pronuncia di cognizione, dalla comunicazione della esecutività della sentenza (senza la quale, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva evidentemente attivarsi) e ancora da individuarsi a cura dell'UEPE. Ciò non vuol dire, in generale, che la irrevocabilità della sentenza dipenda da altro che non sia l'inutile decorso dei termini per la sua impugnazione. Qui non vengono in questione, evidentemente, né l'art. 548 cod. proc. pen., che prevede l'avviso di deposito della sentenza (non ancora definitiva) all'imputata solo quando non siano rispettati i termini previsti dall'art. 544 cod., proc. pen., né le norme del codice di rito (artt. 655 e ss.) relative all'esecuzione delle sentenze di condanna, giacché nel caso di specie la pena era stata sospesa, sia pure ai sensi dell'art. 165 cod. pen., e non doveva essere (ancora) posta in esecuzione (ciò che avrebbe comportato la notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza irrevocabile). Si tratta, più semplicemente, di prendere atto - nella più specifica prospettiva di verificare se si potesse esigere dalla ricorrente di tenere il comportamento disposto in sede di cognizione - che la stessa sentenza di condanna aveva condizionato la presa di contatto dell'imputata con l'UEPE alla comunicazione della definitività della sentenza e che non vi è prova della effettuazione di tale preliminare adempimento: di conseguenza, la parte dispositiva della decisione giudiziale non poteva essere concretamente attuata. Del resto, la sentenza di condanna della [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento nel dispositivo alla "esecutività" della sentenza, che è concetto diverso dalla "irrevocabilità": l'irrevocabilità è presupposto dell'esecutività, ma non sempre le sentenze irrevocabili sono anche eseguibili. Non a caso, l'art. 650, connnna 1, cod. proc. pen. prevede che le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili "salvo che sia diversamente disposto".Peraltro, la circostanza che l'imputata non avesse mai ricevuto la notifica della declaratoria di definitività della sentenza era stata espressamente eccepita con una memoria al giudice dell'esecuzione, che tuttavia su questo punto nulla ha rilevato nel provvedimento con cui ha revocato la sospensione condizionale della pena. Ne consegue, pertanto, che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio al Tribunale di Trapani per un nuovo giudizio, da svolgersi alla stregua dei principi sopra richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impu