Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:214
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0513
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
19 marzo 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell’IVA – Articolo 173, paragrafo 1 – Prorata di detrazione – Spese che fanno parte delle spese generali di un soggetto passivo – Attrezzatura tecnica e materiale minima delle strutture sanitarie che condiziona l’ottenimento dell’autorizzazione a fornire servizi sanitari che non danno diritto a detrazione – Servizi necessari per la fornitura di servizi che danno diritto a detrazione»
Nella causa C‑513/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 15 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2024, nel procedimento
Oblastní nemocnice [OSCURATO:PERSONA], a.s., nemocnice Středočeského kraje
contro
[OSCURATO:PERSONA] finanční ředitelství,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin (relatore), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 giugno 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per l’Oblastní nemocnice [OSCURATO:PERSONA], a.s., nemocnice Středočeského kraje, da M. Bohuslav e J. Procházková, advokáti;
–
per l’[OSCURATO:PERSONA] finanční ředitelství, da V. Mertová;
–
per il governo ceco, da L. Březinová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da M. Herold e J. Hradil, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU 2006, L 347, pag. 1
; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Oblastní nemocnice [OSCURATO:PERSONA], a.s., nemocnice Středočeského kraje (istituto ospedaliero della regione di Boemia centrale a [OSCURATO:PERSONA], società per azioni, Repubblica ceca) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e l’[OSCURATO:PERSONA] finanční ředitelství (Direzione delle finanze d’appello, Repubblica ceca) in merito al diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA così stabilisce:
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:
a)
l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo».
4
L’articolo 173, paragrafo 1, di tale direttiva è formulato come segue:
«Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione di cui agli articoli 168, 169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell’IVA relativo alla prima categoria di operazioni.
Il prorata di detrazione è determinato, conformemente agli articoli 174 e 175, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo».
Diritto ceco
5
L’articolo 1, paragrafo 1, della vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (decreto n. 92/2012 sui requisiti relativi all’attrezzatura tecnica e materiale minima delle strutture sanitarie e dei punti di contatto per l’assistenza a domicilio) (in prosieguo: il «decreto n. 92/2012»), in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, prevede, in sostanza, che i requisiti generali relativi all’attrezzatura tecnica e materiale minima (in prosieguo: le «attrezzature tecniche e materiali») delle strutture sanitarie siano esposti in allegato a tale decreto.
6
L’allegato n. 4, parte II, del decreto n. 92/2012, intitolato «Requisiti speciali», prevede, al suo punto 2.1, che ogni unità di terapia intensiva per adulti debba essere dotata, in particolare, di un defibrillatore.
7
Gli allegati di tale decreto elencano inoltre centinaia di elementi di attrezzature tecniche e materiali di cui devono disporre le differenti tipologie di strutture sanitarie. Per esempio, spazi operativi (sale di consultazione, sale d’attesa, servizi igienici per i pazienti, magazzini), equipaggiamenti per tali spazi (lettino, lavandino, armadio, sedie, tavoli), strumenti (stetoscopio, lente d’ingrandimento), dispositivi semplici (tonometro, bilancia, glucometro) e dispositivi più complessi (dispositivo ECG, ecografo, laringostroboscopio, monitor dei parametri vitali).
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8
[OSCURATO:PERSONA] è un istituto ospedaliero, la cui attività economica principale consiste nel fornire prestazioni sanitarie che non danno diritto a detrazione dell’IVA. Inoltre, esso fornisce altre prestazioni che danno diritto a detrazione dell’IVA (in prosieguo: i «servizi supplementari»), tra cui, in particolare, studi clinici sugli effetti dei medicinali, l’alloggio di persone che accompagnano i pazienti, tirocini di medicina, un servizio di sterilizzazione degli strumenti per conto terzi, corsi di preparazione al parto o, ancora, esami radiografici, ecografici e veterinari.
9
Il 18 gennaio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una dichiarazione fiscale integrativa per il mese di dicembre 2016, nella quale ha esercitato il suo diritto a detrazione di un importo di IVA, calcolato prorata, pari a 4176327 corone ceche (CZK) (circa EUR 164500). Il 5 febbraio 2021 il Finanční úřad pro Středočeský kraj (Ufficio finanziario per la Regione della Boemia centrale, Repubblica ceca) ha emesso un avviso di rettifica fiscale, con il quale ha ammesso una parte di tale detrazione. Tuttavia, tale amministrazione ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la fondatezza del diritto alla detrazione dell’importo dell’IVA di CZK 3287723 (circa EUR 129500), in quanto le prestazioni ricevute in relazione a tale importo erano prevalentemente destinate e utilizzate per la fornitura di servizi sanitari, vale a dire per prestazioni che non davano diritto a detrazione.
10
Poiché il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tale avviso di accertamento, presso la Direzione delle finanze d’appello, è stato accolto solo parzialmente, la stessa ha adito il Krajský soud v Praze (Corte regionale di Praga, Repubblica ceca) con un ricorso giurisdizionale. Con sentenza del 25 febbraio 2022, detto giudice ha respinto tale ricorso con la motivazione che non occorreva considerare come spese generali i costi di tutte le attrezzature tecniche e materiali di cui le strutture sanitarie dovevano disporre per garantire il loro funzionamento e la fornitura di tutti i loro servizi (cure sanitarie e servizi supplementari). Infatti, tali attrezzature tecniche e materiali non sarebbero elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che danno diritto a detrazione dell’IVA. Di conseguenza, detto giudice ha dichiarato che i costi di dette attrezzature tecniche e materiali non potevano essere detratti dall’IVA dovuta in proporzione al loro utilizzo.
11
Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), giudice del rinvio. Essa fa valere che i costi connessi alle attrezzature tecniche e materiali costituiscono spese generali. Infatti, per poter fornire i servizi supplementari, essa dovrebbe disporre di un’autorizzazione a fornire servizi sanitari. Orbene, conformemente al decreto n. 92/2012, per disporre di una siffatta autorizzazione, le strutture sanitarie dovrebbero soddisfare requisiti tecnici e materiali minimi. Ne conseguirebbe che l’acquisto, la riparazione, la revisione e la manutenzione di tali attrezzature sarebbero necessarie alla fornitura dei servizi supplementari.
12
Il giudice del rinvio rileva che la tesi secondo cui le spese imposte dal decreto n. 92/2012 sarebbero spese generali è corroborata dal fatto che è evidente che, in assenza di tali spese, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe autorizzata a fornire servizi sanitari e non potrebbe quindi fornire i servizi supplementari. Tuttavia, tale giudice rileva, in sostanza, che il decreto n. 92/2012 riguarda unicamente la fornitura di prestazioni sanitarie e non tutti i servizi che possono essere forniti da un ospedale, quali le attività di ricerca o di insegnamento. Esso chiede quindi se il nesso stabilito da tale decreto tra le operazioni a monte e quelle a valle sia sufficientemente diretto e immediato.
13
Alla luce di tali considerazioni, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva [IVA] debba essere interpretato nel senso che, qualora l’esecuzione di un’operazione per la quale l’imposta è detraibile sia subordinata al possesso di un’autorizzazione ad effettuare operazioni per le quali l’imposta non è detraibile (nella fattispecie, servizi sanitari), i beni e i servizi ad essa connessi, che, ai sensi della normativa nazionale, costituiscono l’attrezzatura tecnica e materiale minima delle strutture sanitarie e che sono una condizione per la fornitura di servizi sanitari, rappresentano una spesa generale (costi operativi) direttamente e immediatamente connessa all’attività economica complessiva del soggetto passivo e danno, pertanto, diritto alla detrazione per il prorata».
Sulla questione pregiudiziale
14
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le spese sostenute per l’acquisto di beni e di servizi richiesti da una normativa nazionale per la fornitura di prestazioni sanitarie che non danno diritto a detrazione, ma altresì utilizzati per l’esercizio di prestazioni che danno diritto a detrazione, costituiscono, in ragione di questo solo obbligo regolamentare, spese generali che danno diritto a una detrazione prorata.
15
In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto a detrazione previsto dall’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Detto diritto si esercita immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte. Il sistema delle detrazioni, infatti, è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché tali attività siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA. Il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’IVA dovuta o versata per i beni o servizi acquistati quando questi, agendo in quanto tale nel momento dell’acquisto di detti beni o servizi, li impieghi ai fini di sue operazioni soggette ad imposta (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑132/16
,
EU:C:2017:683
, punti da
25
a
27
, e del 25 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑334/20
,
EU:C:2021:961
, punto
23
).
16
Dall’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva IVA risulta che, quando un soggetto passivo utilizza beni e servizi per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, la detrazione è ammessa solo per il prorata dell’IVA relativo alla prima categoria di operazioni e il prorata di detrazione è determinato per il complesso delle operazioni economiche effettuate dal soggetto passivo, conformemente al metodo di cui agli articoli 174 e 175 di tale direttiva.
17
Secondo la giurisprudenza della Corte, la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione, è necessaria, in via di principio, affinché il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto. Il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese compiute per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (sentenze dell’8 febbraio 2007, Investrand,
C‑435/05
,
EU:C:2007:87
, punto
23
, e del 14 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑132/16
,
EU:C:2017:683
, punto
28
).
18
Il diritto a detrazione è tuttavia parimenti ammesso a beneficio del soggetto passivo, anche in mancanza di un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali di tale soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo [sentenze dell’8 febbraio 2007, Investrand,
C‑435/05
,
EU:C:2007:87
, punto
24
, e del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari),
C‑696/22
,
EU:C:2024:499
, punto
87
].
19
Per contro, qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo abbiano un nesso con operazioni esenti o che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA, non può aversi né riscossione dell’imposta a valle né detrazione dell’imposta a monte [sentenze del 14 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑132/16
,
EU:C:2017:683
, punto
30
, e dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio),
C‑98/21
,
EU:C:2022:645
, punto
48
].
20
La Corte ha inoltre precisato che l’esistenza di un nesso tra operazioni deve essere valutata alla luce del contenuto oggettivo delle medesime. Più in particolare, spetta alle amministrazioni tributarie e ai giudici nazionali prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni in questione e tener conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo. In tal senso, è stato dichiarato che si può tener conto dell’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati, a monte, dal soggetto passivo e della causa esclusiva di tale acquisto [v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑132/16
,
EU:C:2017:683
, punto
31
; del 25 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑334/20
,
EU:C:2021:961
, punto
34
, nonché del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari),
C‑696/22
,
EU:C:2024:499
, punto
89
].
21
Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, conformemente al decreto n. 92/2012, la [OSCURATO:PERSONA] deve disporre di attrezzature tecniche e materiali al fine di ottenere un’autorizzazione per la fornitura di prestazioni sanitarie. Tale struttura deve altresì soddisfare le condizioni richieste per la fornitura di tali prestazioni al fine di poter fornire servizi supplementari soggetti all’IVA.
22
È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede, in particolare, se un nesso diretto e immediato tra l’acquisto di beni a monte e il complesso dell’attività economica del soggetto passivo possa essere dimostrato a motivo del fatto che l’acquisto di tali beni deriva da un obbligo regolamentare gravante sul soggetto passivo.
23
Tuttavia, tenuto conto delle considerazioni che precedono nonché dei paragrafi 20, 24 e 25 delle conclusioni dell’avvocato generale, si deve considerare che l’esistenza di un obbligo regolamentare di acquisto di beni o di servizi non può, in quanto tale, essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra un tale acquisto e le operazioni a valle che danno diritto a detrazione dell’IVA o il complesso dell’attività economica del soggetto passivo. Inoltre, in considerazione del regime oggettivo dell’IVA posto in essere dal sistema comune dell’IVA, è determinante soltanto la relazione oggettiva tra le operazioni a monte e quelle a valle o il complesso dell’attività economica del soggetto passivo, a pena di rimettere gravemente in discussione l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in materia (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2013, Becker,
C‑104/12
,
EU:C:2013:99
, punto
32
).
24
Ciò premesso, l’esistenza di un siffatto obbligo può essere presa in considerazione in sede di valutazione di tutte le circostanze pertinenti di cui al punto 20 della presente sentenza.
25
È quindi alla luce dell’insieme di tali circostanze che spetta al giudice del rinvio valutare, per ciascuna delle attrezzature tecniche e materiali acquistate a monte, se essa presenti un nesso diretto e immediato con un’operazione effettuata a valle dalla [OSCURATO:PERSONA] che conferisce il diritto a detrazione o, in mancanza, con il complesso dell’attività economica della [OSCURATO:PERSONA], a titolo di sue spese generali [v., in tal senso, sentenze del 25 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑334/20
,
EU:C:2021:961
, punto
38
, e dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio),
C‑98/21
,
EU:C:2022:645
, punto
51
].
26
A tal riguardo, si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. Tuttavia, al fine di dare a quest’ultimo una risposta utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputa necessarie (v. sentenze del 21 marzo 1985, Celestri & C.,
172/84
,
EU:C:1985:137
, punto
12
; del 1o luglio 2008, MOTOE,
C‑49/07
,
EU:C:2008:376
, punto
30
, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑665/22
,
EU:C:2024:435
, punto
40
).
27
Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la [OSCURATO:PERSONA] effettua, da un lato, prestazioni sanitarie. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, tali prestazioni sono tutte esenti da IVA. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto dinanzi alla Corte che talune di dette prestazioni, come un’interruzione volontaria della gravidanza, possono parimenti essere assoggettate all’IVA. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] effettua prestazioni aggiuntive, che sono soggette all’IVA.
28
In primo luogo, occorre sottolineare che spetta al giudice del rinvio verificare, per ciascuna delle attrezzature tecniche e materiali di cui trattasi nel procedimento principale, se l’acquisto di tali attrezzature presenti un nesso diretto e immediato con una o più attività a valle. A tal fine, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 20 della presente sentenza, tale giudice può, in particolare, tener conto dell’uso effettivo di tali attrezzature nonché, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, della destinazione di dette attrezzature.
29
A tal riguardo, occorre osservare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, che, alla luce delle constatazioni effettuate dal giudice del rinvio e fatte salve le valutazioni ad esso incombenti, le attrezzature materiali e tecniche di cui trattasi nel procedimento principale sembrano,
prima facie
, essere destinate alla prestazione di servizi sanitari e non a quella dei servizi supplementari.
30
Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, occorre precisare che, se, al termine della valutazione di cui al punto 28 della presente sentenza, risulta che talune attrezzature materiali e tecniche di cui trattasi nel procedimento principale sono destinate ad essere utilizzate esclusivamente per effettuare prestazioni sanitarie esenti, le operazioni di acquisto di tali attrezzature non daranno luogo ad alcun diritto a detrazione, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 19 della presente sentenza.
31
Se, invece, talune di queste attrezzature materiali e tecniche sono destinate ad essere utilizzate sia per prestazioni sanitarie soggette all’IVA sia per prestazioni sanitarie esenti da tale imposta, è necessario, conformemente all’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva IVA, determinare il prorata di detrazione secondo il metodo di cui agli articoli 174 e 175 di tale direttiva.
32
Alla luce degli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte e fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso di un defibrillatore il cui acquisto sarebbe necessario per ottenere un’autorizzazione a effettuare servizi sanitari, siano essi esenti o soggetti all’IVA, e che sarebbe destinato ad essere utilizzato, se necessario, in occasione di tali prestazioni.
33
Per quanto riguarda i servizi supplementari, si deve considerare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, il fatto che la normativa nazionale non consenta di stabilire in modo automatico un nesso diretto e immediato tra le operazioni tassate a monte e le operazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] che conferiscono un diritto a detrazione dell’IVA a valle non osta a che l’esistenza di un siffatto nesso possa essere dimostrata caso per caso secondo i principi summenzionati.
34
Pertanto, nell’ipotesi in cui una parte delle attrezzature tecniche e materiali di cui trattasi nel procedimento principale fosse parimenti necessaria alla fornitura dei servizi supplementari, potrebbe essere dimostrato un nesso diretto e immediato tra il loro acquisto a monte e tali operazioni a valle, di modo che un diritto a detrazione sarebbe ammesso proporzionalmente secondo il metodo ricordato al punto 31 della presente sentenza.
35
Peraltro, occorre precisare che la circostanza che una delle attrezzature tecniche e materiali di cui trattasi nel procedimento principale non sia, eventualmente, utilizzata nel corso della prestazione di uno dei servizi menzionati al punto 27 della presente sentenza è irrilevante ai fini della valutazione del nesso diretto e immediato.
36
Infatti, come ricordato al punto 15 della presente sentenza, il sistema comune dell’IVA garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché dette attività siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA. Pertanto, il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata e, pertanto, non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà (sentenza del 25 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA],
C‑334/20
,
EU:C:2021:961
, punto
35
e giurisprudenza citata). Pertanto, come già rilevato al punto 28 della presente sentenza, è la destinazione dei beni acquistati a monte che può essere determinante.
37
In secondo luogo, è solo qualora risulti che l’acquisto di talune attrezzature tecniche e materiali non presenta un nesso diretto e immediato con una o più operazioni specifiche a valle che occorrerà esaminare se tale acquisto presenti nondimeno un nesso diretto e immediato con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo, in quanto rientra nelle spese generali di quest’ultimo. Ciò potrebbe verificarsi, a titolo di esempio, nell’ipotesi in cui una normativa nazionale esiga che taluni locali dispongano di determinate attrezzature per ragioni di sicurezza o di comfort.
38
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che le spese sostenute per l’acquisto di beni e di servizi richiesti da una normativa nazionale per la fornitura di prestazioni sanitarie che non danno diritto a detrazione, ma altresì utilizzati per l’esercizio di prestazioni che danno diritto a detrazione, non costituiscono, in ragione di questo solo obbligo regolamentare, spese generali che danno diritto a una detrazione prorata.
Sulle spese
39
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
deve essere interpretato nel senso che:
le spese sostenute per l’acquisto di beni e di servizi richiesti da una normativa nazionale per la fornitura di prestazioni sanitarie che non danno diritto a detrazione, ma altresì utilizzati per l’esercizio di prestazioni che danno diritto a detrazione, non costituiscono, in ragione di questo solo obbligo regolamentare, spese generali che danno diritto a una detrazione prorata.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il ceco.