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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 28345/2026

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sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Catania.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, ha confermatola pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in data3/07/2024, che, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava, per quanto diinteresse in questa sede, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] AhmadMohamed in ordine al delitto di favoreggiamento illegale dell’immigrazioneclandestina, commesso in Pozzallo l’11 ottobre 2023 (data dello sbarco),aggravato dal numero di migranti trasportati (trentuno) e dal pericolo per la vitao l’incolumità degli stessi, dal numero dei concorrenti (superiore a tre), escluso ilfine di profitto, e, pertanto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche eridotta la pena per il rito, lo condannava alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 direclusione ed euro 240.000 di multa.2.

Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone,tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degliartt. 530 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Rileva il difensore che la Corte di appello ha erroneamente fondato il giudiziodi responsabilità dell’imputato sulle dichiarazioni accusatorie rese dai migrantitrasportati a bordo dell’imbarcazione, senza adeguatamente valutare la loroeffettiva attendibilità intrinseca ed estrinseca (considerate, quanto alla prima, leevidenti contraddizioni, imprecisioni e divergenze, e, quanto alla seconda,l’assenza di elementi oggettivi di riscontro).2.2.

Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 54cod. pen. e vizio di motivazione circa la mancata applicazione della scriminantedello stato di necessità.Si osserva che dagli atti emerge in modo pacifico che il ricorrente e gli altrimigranti furono costretti da soggetti armati libici a imbarcarsi e a collaborare allanavigazione, sotto la minaccia esplicita di morte o di gravi violenze; e che laCorte ha confuso il requisito dell’attualità del pericolo con quello della persistenzadella minaccia fisica, omettendo di considerare che la condotta del ricorrente,mero esecutore materiale, costituiva l’unico mezzo concretamente idoneo aevitare un danno grave e imminente alla propria vita e incolumità personale.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso si rilevano violazione dell’art. 12, comma3-quinquies, d. lg. 25 luglio 1998, n. 286 e omessa applicazione dell’attenuantespeciale della collaborazione utile.Lamenta la difesa che, pur avendo l’imputato fornito un contributoinformativo significativo, la Corte apoditticamente individua le sue dichiarazionicome generiche e prive di rilievo concreto.2.4.

Col quarto motivo di impugnazione ci si duole del mancatoriconoscimento dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen., nonostante il ruolodell’imputato di mero esecutore materiale sotto la direzione di altri soggetti e inassenza di partecipazione alle fasi di ideazione, organizzazione o gestione deldisegno criminoso.2.5.

Col quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione sul trattamento sanzionatorio e in particolare sull’erronea esclusionedel bilanciamento in prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravantiritenute.E ciò, nonostante le chiare indicazioni delle Sezioni Unite con la pronuncia n.40982 del 19 luglio 2018 secondo cui la preclusione al bilanciamento opera solonei casi in cui l’aggravante abbia natura autonoma.Lamenta il difensore che nel caso di specie la Corte d’appello si è limitata arichiamare in modo generico la “particolare gravità” del fatto, senza motivare inalcun modo in ordine ai molteplici elementi favorevoli all ’ imputato(incensuratezza, giovane età, stato di povertà, assenza di scopi lucrativi econdotta meramente esecutiva) che avrebbero dovuto giustificare un giudizio diprevalenza delle attenuanti generiche e una conseguente riduzione della pena.Insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento della sentenzaimpugnata, in accoglimento del ricorso.4.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto delricorso, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], conclude perl’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato.1.1.

Inammissibile è il primo motivo di impugnazione, poiché generico esostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione degli elementi fattualie delle corrette inferenze prospettate da entrambi i Giudici di merito in ordinealla penale responsabilità dell’imputato.Invero, l’accertamento della stessa è avvenuto sulla base delle dichiarazionirese da alcuni dei migranti trasportati, sentiti dapprima a s.i.t. e poi escussi inincidente probatorio.

Si è pertanto ritenuto dimostrato, da parte dei Giudici diappello che hanno condiviso il percorso motivazionale del primo Giudice, che AlHadidi, unitamente a un connazionale (co-imputato e non ricorrente) si era postoal comando e alla guida dell’imbarcazione partita dalle coste della Libia e direttaverso le coste italiane, con a bordo 31 clandestini di nazionalità bengalese esiriana.La credibilità dei soggetti, sentiti dapprima a s.i.t. e poi in sede di incidenteprobatorio, è stata vagliata dal primo Giudice e le sue valutazioni (espresse a p.3 della sentenza di primo grado) sono state condivise dalla Corte di appello, cheha chiarito come le incongruenze del narrato dei dichiaranti riguardinounicamente aspetti marginali, senza intaccarne il nucleo centrale sul quale risultaesservi perfetta convergenza (p. 4 della sentenza d’appello).

Nucleo, costituitodalla costante indicazione dei prevenuti imputati come soggetti che non eranomeri passeggeri, ma che ebbero un ruolo attivo e funzionale alla conduzione delmezzo, in particolare il nostro imputato come colui che, accanto al timonieremateriale del natante, lo aveva coadiuvato nelle operazioni di gestione delmotore e nella consultazione del GPS e del telefono satellitare.Aggiunge la Corte a qua chela circostanza che i migranti abbiano parlatoanche di altri soggetti bengalesi che, durante la traversata, avevano coadiuvato idue imputati (egiziani) nella guida e nella gestione dell’imbarcazione, costituisce,invero, elemento che non elide la responsabilità degli stessi, atteso che laresponsabilità concorsuale nel reato di favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina non richiede la prova che l’imputato sia l’unico autore della condottatipica, essendo sufficiente che abbia fornito un contributo causale, anchemateriale, alla realizzazione dell’evento.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il motivo diricorso si limita genericamente a lamentare una carenza motivazionale, senzaspecificamente confrontarsi con le stesse, esenti dai denunciati vizi di legittimità.1.2.

Infondato è il secondo motivo di ricorso.In tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave allapersona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamenteo colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresì,essere indipendente dalla sua volontà (Sez. 1, n. 51159 del 12/10/2023, Eghosa,Rv. 285611: fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dellascriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà dinavigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione chetrasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumentoera intervenuto al momento della partenza del natante).In relazione a detta scriminante, inoltre, l'imputato ha un onere diallegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì cheegli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendosubito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non averepotuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con laconseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente(Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe, Rv. 276173 – 02, inerente afattispecie similare sempre relativa a favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina; e, in senso conforme, Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, P.g. in proc.[OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 260839).Tanto premesso in punto di diritto, va osservato, con riguardo al caso che cioccupa, che il primo Giudice esclude la configurabilità dello stato di necessitàinvocato dalla difesa, non essendo stato allegato alcun elemento concreto inordine alle condizioni dell’imputato per ritenere che sia stato effettivamentecostretto a condurre l’imbarcazione.La Corte territoriale aggiunge, poi, che, anche a ritenere che i due egizianisiano stati stipati, al pari degli altri migranti, nei “centri di raccolta” e siano stati,poi, scelti per guidare e gestire l’imbarcazione, la mera costrizione iniziale nonsarebbe sufficiente a integrare lo stato di necessità, per il quale sarebbenecessario il perdurare durante l’intera condotta criminosa di una condizione ditraversata e allontanatisi dalle coste libiche, i prevenuti mantenevanocostantemente la gestione del natante, alternandosi al timone, utilizzandostrumenti di navigazione e intervenendo sul motore, e che non risulta affatto(anzi va escluso) che, durante la traversata, vi fosse la presenza dei libici, né chei suddetti fossero sottoposti a una minaccia immediata e irresistibile; e che non èinvocabile la scriminante dello stato di necessità allorché vi sia stata unacondizione di “costrizione remota”, intesa come minaccia subita al momentodell’imbarco, tuttavia non più attuale al momento della commissione del fattotipico, avendo, comunque, i suddetti mantenuto l’autodeterminazione a condurreil natante anche dopo che la minaccia della presenza dei libici era venuta meno.E’ evidente che l’esclusione, sancita dal primo Giudice e tenuta ferma dallaCorte territoriale, della sussistenza della scriminante dello stato di necessità è ilrisultato di un’opzione valutativa non manifestamente illogica e conforme allarelativa giurisprudenza di legittimità, insuscettibile di rivalutazione in questasede.1.3.

Inammissibile è il terzo motivo di ricorso, in quanto privo di specificitàoltre che versato in fatto.Invero, i Giudici di appello sottolineano come le dichiarazioni resedall’imputato, pur riferendo particolari sulle violenze subite in Libia, si fosserolimitate a descrizioni generiche di circostanze già note o comunque inidonee aindividuare i reali organizzatori dell’operazione, non venendo fornite informazioniprecise su nominativi, luoghi o modalità operative dell’organizzazione criminalelibica, tali da costituire contributo utile alle indagini; e pertanto ritengonocorretta l’esclusione da parte del primo Giudice dell’attenuante dellacollaborazione.A tali ragioni di diniego la censura difensiva oppone, del tuttogenericamente, un’omessa puntuale verifica delle informazioni fornite, che,peraltro, è questione involgente apprezzamenti in fatto, adeguatamente valutati.1.4.

Infondato è il quarto motivo di ricorso.Invero, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione diminima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotteconcorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di essefinalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minorecontribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in unesame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si siaconcretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispettoall'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso(Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; in senso conforme:Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.g., Rv. 256035).

Inoltre, la circostanzanell'esecuzione del reato, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione- oltre che nella ipotesi aggravata di cui all'art. 112 cod. pen. (numero deiconcorrenti pari almeno a cinque) - quando il numero dei partecipanti al reato siaconsiderato come circostanza aggravante speciale, come previsto, in materia diimmigrazione clandestina, dall'art. 12, comma terzo, lett. d), D.Lgs. n. 286 del1998 (Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, Sclafani, Rv. 264565: in motivazione, laS.C. ha precisato che la clausola di riserva "salvo che la legge dispongaaltrimenti", contenuta nell'art. 112 cod. pen., non solo sta ad indicare laprevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche diescludere l'applicabilità dell'attenuante in presenza di siffatte norme speciali).La Corte territoriale fa buon governo di detti principi, rivelandosi pertantoinfondate le censure difensive, laddove nega il riconoscimento dell’attenuanteinvocata, sottolineando, altresì, come la condotta ascritta all’imputato abbiaassunto rilevanza determinante nell’efficacia causale per raggiungere lo scopodell’intervento delle navi di soccorso e per consentire in tal modo l’ingresso nelterritorio italiano.1.4.

Infine, infondate sono le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulgiudizio di bilanciamento.Invero, la pena base risulta determinata in misura prossima a quella minimaedittale ai sensi dell’art. 12, comma 3, d. lg. 25 luglio 1998, n. 286, aumentatain ragione dell’aggravante di cui al comma 3-bis dell’art. 12 e quindi diminuitaper effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche (con ulterioreriduzione per il rito).Le modalità di calcolo della pena fanno corretta applicazione dei principiaffermati da Sez.

U, n. 40982 del 21/06/2018, P., che, in motivazione, hachiarito che, nel caso in cui ricorrano due o più ipotesi previste dal comma 3 esussista, quindi, l’aggravante di cui al comma 3-bis, il giudice non potràprocedere a bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti diverse da quellepreviste dagli artt. 98 e 114 cod. pen. in forza del divieto del comma 3-quater, e,pertanto, determinerà la pena base alla luce dei limiti edittali indicati dal terzocomma e sulla pena così determinata opererà le riduzioni per le attenuantiriconosciute.

La ricorrenza dell’aggravante di cui al comma 3-bis sottrae albilanciamento tra le circostanze anche quella del comma 3.

Benché per il divietodi bilanciamento dettato dal comma 3-quater siano menzionate soltanto leaggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e non quella di cui al comma 3, la normastabilisce un preciso ordine per l’applicazione delle circostanze e in particolareche le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultantedall’aumento conseguente alle predette aggravanti.Quanto all’entità della pena, quindi, nel caso in esame il giudizio di congruitàsoddisfa appieno l’obbligo motivazionale che grava sul giudice d’appello, cheevidenzia che la pena base è prossima a quella minima edittale, l’aumento perl’aggravante privilegiata è modesto e le attenuanti generiche sono statericonosciute nella massima estensione.2.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Catania.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, ha confermatola pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in data3/07/2024, che, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava, per quanto diinteresse in questa sede, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] AhmadMohamed in ordine al delitto di favoreggiamento illegale dell’immigrazioneclandestina, commesso in Pozzallo l’11 ottobre 2023 (data dello sbarco),aggravato dal numero di migranti trasportati (trentuno) e dal pericolo per la vitao l’incolumità degli stessi, dal numero dei concorrenti (superiore a tre), escluso ilfine di profitto, e, pertanto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche eridotta la pena per il rito, lo condannava alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 direclusione ed euro 240.000 di multa.2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone,tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degliartt. 530 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Rileva il difensore che la Corte di appello ha erroneamente fondato il giudiziodi responsabilità dell’imputato sulle dichiarazioni accusatorie rese dai migrantitrasportati a bordo dell’imbarcazione, senza adeguatamente valutare la loroeffettiva attendibilità intrinseca ed estrinseca (considerate, quanto alla prima, leevidenti contraddizioni, imprecisioni e divergenze, e, quanto alla seconda,l’assenza di elementi oggettivi di riscontro).2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 54cod. pen. e vizio di motivazione circa la mancata applicazione della scriminantedello stato di necessità.Si osserva che dagli atti emerge in modo pacifico che il ricorrente e gli altrimigranti furono costretti da soggetti armati libici a imbarcarsi e a collaborare allanavigazione, sotto la minaccia esplicita di morte o di gravi violenze; e che laCorte ha confuso il requisito dell’attualità del pericolo con quello della persistenzadella minaccia fisica, omettendo di considerare che la condotta del ricorrente,mero esecutore materiale, costituiva l’unico mezzo concretamente idoneo aevitare un danno grave e imminente alla propria vita e incolumità personale.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si rilevano violazione dell’art. 12, comma3-quinquies, d. lg. 25 luglio 1998, n. 286 e omessa applicazione dell’attenuantespeciale della collaborazione utile.Lamenta la difesa che, pur avendo l’imputato fornito un contributoinformativo significativo, la Corte apoditticamente individua le sue dichiarazionicome generiche e prive di rilievo concreto.2.4. Col quarto motivo di impugnazione ci si duole del mancatoriconoscimento dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen., nonostante il ruolodell’imputato di mero esecutore materiale sotto la direzione di altri soggetti e inassenza di partecipazione alle fasi di ideazione, organizzazione o gestione deldisegno criminoso.2.5. Col quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione sul trattamento sanzionatorio e in particolare sull’erronea esclusionedel bilanciamento in prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravantiritenute.E ciò, nonostante le chiare indicazioni delle Sezioni Unite con la pronuncia n.40982 del 19 luglio 2018 secondo cui la preclusione al bilanciamento opera solonei casi in cui l’aggravante abbia natura autonoma.Lamenta il difensore che nel caso di specie la Corte d’appello si è limitata arichiamare in modo generico la “particolare gravità” del fatto, senza motivare inalcun modo in ordine ai molteplici elementi favorevoli all ’ imputato(incensuratezza, giovane età, stato di povertà, assenza di scopi lucrativi econdotta meramente esecutiva) che avrebbero dovuto giustificare un giudizio diprevalenza delle attenuanti generiche e una conseguente riduzione della pena.Insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento della sentenzaimpugnata, in accoglimento del ricorso.4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto delricorso, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], conclude perl’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione, poiché generico esostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione degli elementi fattualie delle corrette inferenze prospettate da entrambi i Giudici di merito in ordinealla penale responsabilità dell’imputato.Invero, l’accertamento della stessa è avvenuto sulla base delle dichiarazionirese da alcuni dei migranti trasportati, sentiti dapprima a s.i.t. e poi escussi inincidente probatorio. Si è pertanto ritenuto dimostrato, da parte dei Giudici diappello che hanno condiviso il percorso motivazionale del primo Giudice, che AlHadidi, unitamente a un connazionale (co-imputato e non ricorrente) si era postoal comando e alla guida dell’imbarcazione partita dalle coste della Libia e direttaverso le coste italiane, con a bordo 31 clandestini di nazionalità bengalese esiriana.La credibilità dei soggetti, sentiti dapprima a s.i.t. e poi in sede di incidenteprobatorio, è stata vagliata dal primo Giudice e le sue valutazioni (espresse a p.3 della sentenza di primo grado) sono state condivise dalla Corte di appello, cheha chiarito come le incongruenze del narrato dei dichiaranti riguardinounicamente aspetti marginali, senza intaccarne il nucleo centrale sul quale risultaesservi perfetta convergenza (p. 4 della sentenza d’appello). Nucleo, costituitodalla costante indicazione dei prevenuti imputati come soggetti che non eranomeri passeggeri, ma che ebbero un ruolo attivo e funzionale alla conduzione delmezzo, in particolare il nostro imputato come colui che, accanto al timonieremateriale del natante, lo aveva coadiuvato nelle operazioni di gestione delmotore e nella consultazione del GPS e del telefono satellitare.Aggiunge la Corte a qua chela circostanza che i migranti abbiano parlatoanche di altri soggetti bengalesi che, durante la traversata, avevano coadiuvato idue imputati (egiziani) nella guida e nella gestione dell’imbarcazione, costituisce,invero, elemento che non elide la responsabilità degli stessi, atteso che laresponsabilità concorsuale nel reato di favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina non richiede la prova che l’imputato sia l’unico autore della condottatipica, essendo sufficiente che abbia fornito un contributo causale, anchemateriale, alla realizzazione dell’evento.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il motivo diricorso si limita genericamente a lamentare una carenza motivazionale, senzaspecificamente confrontarsi con le stesse, esenti dai denunciati vizi di legittimità.1.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso.In tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave allapersona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamenteo colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresì,essere indipendente dalla sua volontà (Sez. 1, n. 51159 del 12/10/2023, Eghosa,Rv. 285611: fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dellascriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà dinavigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione chetrasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumentoera intervenuto al momento della partenza del natante).In relazione a detta scriminante, inoltre, l'imputato ha un onere diallegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì cheegli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendosubito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non averepotuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con laconseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente(Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe, Rv. 276173 – 02, inerente afattispecie similare sempre relativa a favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina; e, in senso conforme, Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, P.g. in proc.[OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 260839).Tanto premesso in punto di diritto, va osservato, con riguardo al caso che cioccupa, che il primo Giudice esclude la configurabilità dello stato di necessitàinvocato dalla difesa, non essendo stato allegato alcun elemento concreto inordine alle condizioni dell’imputato per ritenere che sia stato effettivamentecostretto a condurre l’imbarcazione.La Corte territoriale aggiunge, poi, che, anche a ritenere che i due egizianisiano stati stipati, al pari degli altri migranti, nei “centri di raccolta” e siano stati,poi, scelti per guidare e gestire l’imbarcazione, la mera costrizione iniziale nonsarebbe sufficiente a integrare lo stato di necessità, per il quale sarebbenecessario il perdurare durante l’intera condotta criminosa di una condizione ditraversata e allontanatisi dalle coste libiche, i prevenuti mantenevanocostantemente la gestione del natante, alternandosi al timone, utilizzandostrumenti di navigazione e intervenendo sul motore, e che non risulta affatto(anzi va escluso) che, durante la traversata, vi fosse la presenza dei libici, né chei suddetti fossero sottoposti a una minaccia immediata e irresistibile; e che non èinvocabile la scriminante dello stato di necessità allorché vi sia stata unacondizione di “costrizione remota”, intesa come minaccia subita al momentodell’imbarco, tuttavia non più attuale al momento della commissione del fattotipico, avendo, comunque, i suddetti mantenuto l’autodeterminazione a condurreil natante anche dopo che la minaccia della presenza dei libici era venuta meno.E’ evidente che l’esclusione, sancita dal primo Giudice e tenuta ferma dallaCorte territoriale, della sussistenza della scriminante dello stato di necessità è ilrisultato di un’opzione valutativa non manifestamente illogica e conforme allarelativa giurisprudenza di legittimità, insuscettibile di rivalutazione in questasede.1.3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso, in quanto privo di specificitàoltre che versato in fatto.Invero, i Giudici di appello sottolineano come le dichiarazioni resedall’imputato, pur riferendo particolari sulle violenze subite in Libia, si fosserolimitate a descrizioni generiche di circostanze già note o comunque inidonee aindividuare i reali organizzatori dell’operazione, non venendo fornite informazioniprecise su nominativi, luoghi o modalità operative dell’organizzazione criminalelibica, tali da costituire contributo utile alle indagini; e pertanto ritengonocorretta l’esclusione da parte del primo Giudice dell’attenuante dellacollaborazione.A tali ragioni di diniego la censura difensiva oppone, del tuttogenericamente, un’omessa puntuale verifica delle informazioni fornite, che,peraltro, è questione involgente apprezzamenti in fatto, adeguatamente valutati.1.4. Infondato è il quarto motivo di ricorso.Invero, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione diminima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotteconcorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di essefinalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minorecontribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in unesame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si siaconcretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispettoall'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso(Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; in senso conforme:Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.g., Rv. 256035). Inoltre, la circostanzanell'esecuzione del reato, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione- oltre che nella ipotesi aggravata di cui all'art. 112 cod. pen. (numero deiconcorrenti pari almeno a cinque) - quando il numero dei partecipanti al reato siaconsiderato come circostanza aggravante speciale, come previsto, in materia diimmigrazione clandestina, dall'art. 12, comma terzo, lett. d), D.Lgs. n. 286 del1998 (Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, Sclafani, Rv. 264565: in motivazione, laS.C. ha precisato che la clausola di riserva "salvo che la legge dispongaaltrimenti", contenuta nell'art. 112 cod. pen., non solo sta ad indicare laprevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche diescludere l'applicabilità dell'attenuante in presenza di siffatte norme speciali).La Corte territoriale fa buon governo di detti principi, rivelandosi pertantoinfondate le censure difensive, laddove nega il riconoscimento dell’attenuanteinvocata, sottolineando, altresì, come la condotta ascritta all’imputato abbiaassunto rilevanza determinante nell’efficacia causale per raggiungere lo scopodell’intervento delle navi di soccorso e per consentire in tal modo l’ingresso nelterritorio italiano.1.4. Infine, infondate sono le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulgiudizio di bilanciamento.Invero, la pena base risulta determinata in misura prossima a quella minimaedittale ai sensi dell’art. 12, comma 3, d. lg. 25 luglio 1998, n. 286, aumentatain ragione dell’aggravante di cui al comma 3-bis dell’art. 12 e quindi diminuitaper effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche (con ulterioreriduzione per il rito).Le modalità di calcolo della pena fanno corretta applicazione dei principiaffermati da Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., che, in motivazione, hachiarito che, nel caso in cui ricorrano due o più ipotesi previste dal comma 3 esussista, quindi, l’aggravante di cui al comma 3-bis, il giudice non potràprocedere a bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti diverse da quellepreviste dagli artt. 98 e 114 cod. pen. in forza del divieto del comma 3-quater, e,pertanto, determinerà la pena base alla luce dei limiti edittali indicati dal terzocomma e sulla pena così determinata opererà le riduzioni per le attenuantiriconosciute. La ricorrenza dell’aggravante di cui al comma 3-bis sottrae albilanciamento tra le circostanze anche quella del comma 3. Benché per il divietodi bilanciamento dettato dal comma 3-quater siano menzionate soltanto leaggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e non quella di cui al comma 3, la normastabilisce un preciso ordine per l’applicazione delle circostanze e in particolareche le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultantedall’aumento conseguente alle predette aggravanti.Quanto all’entità della pena, quindi, nel caso in esame il giudizio di congruitàsoddisfa appieno l’obbligo motivazionale che grava sul giudice d’appello, cheevidenzia che la pena base è prossima a quella minima edittale, l’aumento perl’aggravante privilegiata è modesto e le attenuanti generiche sono statericonosciute nella massima estensione.2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28345/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris