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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 25677/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3727/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -resistente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 11512/2023 depositata il 17/01/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] con atto di pignoramento di crediti presso terzi, poi iscritto a RGE con il n. 19708/2011, notificato il 21.04.2011, agiva in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la somma di € 2.651,89 in forza della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 13.06.2003 RGE 9399/2003. [OSCURATO:SOCIETA] detta esecuzione la banca esecutata proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in sede cautelare , sospendeva la procedura esecutiva e fissava termine per l’instaurazione del giudizio di merito.

Instaurato il giudizio di merito, il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 4110/2015 accoglieva l’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] detta sentenza la Tralicci proponeva appello dinanzi il Tribunale di Roma che, con sentenza n. 13060/2018, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, così disponeva: «dichiara la sussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a procedere all’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] limitatamente alla somma richiesta nel precetto per interessi legali sulla somma capitale di €. 1.801,65 con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza». [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riassumeva la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 627 c.p.c. in ragione del credito rideterminato dal Tribunale di Roma. [OSCURATO:SOCIETA] la suddetta esecuzione (riassunta) con ricorso ex art.615 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. spiegava nuova opposizione, eccependo in compensazione un proprio maggiore credito di € 3.118,24, fondato su sentenza n. 17671/2019 di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con ordinanza del 14.04.2021, accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l’esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] introduceva il giudizio di merito dinnanzi il Tribunale di Roma (RG 35701/2021).

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contestando la domanda e spiegando, in via preliminare, eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito (Tribunale) in favore del Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 06.05.2022, accoglieva l’eccezione di incompetenza per valore, rimettendo il giudizio di merito dinanzi al Giudice di Pace di Roma. [OSCURATO:SOCIETA] detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza per regolamento necessario di competenza.

Questa Corte, con ordinanza n. 2986/2023, annullava l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 383 co. 3 c.p.c. per difetto di litisconsorzio necessario coi terzi pignorati e rimetteva le parti dinnanzi al Tribunale di Roma, anche per le spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, l’esecutata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e i terzi pignorati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Banca d’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., riproponendo le difese in precedenza spiegate e chiedendo, pure, accertarsi l’esistenza di un controcredito.

Incardinatosi il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 17 gennaio 2024, dichiarava la propria incompetenza per valore sulla controversia, appartenendo la stessa alla cognizione del giudice di pace e condannando la Tralicci al pagamento delle spese processuali (della fase e del giudizio di legittimità).

2. [OSCURATO:SOCIETA] tale ordinanza ha proposto ricorso la Tralicci, chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato memoria, senza rassegnare conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Banca d’Italia sono rimasti intimati.

Per l’adunanza del 12 marzo 2025 il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria con la quale -dopo aver richiamato le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25, emesse ex art. 49 cod. proc. civ. da questa Corte - ha insistito nella declaratoria della competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere le opposizioni alle esecuzioni sovrapponibili alla presente, almeno in accoglimento del motivo secondo; ed ha insistito nella liquidazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, non essendovi prova della notifica nei confronti dei terzi pignorati.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale, rivedendo la propria posizione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La ricorrente ha depositato nuova memoria con la quale - dopo aver richiamatopure altre ordinanze emesse nelle more ex art. 49 cod. proc. civ. da questa Corte -ha insistito sulle già rassegnate conclusioni e, in particolare, sulla liquidazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario, dovendosi il criterio della soccombenza essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite;e, al riguardo , ha formulato istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite.

La Corte si è riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] articola il ricorso in due motivi.

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità della pronuncia sulla competenza ex artt. 7, 10 e 35 c.p.c. , avendo il Tribunale determinato il valore della causa con riguardo all’importo precettato , omettendo di considerare che essa ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma aveva chiesto dichiararsi l’infondatezza dell’eccezione di compensazione, ex adverso svolta, nonché per far acclarare l’esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta «inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza».

Sostiene l’impugnante la tardività della pronuncia di incompetenza per valore, siccome resa dopo la prima udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., limite fissato dall’art. 38 cod. proc. civ..

2. Premesso che non rileva la verifica dell’effettiva trasmissione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, poiché questa Corte ha già a disposizione ogni elemento per decidere, il primo motivo è fondato.

Occorre premettere che questa Corte, con ordinanza n. 30581/2024 -dopo aver ribadito il principio (già affermato da Cass. n. 37581/2021) per cui, ai fini di quanto previsto dall’art. 17 c.p.c., occorre far esclusivo riferimento alla somma precettata, senza neppure tener conto dell’aumento della metà ex art. 546 c.p.c., nel caso di pignoramento presso terzi -ha affermato che l’opposizione con la quale si chiede accertarsi l’intervenuta compensazione (legale o, in subordine, giudiziale) tra l’importo precettato e credito derivante da altro titolo esecutivo assurge ad eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa della creditrice intimante ed opposta.

Ed ha precisato che il criterio di cui all’art. 17 c.p.c., che attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata, non disegna affatto un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore.

Occorre aggiungere che a tale principio si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., con specifico riferimento agli odierni ricorrenti, Cass. n. 918, n. 1058, n. 4678, n. 5774, n. 5797 e n. 7114/2025) Disattendendo il suddetto principio, il giudice di merito nella sentenza impugnata: -da un lato, ha ritenuto che l’eccezione di compensazione per € 3.118,24 (pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17671/2019), formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con l’opposizione alla esecuzione, non estende l’oggetto del processo e non vale a “spostare” la competenza (dal Giudice di Pace al Tribunale) ai sensi dell’art. 35 c.p.c. ; - dall’altro, ha ritenuto che la richiesta della esecutante opposta di accertamento del suo credito di importo maggiore rispetto a quello eccepito in compensazione dall’istituto bancario costituisca, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla banca esecutata, sicché neppure in questo caso ciò varrebbe a radicare la competenza dinanzi al Tribunale .

Occorre qui ribadire che l’eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (la cui proposizione è generalmente consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) può rilevare ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c., ma non può privare il giudice adito della potestà di esaminarla.

Tanto è vero che questi, in caso di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda (ai sensi dell’art. 164 c.p.c.), è munito non solo della potestà di conoscerla, ma financo della potestà di rilevarla per consentire alla parte di sanarla.

Ne consegue che, in conformità della richiesta della ricorrente, la sentenza impugnata deve essere cassata e deve essere affermata la competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere la controversia di cui alla narrativa che precede, in considerazione della natura e del contenuto delle contrapposte domande delle parti.

3. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo: ciò che esime dalla verifica se il potere del giudice - che è, in ogni caso, temporalmente limitato solo nel momento del rilievo della questione e non quanto alla sua successiva decisione - si a stato esercitato alla prima occasione utile, una volta instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

4. Le spese del presente regolamento di competenza possono essere compensate tra le parti.

Trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all’ 11 dicembre 2014, si applica l’art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione vigente (come modificato dall’art. 13 comma 1 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, applicabile dal 30 giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione), che pone il principio della compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, non solo in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ma anche (a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) nel caso in sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Orbene, nel caso di specie, le spese vengono compensate: sia in considerazione della novità della questione, atteso che l’ordinanza n. 30581/2024 di questa Corte -che ne ha chiarito i termini, risolvendola - è sopravvenuta all’introduzione del regolamento di competenza in esame; sia perché comunque il fatto che detta ordinanza n. 30581/2024 è sopravvenuta all’introduzione del regolamento costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione.

Al riguardo non può essere accolta la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione di diritto, sopra indicata, formulata in memoria dalla ricorrente sul presupposto di un evidente contrasto tra sentenze di questa Corte, che hanno dato alla questione risposta positiva (al riguardo, la ricorrente richiama Cass. n. 3422/71, n. 5373/03, n. 17351/10 e n. 18503/14), e le più recenti ordinanze, sempre di questa Corte, che alla questione avrebbero dato risposta negativa (al riguardo la ricorrente richiama le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25 e n. 5774/25).

Invero, come è stato precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 13759/2025), In tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell’art. 374 comma 2 c.p.c., il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedente seguito .

P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3727/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -resistente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 11512/2023 depositata il 17/01/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] con atto di pignoramento di crediti presso terzi, poi iscritto a RGE con il n. 19708/2011, notificato il 21.04.2011, agiva in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la somma di € 2.651,89 in forza della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 13.06.2003 RGE 9399/2003. [OSCURATO:SOCIETA] detta esecuzione la banca esecutata proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in sede cautelare , sospendeva la procedura esecutiva e fissava termine per l’instaurazione del giudizio di merito. Instaurato il giudizio di merito, il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 4110/2015 accoglieva l’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] detta sentenza la Tralicci proponeva appello dinanzi il Tribunale di Roma che, con sentenza n. 13060/2018, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, così disponeva: «dichiara la sussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a procedere all’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] limitatamente alla somma richiesta nel precetto per interessi legali sulla somma capitale di €. 1.801,65 con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza». [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riassumeva la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 627 c.p.c. in ragione del credito rideterminato dal Tribunale di Roma. [OSCURATO:SOCIETA] la suddetta esecuzione (riassunta) con ricorso ex art.615 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. spiegava nuova opposizione, eccependo in compensazione un proprio maggiore credito di € 3.118,24, fondato su sentenza n. 17671/2019 di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con ordinanza del 14.04.2021, accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l’esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] introduceva il giudizio di merito dinnanzi il Tribunale di Roma (RG 35701/2021). Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contestando la domanda e spiegando, in via preliminare, eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito (Tribunale) in favore del Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 06.05.2022, accoglieva l’eccezione di incompetenza per valore, rimettendo il giudizio di merito dinanzi al Giudice di Pace di Roma. [OSCURATO:SOCIETA] detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza per regolamento necessario di competenza. Questa Corte, con ordinanza n. 2986/2023, annullava l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 383 co. 3 c.p.c. per difetto di litisconsorzio necessario coi terzi pignorati e rimetteva le parti dinnanzi al Tribunale di Roma, anche per le spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, l’esecutata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e i terzi pignorati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Banca d’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., riproponendo le difese in precedenza spiegate e chiedendo, pure, accertarsi l’esistenza di un controcredito. Incardinatosi il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 17 gennaio 2024, dichiarava la propria incompetenza per valore sulla controversia, appartenendo la stessa alla cognizione del giudice di pace e condannando la Tralicci al pagamento delle spese processuali (della fase e del giudizio di legittimità). 2. [OSCURATO:SOCIETA] tale ordinanza ha proposto ricorso la Tralicci, chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato memoria, senza rassegnare conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Banca d’Italia sono rimasti intimati. Per l’adunanza del 12 marzo 2025 il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria con la quale -dopo aver richiamato le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25, emesse ex art. 49 cod. proc. civ. da questa Corte - ha insistito nella declaratoria della competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere le opposizioni alle esecuzioni sovrapponibili alla presente, almeno in accoglimento del motivo secondo; ed ha insistito nella liquidazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, non essendovi prova della notifica nei confronti dei terzi pignorati. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale, rivedendo la propria posizione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato nuova memoria con la quale - dopo aver richiamatopure altre ordinanze emesse nelle more ex art. 49 cod. proc. civ. da questa Corte -ha insistito sulle già rassegnate conclusioni e, in particolare, sulla liquidazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario, dovendosi il criterio della soccombenza essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite;e, al riguardo , ha formulato istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite. La Corte si è riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] articola il ricorso in due motivi. 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità della pronuncia sulla competenza ex artt. 7, 10 e 35 c.p.c. , avendo il Tribunale determinato il valore della causa con riguardo all’importo precettato , omettendo di considerare che essa ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma aveva chiesto dichiararsi l’infondatezza dell’eccezione di compensazione, ex adverso svolta, nonché per far acclarare l’esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta «inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza». Sostiene l’impugnante la tardività della pronuncia di incompetenza per valore, siccome resa dopo la prima udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., limite fissato dall’art. 38 cod. proc. civ.. 2. Premesso che non rileva la verifica dell’effettiva trasmissione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, poiché questa Corte ha già a disposizione ogni elemento per decidere, il primo motivo è fondato. Occorre premettere che questa Corte, con ordinanza n. 30581/2024 -dopo aver ribadito il principio (già affermato da Cass. n. 37581/2021) per cui, ai fini di quanto previsto dall’art. 17 c.p.c., occorre far esclusivo riferimento alla somma precettata, senza neppure tener conto dell’aumento della metà ex art. 546 c.p.c., nel caso di pignoramento presso terzi -ha affermato che l’opposizione con la quale si chiede accertarsi l’intervenuta compensazione (legale o, in subordine, giudiziale) tra l’importo precettato e credito derivante da altro titolo esecutivo assurge ad eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa della creditrice intimante ed opposta. Ed ha precisato che il criterio di cui all’art. 17 c.p.c., che attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata, non disegna affatto un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. Occorre aggiungere che a tale principio si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., con specifico riferimento agli odierni ricorrenti, Cass. n. 918, n. 1058, n. 4678, n. 5774, n. 5797 e n. 7114/2025) Disattendendo il suddetto principio, il giudice di merito nella sentenza impugnata: -da un lato, ha ritenuto che l’eccezione di compensazione per € 3.118,24 (pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17671/2019), formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con l’opposizione alla esecuzione, non estende l’oggetto del processo e non vale a “spostare” la competenza (dal Giudice di Pace al Tribunale) ai sensi dell’art. 35 c.p.c. ; - dall’altro, ha ritenuto che la richiesta della esecutante opposta di accertamento del suo credito di importo maggiore rispetto a quello eccepito in compensazione dall’istituto bancario costituisca, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla banca esecutata, sicché neppure in questo caso ciò varrebbe a radicare la competenza dinanzi al Tribunale . Occorre qui ribadire che l’eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (la cui proposizione è generalmente consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) può rilevare ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c., ma non può privare il giudice adito della potestà di esaminarla. Tanto è vero che questi, in caso di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda (ai sensi dell’art. 164 c.p.c.), è munito non solo della potestà di conoscerla, ma financo della potestà di rilevarla per consentire alla parte di sanarla. Ne consegue che, in conformità della richiesta della ricorrente, la sentenza impugnata deve essere cassata e deve essere affermata la competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere la controversia di cui alla narrativa che precede, in considerazione della natura e del contenuto delle contrapposte domande delle parti. 3. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo: ciò che esime dalla verifica se il potere del giudice - che è, in ogni caso, temporalmente limitato solo nel momento del rilievo della questione e non quanto alla sua successiva decisione - si a stato esercitato alla prima occasione utile, una volta instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. 4. Le spese del presente regolamento di competenza possono essere compensate tra le parti. Trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all’ 11 dicembre 2014, si applica l’art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione vigente (come modificato dall’art. 13 comma 1 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, applicabile dal 30 giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione), che pone il principio della compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, non solo in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ma anche (a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) nel caso in sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, nel caso di specie, le spese vengono compensate: sia in considerazione della novità della questione, atteso che l’ordinanza n. 30581/2024 di questa Corte -che ne ha chiarito i termini, risolvendola - è sopravvenuta all’introduzione del regolamento di competenza in esame; sia perché comunque il fatto che detta ordinanza n. 30581/2024 è sopravvenuta all’introduzione del regolamento costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione. Al riguardo non può essere accolta la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione di diritto, sopra indicata, formulata in memoria dalla ricorrente sul presupposto di un evidente contrasto tra sentenze di questa Corte, che hanno dato alla questione risposta positiva (al riguardo, la ricorrente richiama Cass. n. 3422/71, n. 5373/03, n. 17351/10 e n. 18503/14), e le più recenti ordinanze, sempre di questa Corte, che alla questione avrebbero dato risposta negativa (al riguardo la ricorrente richiama le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25 e n. 5774/25). Invero, come è stato precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 13759/2025), In tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell’art. 374 comma 2 c.p.c., il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedente seguito . P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale