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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 04346/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22931/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

BRESCIA n. 288/2019depositata il 21/ 01/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. la [OSCURATO:PERSONA] ricorreva con vari motivi contro l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Brescia per IMU degli anni 2012-2014.

La CTP di Brescia rigettava il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in appello alla CTR del Lombardia.

Quest'ultima confermava la decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi, il primo articolato su due punti.

Il Comune resisteva con controricorso;

2. con atto in data 14 settembre 2022 la ricorrente rinunciava al ricorso.

Il Comune sottoscriveva per accettazione anche in punto di compensazione di spese;

3. deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. a spese compensate;

4. non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. ex multis, Cass. 05/07/2022, n. 21182; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017); P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22931/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 288/2019depositata il 21/ 01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. la [OSCURATO:PERSONA] ricorreva con vari motivi contro l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Brescia per IMU degli anni 2012-2014. La CTP di Brescia rigettava il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in appello alla CTR del Lombardia. Quest'ultima confermava la decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi, il primo articolato su due punti. Il Comune resisteva con controricorso; 2. con atto in data 14 settembre 2022 la ricorrente rinunciava al ricorso. Il Comune sottoscriveva per accettazione anche in punto di compensazione di spese; 3. deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. a spese compensate; 4. non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. ex multis, Cass. 05/07/2022, n. 21182; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017); P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Roma nell
Sentenza Cassazione n. 04346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris