CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 18946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° Iolanda [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 7 luglio 2021, la Corte di appello di Taranto ha confermato, per quel che in questa sede rileva, la decisione di condanna del Tribunale di Taranto ad un anno di reclusione, previa riqualificazione del delitto di calunnia contestato in quello di simulazione di reato ex art. 367 cod. pen, analogamente a quanto contestato alla madre, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla madre, era stata inizialmente accusata di aver incolpato, pur sapendolo innocente, [OSCURATO:PERSONA], titolare di un Centro estetico, di essersi sostituito alla Ciaurro, apponendo la firma apocrifa di quest'ultima, per ottenere a nome della stessa un finanziamento dell'importo di euro 3.500 finalizzato all'esecuzione di un trattamento estetico in favore della Florio; la fattispecie è stata riqualificata in quella di simulazione di reato ai sensi dell'art.367 cod. pen. dal Tribunale di Taranto che ha ritenuto che la condotta era stata realizzata attraverso un duplice contributo: quello della Ciaurro, che presentava una querela il 27 novembre 2012 e quella della Florio che, sentita a sommarie informazioni in data 1 dicembre 2014 confermava le dichiarazioni rese in precedenza dalla madre che aveva dichiarato in denuncia che terze persone, apponendo firme false ed utilizzando documenti riconducibili alla Ciaurro si erano sostitute alla medesima per richiedere un finanziamento. La Corte di appello ha ritenuto che fosse stata la Florio a richiedere il finanziamento per poter effettuare il trattamento estetico e non, come asserito dalle imputate, un soggetto estraneo che avrebbe operato una sostituzione di persona. Sono state ritenute prive di rilievo le censure della ricorrente in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dalla stessa rese ai Carabinieri, essendo stata la ricorrente ascoltata in qualità di persona informata sui fatti e non quale persona sottoposta alle indagini. Secondo la Corte territoriale, infatti, nel momento in cui la Florio veniva ascoltata dai Carabinieri, non erano presenti indizi di reità a carico della stessa. La sentenza ha escluso il concorso della Florio nella condotta della Ciaurro, ritenendo integrato un autonomo e distinto reato da parte della ricorrente - seppur convergente con quello della madre - e non ha ritenuto necessarie, ai fini all'art.367 cod. pen., le dichiarazioni contenute in una formale denuncia, in quanto sufficiente al fine della consumazione qualsiasi rappresentazione di un falso reato, tra cui anche le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso dell'assunzione di sommarie informazioni, purché la falsa rappresentazione sia fornita in termini idonei a provocare l'avvio di indagini a carico dell'incolpato. 2. [OSCURATO:PERSONA]°, a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello deducendo i due motivi di seguito esposti. 2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale con riferimento all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Si censura la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha escluso che la ricorrente dovesse essere sentita dai Carabinieri, non già come persona informata sui fatti, ma come persona sottoposta alle indagini; inosservanza di disposizioni processuali, che rendeva inutilizzabili le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria ex art. 63 cod. proc. pen. ai fini della ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 367 cod. pen.Risulterebbe illogica la parte della motivazione in cui la Corte di merito ha affermato che, al momento in cui la Fiori° è stata sentita a sommarie informazioni non aveva alcun motivo per mentire onde proteggersi da eventuali accuse; evenienza erronea in quanto qualora avesse ammesso di aver beneficiato del finanziamento, avrebbe di fatto ammesso di essere responsabile di condotte penalmente rilevanti, quali il concorso in truffa o il riciclaggio. 2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla riconducibilità della condotta della Florio al delitto di cui all'art. 367 cod. pen. La ricorrente osserva come la mera negazione della circostanza di aver richiesto un finanziamento - e, dunque, la dichiarazione della propria estraneità alla vicenda - non fosse condotta sufficiente per ritenere integrato il delitto di simulazione che implica che le dichiarazioni siano tali da provocare il sospetto della commissione di un illecito penale da parte del soggetto falsamente incolpato. La dichiarazione della Florio non aveva riguardato fatti estranei a quelli in ordine ai quali era stata sentita, ma fatti rispetto ai quali era stata chiamata a rispondere e che le sono stati addebitati a titolo di concorso nella simulazione di reato posta in essere dalla Ciaurro, con violazione, dunque, del principio del nemo tenetur se detegere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto generico, declinato in fatto e reiterativo di censure a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta, è inammissibile. 2. Quanto alla censura a mente della quale la ricorrente avrebbe dovuto essere ascoltata quale persona indagata e non come persona informata dei fatti, corretta risulta la motivazione della Corte di merito che ha precisato come, nel momento in cui la Florio era stata sentita a sommarie informazioni, (ambito di indagine diretto ad accertare responsabilità da parte di terzi che avrebbero falsificato la firma della madre richiedente un finanziamento finalizzato allo svolgimento di trattamenti estetici in favore della stessa Florio), non vi fossero elementi per ritenere esistente un coinvolgimento della ricorrente che, sino a quel momento, emergeva avesse solo usufruito del finanziamento, evenienza oggettivamente neutra e penalmente irrilevante. Sotto altro profilo, manifestamente infondata risulta la deduzione, che attinge al precluso merito della vicenda, facendo diretto riferimento al contenuto degli atti processuali, secondo cui la Florio sarebbe stata sentita dagli inquirenti dopo aver già sentito il responsabile del Centro di massaggi che aveva compilato la pratica del finanziamento; proprio la preliminare denuncia della madre della Florio, avvenuta due anni prima, necessitava di un approfondito accertamento, teso a verificare un eventuale utilizzo fraudolento da parte di terzi dei documenti per accedere al finanziamento, oggetto di denuncia della Ciaurro avvenuta il 27 novembre 2012. I citati elementi, analizzati con motivazione logica e completa, hanno portato i Giudici di merito a ritenere che nel momento in cui le indagini erano focalizzate alla ricerca del soggetto responsabile della richiesta di finanziamento effettuata per mezzo della sostituzione di persona e tramite l'utilizzo dei documenti della Ciaurro, la ricorrente non fosse sospettata, non potendosi, invero, escludere che terzi (compreso lo stesso responsabile del Centro estetico) avessero lucrato della richiesta di finanziamento, solo fittiziamente ricondotto alla Ciaurro. Ed invero, il Collegio intende dare continuità al principio di diritto secondo cui, la denuncia all'Autorità nella quale si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento; inoltre, le affermazioni ivi contenute devono essere valutate nel loro complesso ed interamente utilizzabili ai fini della prova degli elementi costitutivi del delitto di simulazione di reato ex art. 367 cod. pen., non rilevando, nel caso di specie, il richiamo al disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. che sanziona con l'inutilizzabilità le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge (Sez. 5, Sentenza n. 45291 del 23/06/2005, Vattese, Rv. 232719). Come messo in risalto dai Giudici di merito, il divieto di utilizzazione dibattimentale per le dichiarazioni spontanee rese dall'indagata alla polizia giudiziaria opera solo riguardo ad affermazioni che attengano al fatto già posto ad oggetto delle indagini, e dunque non sussiste per procedimenti concernenti altri illeciti (Sez. 6, Sentenza n. 10089 del 15/02/2005, Dragna, Rv. 231838). Proprio le indagini tese ad individuare l'autore dei fatti denunciati dalla Ciaurro richiedevano l'assunzione di sommarie informazioni nei confronti della figlia, affinché si potesse meglio comprendere il contenuto della denuncia della madre e l'identificazione di persone responsabili del reato denunciato. Il doveroso atto di indagine non era, pertanto, finalizzato ad accertare responsabilità in capo alla Florio, ma ad individuare i soggetti terzi che, secondo la denuncia presentata dalla madre, avevano usufruito del finanziamento a sua insaputa. 3. Con il secondo motivo la ricorrente, insistendo sulla valenza auto- indiziante delle dichiarazioni rese in occasione dell'assunzione a sommarie informazioni ad opera della polizia giudiziaria, esclude che la mera negazione di aver avuto accesso al finanziamento e di avere usufruito del trattamento estetico, integrerebbe la condotta simulatoria di cui all'art. 367 cod. pen.. Ed invero, esclusa, per le ragioni sopra esposte, l'esistenza di indagini a carico della Florio al momento delle dichiarazioni rese (momento in cui si tentava di scoprire chi fosse il soggetto artefice del delitto di sostituzione di persona), la Corte territoriale ha rilevato come proprio dette affermazioni, saldandosi con le prime risalenti a due anni prima, erano tese a confermare la denuncia simulata. La ricorrente introduce in sede di legittimità, attraverso una lettura del compendio indiziario effettuato ex post ed una parcellizzata valutazione della complessiva condotta, una descrizione del quadro di merito riduttivo e al contempo alternativo rispetto ai fatti unitariamente apprezzati. Partendo dall'erroneo presupposto secondo cui, al momento delle dichiarazioni rese la Florio non fosse a conoscenza della prima denuncia presentata dalla madre il 27 novembre 2012 (la Corte di merito ha escluso che fosse stato provato il concorso previo accordo tra madre e figlia al momento della prima denuncia della Ciaurro, ma non anche che al momento delle sommarie informazioni rese dalla ricorrente costei non fosse a conoscenza della denuncia presentata dalla madre, aspetto non sottoposto a censura), omette di assegnare la giusta rilevanza alla circostanza che l'assunzione a sommarie informazioni era atto di indagine necessario per approfondire il contenuto dell'originaria denuncia con cui la madre aveva prospettato la esistenza del reato di sostituzione di persona che, in sua vece si sarebbero resi autori della richiesta di finanziamento all'insaputa della Ciaurro. È, pertanto, evidente come solo valutando i due atti nella loro unitaria valenza (circostanza che non implica il necessario previo concorso all'atto della prima denuncia), la Corte di merito è pervenuta ad assegnare alle dichiarazioni menzognere della ricorrente, con motivazione logica e completa, una valenza positiva che la difesa, attraverso una ricostruzione parziale ed atomistica delle condotte, tenta di disarticolare, proponendo un'interpretazione alternativa dei dati processuali, operazione preclusa in sede di legittimità. In tal senso depone consolidato principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv. 264441). 4. Da quanto sopra discende l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e d