CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 19 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Patti il 7 febbraio 2020 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato la pena, sostituendola con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), i cui presupposti nel caso di specie si rinverrebbero nell'età dell'imputato, nella sua incensuratezza e nella determinazione di una pena contenuta nei minimi edittali. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagine 2 e 3), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulla condotta artificiosa dell'imputato funzionale ad impedire la verifica del tasso alcolemico: costui infatti, nonostante otto tentativi in sequenza e con l'uso di strumenti diversi, non riusciva ad attivare l'apparecchio in quanto soffiava all'esterno del boccaglio. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec