CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi e del ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 03/05/2022, decidendo in merito agli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito della rinuncia da parte dei ricorrenti a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, ha ridotto le pene inflitte con condanna di: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni cinque, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 1800,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni tre di reclusione ed euro 1200,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa per i reati agli stessi rispettivamente ascritti (capo 1) per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] artt. 110, 81, 644, comma primo e quinto, n. 3 e 4 cod. pen., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; capo 2) per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], artt. 81 cpv. cod. pen., artt. 110, 629 comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1 e 3, art. 56, 629 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen.; capo 3) per tutti artt. 81,110,56,629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3, cod. pen. , art. 416-bis 1 cod. pen.). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Striano. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e/o manifestamente illogica in relazione al disposto di cui all'art. 114 cod. pen. con vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla trascrizione della conversazione telefonica n. 3308 del 15701/2020 e al verbale di sit di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonostante lo specifico motivo di appello proposto, la Corte di appello ha omesso di considerare adeguatamente l'inquadramento giuridico del fatto storico riferibile allo Striano presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sia quanto alla possibile ricorrenza di una connivenza non punibile, che quanto alla qualificazione dell'opera prestata dall'odierno imputato quale ipotesi integrante minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato; ciò nonostante quanto al motivo sub 5) era stata del tutto omessa la considerazione già evidenziata dal giudice di primo grado quanto al contributo inferiore e alla mancanza di partecipazione attiva da parte dello Striano alla discussione con [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto non può essere condivisa la valutazione della Corte di appello che descriveva la condotta chiarendo la finalità volta a realizzare un maggior effetto intimidatorio; ricorre un mero rinvio per relationem alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], mentre la telefonata è un mero resoconto che lo Striano fa a Tibello del colloquio intercorso unicamente fra Rinaldi e lo Scudo; la contraddittorietà della motivazione emerge dal manifesto travisamento della prova traendo da un dato certo elementi assolutamente incerti. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e/o manifestamente illogica in relazione al disposto di cui all'art. 69, comma secondo, cod. pen. ed art. 132 e 133 cod. pen. nel non aver concesso le circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti; la motivazione resa che richiama intensità del dolo, spiccata capacità a delinquere, termini delle pattuizioni usurarie, contesto nel quale i fatti sono inseriti e il lungo arco di durata della condotta non è adeguata e confligge con la posizione dello Striano che non è coinvolto nel prestito, ha partecipato passivamente ad un solo incontro, è soggetto incensurato; ricorre inoltre contraddittorietà se solo si tenga conto del richiamo della motivazione alla volontà di riconoscere il torto causato, all'avvio di un percorso di ripensamento critico dell'accaduto, anche mediante la rinuncia ad alcuni motivi di impugnazione. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e/o contraddittoria in relazione all'art. 62, n. 6 cod. pen. e decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 26/06/2018; la Corte di appello ha errato nel non concedere l'attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno, tenuto conto del prestito richiesto e della restituzione solo parziale dello stesso da parte del Gallo; l'offerta reale di complessivi diecimila euro doveva essere ritenuta adeguata considerato che il Gallo aveva di fatto trattenuto una quota mai restituita di sedicimila euro. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, perché mancante o manifestamente illogica, in relazione all'art. 56 cod. pen.; la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere la ricorrenza di ipotesi tentata, o comunque la mancanza di indicazioni in merito alla pena base applicata allo Striano; manca la possibilità di valutare i criteri logici seguiti nell'individuazione della pena base; non è stato valorizzato il comportamento processuale in primo grado (risarcimento del danno) e in secondo grado (rinuncia ai motivi). 4. Ricorso Tibello. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza con conseguente violazione dell'art. 69, comma 2„ 132, 133 cod. pen.; la motivazione resa che richiama intensità del dolo, spiccata capacità a delinquere, termini delle pattuizioni usurarie, contesto nel quale i fatti sono inseriti e il lungo arco di durata della condotta non è adeguata e confligge con la posizione del Tibello che è soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, ha contribuito ad offrire un adeguato risarcimento del danno, con corretto comportamento processuale accedendo prima al rito abbreviato e poi rinunciando ai motivi sulla responsabilità. Ricorre, inoltre, contraddittorietà se solo si tenga conto del richiamo della motivazione alla volontà di riconoscere il torto causato, all'avvio di un percorso di ripensamento critico dell'accaduto, anche mediante la rinuncia ad alcuni motivi di impugnazione; non si è tenuto conto dell'incensuratezza del Tibello 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato come terzo, è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e/o contraddittoria in relazione all'art. 62, n. 6 cod. pen. e decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 26/06/2018; la Corte di appello ha errato nel non concedere l'attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno, tenuto conto del prestito richiesto e della restituzione solo parziale dello stesso da parte del Gallo; l'offerta reale di complessivi diecimila euro doveva essere ritenuta adeguata considerato che il Gallo aveva di fatto trattenuto una quota mai restituita di sedicimila euro. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato come quarto, è stata dedotta violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, perché mancante o manifestamente illogica, in relazione all'art. 56 cod. pen.; la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere la ricorrenza di ipotesi tentata, o comunque la mancanza di indicazioni in merito alla pena base applicata allo Striano; manca la possibilità di valutare i criteri logici seguiti nell'individuazione della pena base; non è stato valorizzato il comportamento processuale in primo grado (risarcimento del danno) e in secondo grado (rinuncia ai motivi). 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle aggravanti di cui all'art. 644, n. 3 e 4, cod. pen.; non avendo la difesa rinunciato ai motivi sul trattamento sanzionatorio, poteva essere effettivamente contestata la ricorrenza delle circostanze aggravanti; non è mai stato contestato il fatto storico, ma si era esplicitamente contestata la ricorrenza delle aggravanti in questione, mancando qualsiasi prova sia in ordine allo stato di bisogno e che quanto allo svolgimento di attività imprenditoriale (in tal senso le dichiarazioni informali del 19/10/2019 rese dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di voler sostenere con il prestito la carriera neo melodica del figlio Giacomo). 5.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 6 del cod. pen.; 4 g nonostante lo specifico motivo di gravame e la realizzazione di offerta reale ben prima della scelta del rito abbreviato il giudice non ha ritenuto la ricorrenza dell'attenuante in questione, ritenendo in mancanza di adeguata motivazione non congrua la somma offerta a titolo risarcitorio, senza tener conto del ravvedimento dei ricorrenti e non valutando il solo danno penale causato dal reato; non è stato considerato il comportamento complessivamente tenuto dai ricorrenti. 6. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti e manifestamente infondati, attesa la rinuncia ai motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e, dunque, alla "misura" della pena, da parte di tutti i ricorrenti 1.1. In tal senso deve essere richiamato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (da ultimo tra le molte Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Vella, Rv. 282413-01). 1.2. Ciò posto, occorre inoltre ricordare che, proprio in considerazione della tipologia di motivi introdotti da tutti i ricorrenti, questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).2. Ricorso Striano. 2.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito. Come emerge dalla stessa articolazione della doglianza, con la quale si lamenta l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 114, oltre che vizio della motivazione riferito all'omessa adeguata considerazione dell'inquadramento giuridico del fatto storico riferibile allo Striano, ad essere contestata non è la misura della pena nella sua oggettiva portata, ma la valutazione della condotta, il suo inquadramento giuridico, l'illogica considerazione delle captazioni e delle prove acquisite al fine di ricostruire il comportamento oggetto di contestazione. Devono conseguentemente essere richiamati i principi già evidenziati al punto 1.1. e 1.2., in presenza di una ampia e congrua motivazione della Corte in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi di fatto il ricorrente limitato a proporre una lettura alternativa del merito, comunque, non consentita in questa sede, in presenza di logica ed articolata motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 10 ove viene evidenziato come il contributo dello Striano non possa affatto essere ritenuto marginale, tenuto conto dell'esito delle captazioni e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]). Nella determinazione del regime sanzionatorio, anche in correlazione alla previsione di cui all'art. 114 cod. pen., la Corte di appello rende una logica motivazione, del tutto priva di aporie a fronte di un motivo reiterativo, che non si confronta con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado in assenza di qualsivoglia travisamento della prova. 2.2. Gli stessi argomenti devono essere spesi in relazione al secondo motivo di ricorso, con il quale è stato censurato il regime di equivalenza concesso quanto alle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso il ricorrente, nell'allegare e richiamare una serie di elementi concreti, relativamente ai fatti contestati, non fa altro che introdurre una propria alternativa lettura del merito non consentita in questa sede, tenuto conto anche della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione dei soli motivi relativi al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha persuasivamente richiamato e condiviso il percorso argomentativo del giudice di primo grado, attesa la gravità della condotta posta in essere, nel discostarsi dalla pena e base e nel non ritenere concedibili le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, descrivendo compiutamente la particolare gravità dei comportamenti posti in essere, la conseguente ed evidente particolare intensità del dolo, la portata delle pattuizioni usurarie, il contesto di riferimento e la durata dei rapporti e richieste di denaro. Con tale ampia argomentazione, puntuale e persuasiva, il ricorrente non si confronta, limitandosi in modo aspecifico a reiterare le argomentazioni già oggetto di motivo di appello, appunto motivatamente disatteso. Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 2.3. Anche il terzo motivo di ricorso di presenta del tutto reiterativo nel riproporre il tema della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Come emerge dalla stessa articolazione del ricorso, a parere della difesa, la Corte di appello avrebbe errato nel non riconoscere la predetta attenuante. Il ricorrente tuttavia non si confronta con la motivazione argomentata e persuasiva della Corte di appello e si limita a reiterare gli stessi argomenti già introdotti con l'atto di appello e motivatamente disattesi, con specifico richiamo all'inadeguatezza della somma offerta, tenuto conto della portata degli interessi conseguenti alla pattuizione usuraria (si è precisato inoltre che sarebbe riduttivo valutare il danno patito dalla persona offesa in relazione al solo ammontare degli interessi). Con tali ampie argomentazioni (pag.7) il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a proporre una propria alternativa lettura non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). 2.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato perché generico ed aspecifico. Il ricorrente lamenta una mancanza di indicazioni in ordine alla pena base applicata e così la mancata comprensione della diminuente operata per l'art.56 cod. pen., che avrebbe certamente però dovuto essere diversa, attesa la condotta processuale del ricorrente in primo grado (avendo lo stesso proposto una somma in pagamento a titolo di risarcimento del danno) e in secondo grado (avendo rinunciato ai motivi di appello). Gli elementi in tal senso proposti si appalesano nella loro assoluta genericità, mancando ancora una volta non solo il confronto con la motivazione della Corte di appello, ma anche un'effettiva indicazione del punto della decisione in relazione al quale sarebbe possibile riscontrare una inosservanza o erronea applicazione della previsione di cui all'art. 7 56 cod. pen. Infine, occorre considerare che il ricorrente richiama degli elementi del tutto eccentrici nel richiedere una diversa applicazione della previsione sul tentativo, quale la scelta processuale personale di rinunciare ai motivi di appello o ancora una proposta, tra l'altro non ritenuta congrua dal giudice di primo e di secondo grado, di risarcimento del danno. Il motivo, dunque, si presenta del tutto aspecifico. Va ricordato che la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). 3. Ricorso Tibello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi di ricorso sostanzialmente sovrapponibili al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso dello Striano (come emerge all'evidenza anche dall'erronea numerazione degli stessi). 3.1. Con il primo motivo di ricorso il Tibello ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, attesa l'incensuratezza dell'imputato e l'offerta di risarcimento del danno. Il ricorrente, nell'allegare e richiamare una serie di elementi concreti, relativamente ai fatti contestati, non fa altro che introdurre una propria alternativa lettura del merito non consentita in questa sede, tenuto conto anche della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione dei soli motivi relativi al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha persuasivamente richiamato e condiviso il percorso argomentativo del giudice di primo grado, attesa la gravità della condotta posta in essere, nel discostarsi dalla pena e base e nel non ritenere concedibili le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, descrivendo compiutamente la particolare gravità dei comportamenti posti in essere, la conseguente ed evidente particolare intensità del dolo, la portata delle pattuizioni usurarie, il contesto di riferimento e la durata dei rapporti e richieste di denaro. Con tale ampia argomentazione, puntuale e persuasiva, il ricorrente non si confronta, limitandosi in modo aspecifico a reiterare le argomentazioni già oggetto di motivo di appello, appunto motivatamente disatteso. Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità 4i„ delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso di presenta del tutto reiterativo nel riproporre il tema della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Come emerge dalla stessa articolazione del ricorso, a parere della difesa, la Corte di appello avrebbe errato nel non riconoscere la predetta attenuante. Il ricorrente tuttavia non si confronta con la motivazione argomentata e persuasiva della Corte di appello e si limita a reiterare gli stessi argomenti già introdotti con l'atto di appello e motivatamente disattesi, con specifico richiamo all'inadeguatezza della somma offerta, tenuto conto della portata degli interessi conseguenti alla pattuizione usuraria, precisando inoltre che sarebbe riduttivo valutare il danno patito dalla persona offesa in relazione al solo ammontare degli interessi. Con tali ampie argomentazioni (pag.7) il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a proporre una propria alternativa lettura non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). 3.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché generico ed aspecifico. Il ricorrente lamenta genericamente una mancanza di indicazioni in ordine alla pena base applicata e così la mancata comprensione della diminuente operata per l'art. 56 cod. pen., che avrebbe certamente però dovuto essere diversa attesa la condotta processuale del ricorrente in primo grado (avendo lo stesso proposto una somma in pagamento a titolo di risarcimento del danno) e in secondo grado (avendo rinunciato ai motivi di appello). Gli elementi in tal senso proposti si appalesano nella loro assoluta genericità, mancando ancora una volta non solo il confronto con la motivazione della Corte di appello, ma anche un'effettiva indicazione del punto della decisione in relazione al quale sarebbe possibile riscontrare una inosservanza o erronea applicazione della previsione di cui all'art. 56 cod. pen. Infine il ricorrente richiama degli elementi del tutto eccentrici nel richiedere una diversa applicazione della previsione sul tentativo, quale la scelta processuale personale di rinunciare ai motivi di appello o ancora una proposta, tra 9 gt l'altro non ritenuta congrua dal giudice di primo e di secondo grado, di risarcimento del danno. Il motivo, dunque, si presenta del tutto aspecifico. Va ricordato che la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01). 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito. Il ricorrente non si confronta sul punto con la motivazione della Corte di appello che ha correttamente applicato il principio di diritto di cui al punto 1.1. secondo il quale la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio. Occorre, comunque, considerare come in concreto il giudice di primo grado, nel considerare la condotta oggetto di contestazione anche con riferimento alle predette aggravanti, abbia correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale in tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività (Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548-01; Sez. 2, n. 31803 del 04707/2018, Cannatà, Rv. 273242-01). 4.1. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il tema proposto è omologo a quello introdotto anche dallo Striano e dal Tibello quanto alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Il ricorrente richiama un elemento eccentrico (il ravvedimento del ricorrente) rispetto alla persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha logicamente disatteso l'identico motivo di appello quanto alla mancata concessione della attenuante in questione. Il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della Corte di appello (con specifico richiamo all'inadeguatezza della somma offerta, tenuto conto della portata degli interessi conseguenti alla pattuizione usuraria, precisando inoltre che sarebbe riduttivo valutare il danno patito dalla persona offesa in relazione al solo ammontare degli interessi), limitandosi a reiterare le stesse argomentazioni introdotte con l'atto di appello e proponendo, sul punto, una propria lettura alternativa non consentita in questa sede. Nella complessiva valutazione della pena e delle sue componenti non ricorre dunque alcun arbitrio od illogicità di ragionamento. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti a