CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31545/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X7CEH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, dagli atti risulta che le banconote, una volta sequestrate, sono state trasmesse al pubblico ministero e dunque depositate a norma dell'art. 82 disp. att. c.p.p., nonché custodite nel luogo di deposito. Deve allora ricordarsi che, ai sensi dell'art. 431 comma 1 lett. h) c.p.p., le suddette banconote non necessariamente dovevano essere allegate al fascicolo del dibattimento, potendo il corpo del reato rimanere custodito altrove quando per la sua natura ciò si riveli opportuno (Sez. 1, n. 14594 del 16/11/1999, Marcia, Rv. 216130), come avvenuto nel caso di specie. Ciò non comporta, ovviamente, che all'imputato sia impedito di prendere visione del corpo del reato, potendo egli accedere in qualunque momento allo stesso e chiedere al giudice di visionario in udienza nel corso del dibattimento; non di meno deve rilevarsi come non risulti però dagli atti che l'imputato abbia mai avanzato una richiesta in tal senso, né tantomeno che gli sia stata in qualche momento rifiutato l'accesso al corpo del reato, talché non la lesione dei diritto di difesa eccepita dal ricorrente non sussiste. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis