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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02894/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, decidendo con le forme del rito abbreviato confermava la condanna (a) di entrambi i ricorrenti per due rapine (una consumata in concorso e l'altra imputata solo alla [OSCURATO:PERSONA]); (b) della sola [OSCURATO:PERSONA] per due rapine (una tentata e l'altra consumata) e per una estorsione tentata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati che:

2.1. nell'interesse di entrambi i ricorrenti deduceva che il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari - utilizzato nel giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato - sarebbe inutilizzabile in quanto non era stata apposta la firma dei riconoscenti a fianco delle immagini dei riconosciuti.

2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una "prova atipica", la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 - dep. 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27554801).

La natura di prova atipica della ricognizione fotografica esclude che la stessa debba rispettare lo statuto processuale della prova tipica, ovvero dell'individuazione di persona o della ricognizione (contra risalente ed isolata: Sez. 5, n. 1858 del 26/11/1998 - dep. 12/02/1999, Makraoui D, Rv. 212467).Più precisamente si è chiarito che l'individuazione di un soggetto è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020 Signorelli, Rv. 279437, Sez.

F, Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv. 277471; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Jonovic, Rv. 258173).

Se il valore probatorio della dichiarazione ricognitiva effettuata attraverso la somministrazione di immagini deriva dalla attendibilità della prova testimoniale, la circostanza che non sia stata apposta accanto alle foto dei riconosciuti la firma dei riconoscenti priva di rilievo: come rilevato dalla Corte di appello non esiste alcuna norma che impone tale incombente; a ciò si aggiunge che l'identità delle persone che avevano effettuato il riconoscimento - come anche quella dei soggetti riconosciuti - risultavano con certezza dalle annotazioni di polizia riversate in atti oltre che dal verbale di ricognizione fotografica (pag. 10 della sentenza impugnata).2.2.

Nell'interesse della sola [OSCURATO:PERSONA] si deduceva (a) che la condotta qualificata come tentata estorsione avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie della violenza privata; (b) che anche la tentata rapina avrebbe dovuto essere qualificata come violenza privata tenuto conto che la vittima era solo stata "costretta" a recarsi presso uno sportello AtM, senza che dalla prove raccolte emergesse alcuna condotta coercitiva; (c) con riferimento alla rapina consumata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] mancherebbe il supporto probatorio alla conferma di responsabilità, essendo inutilizzabile il riconoscimento fotografico ed essendo apparente la motivazione in ordine alla qualificazione dei reato; (d) il trattamento sanzionatorio sarebbe stato determinato illegittimamente in quanto l'aumento per la continuazione sarebbe eccessivo, il riconoscimento della aggravante delle più persone riunite sarebbe illegittimo, come anche il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. e illegittimità il bilanciamento tra circostanze;

2.2.1. Si tratta di doglianze inammissibili in quanto "generiche", dato che si presentano meramente reiterative rispetto a quelle presentate con la prima impugnazione e non si confrontano con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata.

Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507).

Nel dettaglio: le contestazioni in ordine alla qualifica giuridica sono inammissibili in quanto ripropongono doglianze già disattese dalla sentenza impugnata, che ha confermato la ricostruzione del fatto effettuata dal Tribunale, rilevando la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati ed anche la chiara presenza di condotte coercitive (pag. 11 della sentenza impugnata).

Sono manifestamente infondate anche le censure nei confronti dell'accertamento di responsabilità fondate sulla illegittimità della ricognizione fotografica che, invece, come si è già rilevato, ha piena capacità dimostrativa.

Sono inammissibili anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio: sono state accuratamente motivate sia la scelta di non concedere l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. in ragione della durata e della gravità dell'aggressione, sia quella relativa all'aumento per la continuazione giustificato in ragione della necessità di applicare l'art. 81 comma 4 cod. pen. e della negativa personalità degli imputati (pag. 13 della sentenza impugnata).L'aggravante delle persone riunite è stata legittimamente riconosciuta dalla Corte di appello che ha seguito le indicazioni della Cassazione secondo la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2 - , Sentenza n. 33210 dei 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273520): compresenza che nel caso in esame risulta ampiamente provata (pag. 12 della sentenza impugnata).

Infine, le doglianze proposte nei confronti del bilanciamento delle circostanze sono manifestamente infondate in quanto non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).

2.3. Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA]: si deduceva (a) che sarebbe carente la motivazione in ordine alla responsabilità per la rapina dato che il ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo concreto alla stessa e le frasi a lui attribuite non avevano alcuna capacità intimidatoria; (b) che il trattamento sanzionatorio sarebbe stato determinato illegittimamente in quanto mancherebbe la motivazione sia in ordine al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite, he in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 114 e 62 n. 4) cod. pen. 2.3.1.

Anche tale ricorso è inammissibile perché si risolve nella reiterazione delle doglianze di merito già avanzate con la prima impugnazione e non si confronta con il tessuto argomentativo offerto dalla sentenza impugnata.

Contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale ribadiva la valutazione del Tribunale in ordine alla decisività del contributo del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13 della sentenza impugnata).

La motivazione è accurata e coerente con le indicazioni ermenueiche fornite dalla Cassazione anche con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. ed al bilanciamento tra circostanze.3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, decidendo con le forme del rito abbreviato confermava la condanna (a) di entrambi i ricorrenti per due rapine (una consumata in concorso e l'altra imputata solo alla [OSCURATO:PERSONA]); (b) della sola [OSCURATO:PERSONA] per due rapine (una tentata e l'altra consumata) e per una estorsione tentata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati che: 2.1. nell'interesse di entrambi i ricorrenti deduceva che il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari - utilizzato nel giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato - sarebbe inutilizzabile in quanto non era stata apposta la firma dei riconoscenti a fianco delle immagini dei riconosciuti. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una "prova atipica", la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 - dep. 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27554801). La natura di prova atipica della ricognizione fotografica esclude che la stessa debba rispettare lo statuto processuale della prova tipica, ovvero dell'individuazione di persona o della ricognizione (contra risalente ed isolata: Sez. 5, n. 1858 del 26/11/1998 - dep. 12/02/1999, Makraoui D, Rv. 212467).Più precisamente si è chiarito che l'individuazione di un soggetto è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020 Signorelli, Rv. 279437, Sez. F, Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv. 277471; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Jonovic, Rv. 258173). Se il valore probatorio della dichiarazione ricognitiva effettuata attraverso la somministrazione di immagini deriva dalla attendibilità della prova testimoniale, la circostanza che non sia stata apposta accanto alle foto dei riconosciuti la firma dei riconoscenti priva di rilievo: come rilevato dalla Corte di appello non esiste alcuna norma che impone tale incombente; a ciò si aggiunge che l'identità delle persone che avevano effettuato il riconoscimento - come anche quella dei soggetti riconosciuti - risultavano con certezza dalle annotazioni di polizia riversate in atti oltre che dal verbale di ricognizione fotografica (pag. 10 della sentenza impugnata).2.2. Nell'interesse della sola [OSCURATO:PERSONA] si deduceva (a) che la condotta qualificata come tentata estorsione avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie della violenza privata; (b) che anche la tentata rapina avrebbe dovuto essere qualificata come violenza privata tenuto conto che la vittima era solo stata "costretta" a recarsi presso uno sportello AtM, senza che dalla prove raccolte emergesse alcuna condotta coercitiva; (c) con riferimento alla rapina consumata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] mancherebbe il supporto probatorio alla conferma di responsabilità, essendo inutilizzabile il riconoscimento fotografico ed essendo apparente la motivazione in ordine alla qualificazione dei reato; (d) il trattamento sanzionatorio sarebbe stato determinato illegittimamente in quanto l'aumento per la continuazione sarebbe eccessivo, il riconoscimento della aggravante delle più persone riunite sarebbe illegittimo, come anche il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. e illegittimità il bilanciamento tra circostanze; 2.2.1. Si tratta di doglianze inammissibili in quanto "generiche", dato che si presentano meramente reiterative rispetto a quelle presentate con la prima impugnazione e non si confrontano con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507). Nel dettaglio: le contestazioni in ordine alla qualifica giuridica sono inammissibili in quanto ripropongono doglianze già disattese dalla sentenza impugnata, che ha confermato la ricostruzione del fatto effettuata dal Tribunale, rilevando la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati ed anche la chiara presenza di condotte coercitive (pag. 11 della sentenza impugnata). Sono manifestamente infondate anche le censure nei confronti dell'accertamento di responsabilità fondate sulla illegittimità della ricognizione fotografica che, invece, come si è già rilevato, ha piena capacità dimostrativa. Sono inammissibili anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio: sono state accuratamente motivate sia la scelta di non concedere l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. in ragione della durata e della gravità dell'aggressione, sia quella relativa all'aumento per la continuazione giustificato in ragione della necessità di applicare l'art. 81 comma 4 cod. pen. e della negativa personalità degli imputati (pag. 13 della sentenza impugnata).L'aggravante delle persone riunite è stata legittimamente riconosciuta dalla Corte di appello che ha seguito le indicazioni della Cassazione secondo la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2 - , Sentenza n. 33210 dei 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273520): compresenza che nel caso in esame risulta ampiamente provata (pag. 12 della sentenza impugnata). Infine, le doglianze proposte nei confronti del bilanciamento delle circostanze sono manifestamente infondate in quanto non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). 2.3. Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA]: si deduceva (a) che sarebbe carente la motivazione in ordine alla responsabilità per la rapina dato che il ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo concreto alla stessa e le frasi a lui attribuite non avevano alcuna capacità intimidatoria; (b) che il trattamento sanzionatorio sarebbe stato determinato illegittimamente in quanto mancherebbe la motivazione sia in ordine al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite, he in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 114 e 62 n. 4) cod. pen. 2.3.1. Anche tale ricorso è inammissibile perché si risolve nella reiterazione delle doglianze di merito già avanzate con la prima impugnazione e non si confronta con il tessuto argomentativo offerto dalla sentenza impugnata. Contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale ribadiva la valutazione del Tribunale in ordine alla decisività del contributo del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13 della sentenza impugnata). La motivazione è accurata e coerente con le indicazioni ermenueiche fornite dalla Cassazione anche con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. ed al bilanciamento tra circostanze.3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a m
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