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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 1985

Cassazione n. 04867/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1985, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 14/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni in I. 18/12/2020, n. 176, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 17/09/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 582, 585 cod. pen., 4

I. 110/1975, in Bologna il 26/02/2019, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data 29/04/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale eluso il motivo di gravame con cui si chiedeva la determinazione di una pena base più prossima al minimo edittale, considerato il notevole scostamento della pena in concreto individuata per il reato di lesione aggravata dall'uso di un'arma; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 2 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., non essendo stata concessa l'invocata circostanza attenuante, in conseguenza del travisamento delle immagini della telecamera di videosorveglianza, da cui si evince la dinamica del fatto, nonché dell'annotazione di P.G. riferita al filmato e delle dichiarazioni della persona offesa in data 05/09/2019, da cui risulta che la colluttazione era stata scatenata da quest'ultimo; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 99, comma quarto, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., alla luce della motivazione funzionale alla ritenuta corretta applicazione della recidiva ed all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, del tutto apodittica e di stile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Quanto al secondo motivo - il cui esame logicamente precede l'analisi dei motivi inerenti la determinazione della pena -, le argomentazioni su cui si fonda appaiono reiterative del gravame e versate in fatto, oltre che non autosufficienti nella misura in cui viene dedotto il travisamento della prova.

Peraltro, pur lamentando la contraddittorietà della motivazione circa la ricostruzione della vicenda, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, il ricorrente, in realtà, lamenta una decisione ritenuta erronea, in quanto fondata su di una valutazione non condivisa - e ritenuta asseritamente sbagliata - della ricostruzione del fatto come emergente dalle immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza.

In tal modo il ricorso investe direttamente il rapporto tra prova e decisione, aspetto del tutto estraneo al perimetro del giudizio di legittimità, centrato sul rapporto tra motivazione e decisione; in sostanza, le argomentazioni difensive si risolvono in una lettura alternativa delle prove, come tale inammissibile.In relazione all'esclusione della contestata recidiva, va osservato come già il primo giudice avesse fornito, sul punto, una motivazione del tutto esaustiva rilevando che, alla luce dei precedenti da cui l'imputato è gravato, per reati commessi con modalità violente, la condotta in esame manifesta una più accentuata pericolosità sociale, in quanto ulteriore espressione dell'indole violenta ed antisociale del prevenuto.

Tale motivazione è stata espressamente condivisa dalla Corte territoriale, nella misura in cui ha evidenziato la violenza caratterizzante la condotta ascritta al ricorrente e, come tale, appare del tutto immune dalle denunciate censure.

Parimenti congrua ed articolata appare l'estrinsecazione delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] non è stato ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Del tutto corretto appare il calcolo della pena.

Sul punto, peraltro, la Corte di merito ha evidenziato come i motivi di appello avessero fornito una lettura riduttiva della valenza criminale della condotta, conclusiva di un litigio svoltosi in strada e scaturito dalla condotta del'imputato, che aveva attinto la vittima con una coltellata al fianco, causando una lesione pari a giorni trenta, non avendo mani mostrato alcuna resipiscenza.

Trattasi, all'evidenza, di motivazione che giustifica più che adeguatamente la determinazione della pena base in misura più elevata rispetto al minimo edittale.

Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1985, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 14/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni in I. 18/12/2020, n. 176, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 17/09/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 582, 585 cod. pen., 4 I. 110/1975, in Bologna il 26/02/2019, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data 29/04/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale eluso il motivo di gravame con cui si chiedeva la determinazione di una pena base più prossima al minimo edittale, considerato il notevole scostamento della pena in concreto individuata per il reato di lesione aggravata dall'uso di un'arma; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 2 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., non essendo stata concessa l'invocata circostanza attenuante, in conseguenza del travisamento delle immagini della telecamera di videosorveglianza, da cui si evince la dinamica del fatto, nonché dell'annotazione di P.G. riferita al filmato e delle dichiarazioni della persona offesa in data 05/09/2019, da cui risulta che la colluttazione era stata scatenata da quest'ultimo; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 99, comma quarto, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., alla luce della motivazione funzionale alla ritenuta corretta applicazione della recidiva ed all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, del tutto apodittica e di stile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto al secondo motivo - il cui esame logicamente precede l'analisi dei motivi inerenti la determinazione della pena -, le argomentazioni su cui si fonda appaiono reiterative del gravame e versate in fatto, oltre che non autosufficienti nella misura in cui viene dedotto il travisamento della prova. Peraltro, pur lamentando la contraddittorietà della motivazione circa la ricostruzione della vicenda, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, il ricorrente, in realtà, lamenta una decisione ritenuta erronea, in quanto fondata su di una valutazione non condivisa - e ritenuta asseritamente sbagliata - della ricostruzione del fatto come emergente dalle immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza. In tal modo il ricorso investe direttamente il rapporto tra prova e decisione, aspetto del tutto estraneo al perimetro del giudizio di legittimità, centrato sul rapporto tra motivazione e decisione; in sostanza, le argomentazioni difensive si risolvono in una lettura alternativa delle prove, come tale inammissibile.In relazione all'esclusione della contestata recidiva, va osservato come già il primo giudice avesse fornito, sul punto, una motivazione del tutto esaustiva rilevando che, alla luce dei precedenti da cui l'imputato è gravato, per reati commessi con modalità violente, la condotta in esame manifesta una più accentuata pericolosità sociale, in quanto ulteriore espressione dell'indole violenta ed antisociale del prevenuto. Tale motivazione è stata espressamente condivisa dalla Corte territoriale, nella misura in cui ha evidenziato la violenza caratterizzante la condotta ascritta al ricorrente e, come tale, appare del tutto immune dalle denunciate censure. Parimenti congrua ed articolata appare l'estrinsecazione delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] non è stato ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Del tutto corretto appare il calcolo della pena. Sul punto, peraltro, la Corte di merito ha evidenziato come i motivi di appello avessero fornito una lettura riduttiva della valenza criminale della condotta, conclusiva di un litigio svoltosi in strada e scaturito dalla condotta del'imputato, che aveva attinto la vittima con una coltellata al fianco, causando una lesione pari a giorni trenta, non avendo mani mostrato alcuna resipiscenza. Trattasi, all'evidenza, di motivazione che giustifica più che adeguatamente la determinazione della pena base in misura più elevata rispetto al minimo edittale. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am