Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04102/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 30 settembre 2016, ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Ancona con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, gli imputati erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e C 20.000 di multa ciascuno.

2. Avverso la sentenza gli imputati, personalmente hanno proposto ricorsi per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale e sulla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi personali, ammissibili perché proposti prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., sono inammissibili.

4. E' inammissibile il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] contenute nell'interrogatorio svolto in sede di convalida dell'arresto alla presenza del difensore e pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, a nulla rilevando la circostanza che in precedenza erano state rese davanti alla PG in assenza di difensore essendo state poi confermate e richiamate nel corso dell'interrogatorio.

5. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], afferente all'affermazione della responsabilità è inammissibile perché diretto a richiedere un terzo grado di giudizio non consentito in questa sede.

Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la

I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ).

La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità sulla chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] e sulla articolata attività di indagine della PG, svolta anche attraverso strumenti tecnici, che riscontra pienamente il portato dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA], che non è neppure contestato sotto il profilo dell'attendibilità dai ricorrenti.

I ricorrenti, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propongono una rivisitazione del materiale probatorio.

6. Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la corte territoriale ha argomentato l'assenza di elementi positivi di valutazione.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato.

Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è totalmente generico, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] non allega di avere sottoposto gli elementi indicati al giudice di appello, sicchè anche questo motivo è generico. 4.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 30 settembre 2016, ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Ancona con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, gli imputati erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e C 20.000 di multa ciascuno. 2. Avverso la sentenza gli imputati, personalmente hanno proposto ricorsi per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale e sulla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi personali, ammissibili perché proposti prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., sono inammissibili. 4. E' inammissibile il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] contenute nell'interrogatorio svolto in sede di convalida dell'arresto alla presenza del difensore e pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, a nulla rilevando la circostanza che in precedenza erano state rese davanti alla PG in assenza di difensore essendo state poi confermate e richiamate nel corso dell'interrogatorio. 5. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], afferente all'affermazione della responsabilità è inammissibile perché diretto a richiedere un terzo grado di giudizio non consentito in questa sede. Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità sulla chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] e sulla articolata attività di indagine della PG, svolta anche attraverso strumenti tecnici, che riscontra pienamente il portato dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA], che non è neppure contestato sotto il profilo dell'attendibilità dai ricorrenti. I ricorrenti, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propongono una rivisitazione del materiale probatorio. 6. Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la corte territoriale ha argomentato l'assenza di elementi positivi di valutazione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è totalmente generico, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] non allega di avere sottoposto gli elementi indicati al giudice di appello, sicchè anche questo motivo è generico. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 04102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris