Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 723/2007
ECLI:EU:F:2007:116
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
28 giugno 2007
Causa F‑21/06
Joao da Silva
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e altri
«[OSCURATO:PERSONA] – Nomina nel grado – Posto di direttore pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004 – Modifica dello [OSCURATO:PERSONA] – Artt. 2 e 5, n. 5, dell’allegato XIII dello [OSCURATO:PERSONA] – Inquadramento nel grado in applicazione di nuove disposizioni meno favorevoli – Principio secondo cui ogni funzionario ha aspettative di carriera»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. da Silva chiede, in particolare, l’annullamento della
decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 maggio 2005, recante il suo inquadramento come direttore nel grado A*14, secondo scatto, il
suo inquadramento nel grado A*15, ai sensi delle disposizioni dell’avviso di posto vacante COM/R/8003/03, pubblicato in data
7 novembre 2003 (GU C 268 A, pag. 1), nonché la ricostruzione integrale della sua carriera con effetto retroattivo alla data
del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificati, ivi compreso il pagamento di interessi di mora.
Decisione:
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 maggio 2005, nella parte in cui dispone l’inquadramento del ricorrente in qualità di direttore
nel grado A*14, secondo scatto, è annullata. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le spese del ricorrente nonché le proprie. Il Consiglio,
interveniente, sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Assunzione – Applicazione dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, art. 29, n. 2; allegato XIII, art. 5, n. 5; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
In mancanza di disposizioni transitorie nel regolamento n. 723/2004, che modifica lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari e il regime applicabile
agli altri agenti, per determinare l’inquadramento nel grado e nello scatto di un funzionario nominato ad un posto superiore
dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, il 1° maggio 2004, in esito ad una procedura di assunzione indetta ai sensi
dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] prima di tale data, occorre ispirarsi alla soluzione accolta dal legislatore comunitario
all’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII dello [OSCURATO:PERSONA] per i casi di nomina ad un posto di direttore mediante promozione e prevedere,
quindi, un inquadramento nel «grado superiore successivo».
Infatti, la procedura di assunzione ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] può essere assimilata, qualora ne benefici
un funzionario o un agente in servizio attivo, a una promozione. La nomina, in un caso del genere, ad un posto superiore non
può essere considerata come una seconda assunzione in seno all’istituzione che abbia l’effetto di interrompere la carriera
del beneficiario, ma come un avanzamento di carriera, ed essa non può risolversi, senza violare il principio della aspettativa
di carriera di ogni funzionario in seno alla propria istituzione, così come tale principio è stato riportato nell’ambito dello
[OSCURATO:PERSONA], in una retrocessione di grado e di scatto e, conseguentemente, in una diminuzione di stipendio. Tale soluzione s’impone
tanto più che essa è conforme al dovere di sollecitudine che incombe all’amministrazione, il quale implica in particolare
che, quando decide a proposito della situazione di un funzionario, l’autorità competente prenda in considerazione il complesso
degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, tenga conto non solo dell’interesse del servizio,
ma anche di quello del funzionario di cui trattasi, in quanto un funzionario nominato ad un posto superiore in riconoscimento
dei suoi meriti personali ha un interesse legittimo, non in contrasto con le vigenti norme statutarie, a che la sua retribuzione
non sia diminuita.
(v. punti 63, 75, 76, 79 e 80)
Riferimento:
Corte: 13 dicembre 1984, cause riunite 20/83 e 21/83, Vlachos/Corte di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4149, punto 23); 29 giugno 1994,
causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3009, punto 38)
Tribunale di primo grado: 20 giugno 1990, causa T‑133/89, Burban/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑245, punto 27); 1° giugno 1999,
cause riunite T‑114/98 e T‑115/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑97 e II‑529, punto 32)
[OSCURATO:PERSONA]
DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)
28 giugno 2007 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] – Nomina nel grado – Posto di direttore pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004 – Modifica dello [OSCURATO:PERSONA] – Artt. 2 e 5, n. 5, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA] – Inquadramento nel grado in applicazione di nuove disposizioni meno favorevoli – Principio secondo cui ogni funzionario ha aspettative di carriera»
Nella causa F‑21/06,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,
Joao da Silva
, funzionario della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden
e L. Levi,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dai sigg. J. Currall, H. Kraemer e dalla sig.ra K. Herrmann, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato dalle sig.re M. [OSCURATO:PERSONA] e I. Sulce, in qualità di agenti,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. S. Boni, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ricorso pervenuto via fax alla cancelleria del Tribunale in data 2 marzo 2006 (con successivo deposito dell’originale
in data 6 marzo), il sig. da Silva chiede, in particolare:
– l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee 18 maggio 2005, nella parte in cui lo inquadra come
direttore nel grado A*14, secondo scatto,
– il suo inquadramento nel grado A*15, ai sensi delle disposizioni dell’avviso di posto vacante COM/R/8003/03, pubblicato in
data 7 novembre 2003 (GU C 268 A, pag. 1, in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»), nonché
– la ricostituzione integrale della sua carriera con effetto retroattivo alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto
così rettificati ivi compreso il pagamento di interessi di mora.
Contesto normativo
2
L’art. 29 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), nella versione applicabile fino
al 30 aprile 2004, prevedeva quanto segue:
«1. Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato:
a) le possibilità di promozione e di trasferimento all’interno dell’istituzione;
b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell’ambito dell’istituzione;
c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee,
bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell’allegato
III.
Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.
2. Per l’assunzione dei funzionari di grado A1 e A2, nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale
competenza, l’autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso».
3
Con il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723/2004, che modifica lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari delle Comunità
europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1), entrato in vigore in data 1° maggio
2004, è stata introdotta una nuova struttura di carriera.
4
Dal decimo ‘considerando’ di tale regolamento risulta quanto segue:
«È manifestamente necessario rafforzare il principio di un’evoluzione della carriera basata sul merito e stabilire un più
stretto legame tra prestazioni e remunerazione offrendo maggiori incentivi al conseguimento di buoni risultati; a tale fine
devono essere apportate modifiche strutturali al sistema delle carriere, garantendo al contempo l’equivalenza tra i profili
di carriera medi della nuova e della vecchia struttura, nel rispetto della tabella dell’organico e della disciplina di bilancio».
5
L’introduzione di tale nuova struttura di carriera è stata accompagnata da misure transitorie contenute nell’allegato XIII
allo [OSCURATO:PERSONA], come modificato dal regolamento n. 723/2004. L’art. 2, n. 1, di tale allegato prevede in particolare che, per
quanto riguarda i funzionari collocati in una delle posizioni di cui all’art. 35 dello [OSCURATO:PERSONA], i gradi A3/LA3 e A2 sono ridenominati
rispettivamente A*14 e A*15.
6
L’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA] è formulato come segue:
«Un funzionario di grado A3 in data 30 aprile 2004 se viene nominato direttore dopo tale data, è promosso al grado superiore
successivo, conformemente all’art. 7, paragrafo 5. L’ultima frase dell’art. 46 dello [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile.»
7
Ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], i funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente
al 1° maggio 2006 e assunti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006 sono inquadrati:
– se l’elenco è stato compilato per la categoria A*, B* o C*, nel grado pubblicato nel bando di concorso;
– se l’elenco è stato compilato per la categoria A, LA, B o C, in base alla tabella seguente:
Grado del concorso
Grado di assunzione
A8/LA8
A*5
A7/LA7 e A6/LA6
A*6
A5/LA5 e A4/LA4
A*9
A3/LA3
A*12
A2
A*14
A1
A*15
B5 e B4
B*3
B3 e B2
B*4
C5 e C4
C*1
C3 e C2
C*2
8
Il passaggio dalla tabella di retribuzione precedente a quella nuova forma l’oggetto dell’art. 7 dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA]
il quale, al n. 1, prevede, in particolare, che «[l]a ridenominazione dei gradi ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, non comporta
alcun cambiamento dello stipendio base mensile corrisposto ai funzionari».
9
Ai sensi dell’art. 19 dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA]:
«Se, durante il periodo transitorio compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2008, la retribuzione netta mensile di
un funzionario prima che sia applicato qualsiasi coefficiente correttore è inferiore alla retribuzione netta che egli avrebbe
percepito, nella stessa situazione personale, nel mese precedente il 1° maggio 2004, il funzionario in questione ha diritto
ad un’indennità compensativa pari alla differenza. Questa disposizione non si applica se la riduzione della retribuzione netta
è il risultato dell’adeguamento annuale delle retribuzioni ai sensi dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. Questa garanzia di reddito
netto non copre gli effetti del prelievo speciale, dell’evoluzione del tasso di contributo per la costituzione della pensione
o delle modifiche apportate alle disposizioni relative al trasferimento di una parte della retribuzione».
10
L’avviso di posto vacante per l’impiego di direttore di grado A2 della direzione «Tecnologie emergenti e infrastrutture, Applicazioni»
della direzione generale (DG) «Società dell’informazione», pubblicato il 7 novembre 2003, ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello
[OSCURATO:PERSONA] prevedeva, fra le condizioni di assunzione, che «[l]a retribuzione e le condizioni di lavoro sono quelle previste
per i funzionari di grado A2 delle Comunità europee». Il termine per l’invio delle candidature era fissato al 5 dicembre 2003.
Fatti all’origine della controversia
11
Il ricorrente entrava al servizio della [OSCURATO:PERSONA] in data 16 marzo 1991 in qualità di agente temporaneo di grado A4 e veniva
assegnato alla DG «Telecomunicazioni, industria dell’informazione e innovazione».
12
In data 16 marzo 1993, il ricorrente veniva nominato, sempre in qualità di agente temporaneo, capo dell’unità B3 «Comunicazioni
mobili», della stessa DG, allora denominata «Tecnologie e industrie dell’informazione e telecomunicazioni». Il 1° febbraio
1997, veniva promosso al grado A3, quarto scatto.
13
Con decisione 17 aprile 2002, il ricorrente veniva nominato funzionario in prova, con effetto dal 16 marzo 2002, e il suo
inquadramento veniva fissato al grado A3, sesto scatto. Egli conservava poi il posto occupato in qualità di capo unità. In
data 16 dicembre 2002, il ricorrente veniva nominato funzionario di ruolo.
14
Inoltre, veniva chiamato, a due riprese, ad occupare il posto di direttore facente funzione, in conformità dell’art. 7, n. 2,
dello [OSCURATO:PERSONA]: la prima volta, dal novembre 2002 al gennaio 2003 e, la seconda volta, dal 16 aprile al 16 settembre 2004.
15
In data 20 novembre 2003, il ricorrente si candidava per il posto vacante contemplato nel bando.
16
Il 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, il grado A3, settimo scatto, ricoperto dal ricorrente,
veniva rinominato A*14, settimo scatto.
17
Alla riunione del 7 luglio 2004, il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] attribuiva al ricorrente il posto di direttore contemplato
dall’avviso di posto vacante. Il punto 7.11 del verbale di tale riunione indicava che la data di entrata in vigore della decisione
sarebbe stata fissata successivamente.
18
In data 1° gennaio 2005, il ricorrente otteneva l’ottavo scatto del grado A*14.
19
Con lettera 11 gennaio 2005, la sig.ra S., direttrice della direzione «Personale e carriera» della DG «Personale e amministrazione»,
informava il ricorrente delle difficoltà incontrate dall’amministrazione per determinare il suo inquadramento, che avevano
indotto quest’ultima a rivolgersi, in data 25 ottobre 2004, al servizio giuridico, del cui parere era ancora in attesa.
20
Con lettera 21 febbraio 2005, indirizzata al direttore generale della DG «Personale e amministrazione», il ricorrente manifestava
il proprio stupore circa il ritardo nell’adozione della decisione formale riguardante la sua nomina al posto di direttore,
nei termini seguenti:
«Tale mancata decisione nei miei riguardi è tanto meno comprensibile in quanto l’avviso di posto vacante pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale prevedeva chiaramente che tale posto sarebbe stato di grado A2, che corrisponde al grado A*15 [dal 1° maggio
2004]. Segnalo, ad ogni buon fine, che sono attualmente inquadrato nel grado A*14 [scatto] 8, vale a dire nell’ultimo scatto
del grado A*14 e che sarebbe quindi quantomeno normale che venissi nominato al grado A*15 senza riduzione di stipendio».
21
Con nota 2 marzo 2005, la sig.ra S. informava il ricorrente che l’amministrazione non era ancora in grado di emettere un atto
formale di nomina per ragioni indipendenti dalla sua volontà poiché, a seguito della richiesta del 25 ottobre 2004, il servizio
giuridico non aveva ancora emesso il proprio parere.
22
Con lettera 7 aprile 2005, il ricorrente lamentava la mancanza di qualsiasi decisione formale al suo riguardo e manifestava
l’intenzione di portare la sua situazione a conoscenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], commissario, e del sig. [OSCURATO:PERSONA], presidente della
[OSCURATO:PERSONA], qualora non fosse stata presa una decisione «giusta ed equa» entro il termine di una settimana.
23
Con nota 8 aprile 2005, la sig.ra S. informava il ricorrente del fatto che, avendo ottenuto il parere del servizio giuridico,
l’amministrazione poteva predisporre la decisione formale di nomina. In primo luogo, essa precisava che il ricorrente non
aveva l’anzianità necessaria nel grado A3 (rinominato A*14 dal 1° maggio 2004) per poter essere promosso al grado superiore
come candidato «interno» e che quindi non poteva essere promosso al grado A*15; in secondo luogo, precisava che la sua nomina
era da considerarsi come una nuova assunzione al grado A*14, secondo scatto, senza coefficiente correttore, secondo i criteri
normali e, infine, che il ricorrente non avrebbe potuto conservare il proprio grado A*14, ottavo scatto.
24
Con lettera 11 aprile 2005, il ricorrente informava il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» che non poteva
accettare un inquadramento che avrebbe comportato una riduzione dei suoi diritti «attuali» (retribuzione) e futuri (pensione)
in violazione dell’avviso di posto vacante nonché dell’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA]. Egli chiedeva pertanto
che, prima che la decisione formale venisse firmata dal presidente della [OSCURATO:PERSONA], gli fossero fornite spiegazioni circa
le ragioni che avevano indotto l’amministrazione a scostarsi dall’avviso di posto vacante e dalla disposizione summenzionata.
25
Con decisione 18 maggio 2005, pervenuta al ricorrente il successivo 27 maggio, firmata dal presidente della [OSCURATO:PERSONA], veniva
confermata, con effetto dal 16 settembre 2004, la nomina del ricorrente al posto di direttore e veniva stabilito il suo inquadramento
al grado A*14, secondo scatto, con anzianità di scatto a decorrere dal 1° settembre 2004.
26
Con nota 30 maggio 2005, il ricorrente informava il presidente della [OSCURATO:PERSONA] di sentirsi obbligato a rifiutare la proposta
di nomina a direttore poiché l’inquadramento nel grado A*14, secondo scatto, che ne sarebbe risultato, avrebbe comportato
una diminuzione della sua retribuzione netta mensile di circa EUR 1 000 e sarebbe equivalsa più a un’implicita retrocessione,
avente carattere sanzionatorio, che ad una promozione. Inoltre, egli sottolineava il fatto che l’avviso di posto vacante faceva
espressamente riferimento al grado A2, rinominato A*15 dal 1° maggio 2004, e che se avesse saputo che l’inquadramento sarebbe
stato al grado A*14, secondo scatto, non avrebbe presentato la propria candidatura. Egli chiedeva quindi al presidente della
[OSCURATO:PERSONA] di sospendere la sua nomina fino alla conclusione del procedimento precontenzioso che intendeva avviare contro
la decisione 18 maggio 2005 e sosteneva che una «decisione giusta sarebbe [stata] quella di propor[gli] un inquadramento che
non ledesse né i [suoi] diritti né la [sua] retribuzione». La lettera veniva inviata in copia anche al direttore generale
della DG «Personale e amministrazione».
27
Il 14 luglio 2005, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], con cui chiedeva, da una
parte, l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 maggio 2005, nella parte in cui prevedeva il suo inquadramento
in qualità di direttore nel grado A*14, secondo scatto (in prosieguo la «decisione impugnata») e, dall’altra, l’inquadramento
nel grado A*15, senza riduzione di stipendio, con effetto dal 16 settembre 2004, oppure, in subordine, la nomina a uno scatto
che non modificasse le sue condizioni retributive, con mantenimento del grado e dello scatto in cui era inquadrato, vale a
dire il grado A*14, ottavo scatto.
28
Con decisione 14 novembre 2005, notificata per posta il 21 novembre successivo, l’autorità investita del potere di nomina
(in prosieguo: l’«APN») respingeva il reclamo del ricorrente.
29
Con nota dell’ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «PMO»), in data
12 gennaio 2006, il ricorrente veniva informato che, ai sensi dell’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], gli sarebbe stato trattenuto, rateizzato
da febbraio a luglio 2006, l’importo di EUR 12 615,85, in modo da compensare quanto aveva percepito in eccesso, vale a dire
la differenza di retribuzione fra il suo precedente grado A*14, ottavo scatto, e il grado A*14, secondo scatto, attribuitogli
dalla decisione impugnata.
30
Con nota 23 gennaio 2006, che faceva seguito a un colloquio tenutosi fra gli interessati in data 19 gennaio 2006, indirizzata
al direttore generale della DG «Personale e amministrazione», il ricorrente informava di non poter «accettare il posto di
[d]irettore di grado A*14, secondo scatto, senza fattore di moltiplicazione né fattore di protezione nominale» e chiedeva
«di far rettificare, aumentandolo, il [s]uo stipendio dal gennaio 2006 […] e di far annullare l’ordine di trattenere gli oltre
EUR 12 600 di retribuzione che si sosteneva avesse “indebitamente” percepiti». Inoltre in tale nota il ricorrente sottolineava
quanto segue:
«Ricordo di non aver mai accettato la nomina nel grado A*14, secondo scatto».
31
Con lettera 13 febbraio 2006, il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» informava il ricorrente che, d’accordo
con l’ufficio del vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], non intendeva proporre al collegio dei commissari di riprendere
in esame la decisione impugnata.
32
In data 21 febbraio 2006, il ricorrente scriveva nuovamente al direttore generale della DG «Personale e amministrazione» a
proposito del suo rifiuto del posto di direttore con inquadramento nel grado A*14, secondo scatto, invitando l’APN a prendere
posizione sulla questione, dato che non gli era ancora stata fornita alcuna spiegazione né motivazione, e ad adottare ogni
misura utile per far rettificare, aumentandolo, il suo stipendio, con decorrenza dal gennaio 2006, nonché per far annullare
l’ordine di trattenergli l’importo che si sosteneva avesse percepito indebitamente. Informava inoltre il direttore generale
della DG «Personale e amministrazione» della sua intenzione di impugnare il rigetto del suo reclamo, in ragione, in particolare,
del carattere di ordine pubblico dei termini di ricorso, e precisava che non si poteva ritenere che il suo ricorso avrebbe
rimesso in discussione il suo rifiuto di accettare il posto di direttore. A tale lettera la [OSCURATO:PERSONA] non rispondeva.
33
Con nota 22 febbraio 2006 indirizzata al commissario [OSCURATO:PERSONA], il commissario [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava stupita della situazione
in cui era stato posto il ricorrente e invitava il sig. [OSCURATO:PERSONA] ad impegnarsi personalmente per trovare una soluzione, al fine
di evitare che il caso dell’interessato venisse portato a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo o di un pubblico più vasto.
Conclusioni delle parti e procedimento
34
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, compresa l’eccezione di illegittimità che esso comporta;
– annullare la decisione impugnata;
– ricollocarlo, pertanto, nel grado e nello scatto in cui egli dovrebbe essere normalmente inquadrato (o nel grado equivalente,
secondo l’inquadramento istituito dal nuovo [OSCURATO:PERSONA], nella versione vigente dal 1° maggio 2004) secondo le disposizioni dell’avviso
di posto vacante;
– ricostituire in modo integrale la sua carriera con effetto retroattivo alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto
così rettificato (compresa la valutazione della sua esperienza nell’inquadramento così rettificato, i suoi diritti di avanzamento
e i suoi diritti alla pensione), tenendo conto del pagamento degli interessi di mora in base al tasso fissato dalla Banca
centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, vigente nel periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti,
su tutti gli importi che rappresentano la differenza fra la retribuzione corrispondente al suo inquadramento quale figura
nella decisione di assunzione e l’inquadramento al quale avrebbe avuto diritto, fino alla data in cui verrà emessa la decisione
relativa al suo inquadramento regolare;
– condannare la convenuta alle spese.
35
La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato;
– statuire sulle spese secondo giustizia.
36
Con ordinanza del Tribunale 17 maggio 2006, il Consiglio dell’Unione europea veniva ammesso come interveniente a favore della
convenuta.
In diritto
37
A fondamento del proprio ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi di impugnazione basati sulla violazione:
– dell’art. 2, n. 1, e dell’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA];
– dell’art. 7, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] e dei principi di non discriminazione, di equivalenza tra impiego e grado nonché dell’interesse
del servizio;
– dei principi di non retroattività e di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento nonché dei diritti acquisiti
e del diritto alle aspettative di carriera;
– del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.
38
In subordine, nell’ipotesi in cui il fondamento normativo della decisione impugnata fosse costituito dall’art. 12, n. 3, dell’allegato
XIII allo [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente solleva eccezione di illegittimità contro la suddetta disposizione.
39
Occorre esaminare, innanzitutto e congiuntamente, il primo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione.
Argomenti delle parti
In ordine alla pretesa violazione dell’art. 2, n. 1, e dell’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA]
40
Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, il ricorrente osserva che la convenuta opera una distinzione tra candidato
«esterno», vale a dire chi partecipa a una procedura di selezione aperta sia a candidati che già prestano servizio per l’istituzione
sia a candidati che non prestano servizio presso la stessa, e candidato «interno», vale a dire chi partecipa a una procedura
di selezione aperta solo a persone che già prestano servizio presso la suddetta istituzione. Sulla base di tale distinzione,
la convenuta, nel determinare il grado e lo scatto del ricorrente al momento della sua nomina, avrebbe ritenuto di dover applicare
l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], poiché, a partire dal 1° maggio 2004, il grado A2 aveva cessato di esistere.
41
A tale proposito, il ricorrente non contesta il fatto che egli non possedesse l’anzianità di scatto richiesta al fine di proporre
la propria candidatura per una procedura di promozione aperta in applicazione dell’art. 29, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia,
la convenuta ha aperto la procedura di selezione ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], proprio perché, ove si fosse
attenuta alla procedura di promozione prevista da tali disposizioni, non avrebbe trovato candidati rispondenti ai requisiti
del posto da assegnare. Inoltre, se il fatto di disporre o meno dello status di funzionario al momento dell’apertura della
procedura di selezione costituisce una differenza sostanziale nella posizione giuridica dei candidati tale da giustificare
l’applicazione di disposizioni statutarie diverse, il ricorrente possedeva appunto tale status al momento dell’apertura della
procedura di selezione, e pertanto la sua situazione non poteva essere disciplinata sulla base delle disposizioni applicabili
ai soggetti selezionati ex novo.
42
Il ricorrente aggiunge che l’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], pur non disciplinando esplicitamente l’ipotesi di una nomina avvenuta
dopo il 1° maggio 2004 a seguito di una procedura di selezione avviata prima di tale data ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello
[OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia introdotto le disposizioni necessarie per permettere di convertire i gradi precedenti nei nuovi gradi,
definiti all’interno di tale allegato. Ciò costituirebbe l’oggetto dell’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], in
virtù del quale il grado A2 viene rinominato A*15.
43
Orbene, se è vero che l’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA] si riferisce solo ai gradi dei funzionari inquadrati
in una delle posizioni previste all’art. 35 dello [OSCURATO:PERSONA] al 1° maggio 2004, fermo restando che in tale data il ricorrente
non era in possesso della qualità di direttore in una delle suddette posizioni e non era quindi inquadrato nel grado A2, resterebbe
il fatto che, in assenza di una disposizione specifica, l’applicazione analogica dell’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto consentire la soluzione del problema derivante dalla «scomparsa» del grado A2, oggetto dell’avviso
di posto vacante, evitando nel contempo che il ricorrente, nominato a un posto superiore, si vedesse retrocesso.
44
Per contro, il ricorrente respinge l’applicazione analogica dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA]. Tale disposizione
si riferirebbe esclusivamente alle procedure di concorso, mentre l’art. 29, n 2, dello [OSCURATO:PERSONA], che prevede la procedura a
conclusione della quale egli è stato nominato direttore, precisa esplicitamente che la procedura di selezione ivi istituita
è diversa da quella del concorso. Inoltre, l’art. 12, n. 3, del suddetto allegato XIII, nella parte in cui introduce un regime
in deroga alla regola di conversione dei gradi prevista all’art. 2, n. 1, dello stesso allegato, dovrebbe essere interpretata
restrittivamente. In subordine, il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità in relazione all’art. 12, n. 3, dell’allegato
XIII allo [OSCURATO:PERSONA], che nelle proprie memorie costituisce l’oggetto di trattazione separata.
45
Il ricorrente ritiene che, per stabilire il suo inquadramento, la convenuta avrebbe dovuto applicare l’art. 5, n. 5, dell’allegato
XIII allo [OSCURATO:PERSONA], che si riferisce in maniera specifica alla posizione del funzionario di grado A3 al 30 aprile 2004, il
quale, se nominato direttore dopo tale data, deve essere promosso al successivo grado superiore.
46
Il ricorrente riconosce che la sua nomina non è intervenuta a seguito di una promozione ai sensi dell’art. 45 dello [OSCURATO:PERSONA].
Tuttavia, egli contesta l’interpretazione della convenuta secondo la quale l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA]
si applicherebbe solo ai casi di promozione a titolo del suddetto art. 45. Infatti, se il legislatore avesse inteso restringere
tale disposizione alle situazioni di quel tipo, avrebbe preferito al termine «nominato» il termine «promosso». Per di più,
il fatto che la nuova struttura di carriera preveda due gradi per il posto di direttore – A*14 e A*15 – contro uno solo della
precedente struttura – A2 – non significherebbe necessariamente che l’art. 5, n. 5, del suddetto allegato si riferisca esclusivamente
alle promozioni ai sensi dell’art. 29, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA].
47
Il ricorrente conclude che, applicando l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], la convenuta ha violato l’art. 2,
n. 1, e l’art. 5, n. 5, dello stesso allegato. Egli aggiunge che, se esistessero più possibilità di definire il suo inquadramento,
la convenuta sarebbe tenuta, anche solo in ossequio al proprio dovere di sollecitudine, a optare per la soluzione più favorevole
all’interessato.
48
La convenuta osserva che, se per il posto controverso l’avviso di posto vacante avesse fatto riferimento all’art. 29, n. 1,
dello [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non avrebbe neppure potuto presentare la propria candidatura, poiché, in quanto funzionario di
ruolo di grado A3, non era in possesso dell’anzianità richiesta per poter essere promosso al grado A2. Il ricorrente era in
possesso dei requisiti di idoneità e ha potuto partecipare alla procedura di selezione solo in quanto il posto de quo era
aperto ai candidati «esterni», ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che le norme applicabili sono quelle
che disciplinano la nomina a funzionario di qualsiasi candidato «esterno». All’udienza, la convenuta ha assimilato la nomina
del ricorrente ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] ad una «seconda assunzione» in seno all’istituzione.
49
Secondo la convenuta, tale ragionamento non sarebbe in contrasto col principio della parità di trattamento, poiché il fatto
di essere o meno in possesso dello status di funzionario al momento dell’apertura della procedura di selezione costituirebbe
una differenza sostanziale fra candidati, differenza che giustificherebbe l’applicazione al ricorrente delle disposizioni
statutarie applicabili ai nuovi assunti.
50
Riguardo all’applicabilità dell’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], la convenuta rileva che quest’ultimo si riferisce
esclusivamente ai soggetti già in possesso dello status di funzionari anteriormente al 1° maggio 2004. Tuttavia, secondo la
convenuta, se il suddetto art. 2 dovesse applicarsi per analogia all’inquadramento nel grado al momento dell’assunzione, la
logica imporrebbe di applicare tale disposizione sia ad un’assunzione effettuata a seguito di una procedura di selezione tramite
concorso sia che ad un’assunzione effettuata a seguito di una procedura di selezione ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA].
Le due procedure, seppure distinte per l’intento che perseguono, cesserebbero di esserlo in presenza di un cambiamento della
struttura di carriera intervenuto fra la pubblicazione del bando di concorso o dell’avviso di posto vacante e la nomina.
51
Riguardo all’applicabilità dell’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], la convenuta sostiene che tale disposizione
rientri fra le disposizioni del suddetto allegato per mezzo delle quali il legislatore avrebbe inteso preservare le aspettative
di carriera dei funzionari che, anteriormente al 1° maggio 2004, fossero già in possesso di tale status; esso si riferirebbe
solo alla promozione e, quindi, alla procedura di cui all’art. 29, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], e non a quella di cui all’art. 29,
n. 2. Infatti, per quanto riguarda i funzionari di grado A3, le loro aspettative di carriera prevedevano, anteriormente al
1° maggio 2004, la possibilità di una promozione al grado A2 in caso di nomina a un posto di direttore o di consigliere principale.
Nella nuova struttura di carriera, il posto di direttore risulterebbe corrispondere al grado A*14, con possibilità di promozione
al grado A*15. Sarebbe in deroga a tale regola che l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA] prevedrebbe, al momento
della loro nomina a un posto di direttore, una promozione al grado A*15 per i funzionari in possesso del precedente grado
A3 anteriormente al 1° maggio 2004. Da tale disposizione discenderebbe che, in caso di attribuzione di un posto di direttore
ai sensi dell’art. 29, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII al suddetto [OSCURATO:PERSONA] andrebbe interpretato nel
senso che la nomina a tale posto richiede un’anzianità di due anni nel grado A3. Per contro, quest’ultima disposizione non
si applicherebbe quando la selezione avvenga secondo la procedura di cui all’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA].
In ordine alla pretesa violazione dei principi di non retroattività e di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento
nonché dei diritti acquisiti e del diritto alla tutela delle aspettative di carriera
52
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente fa valere che la decisione impugnata gli ha procurato una retrocessione.
Infatti, prima dell’adozione formale della decisione impugnata egli era inquadrato nel grado A*14, ottavo scatto, mentre,
con tale decisione è stato inquadrato nel grado A*14, secondo scatto. Ciò lederebbe i diritti acquisiti riguardo sia al suo
inquadramento sia al suo diritto alla retribuzione, che risulterebbe sostanzialmente ridotto, nonché le sue aspettative di
carriera.
53
Il ricorrente sottolinea che lo [OSCURATO:PERSONA] sancisce, sia nel corpo delle disposizioni del medesimo sia nelle misure transitorie
da esso previste, il principio dei diritti acquisiti. Infatti, il mantenimento della retribuzione di base e del livello retributivo
sarebbe garantito, nonostante il mutamento della denominazione dei gradi, dall’art. 7, n. 1, e dall’art. 19 dell’allegato
XIII allo [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’art. 45 bis dello [OSCURATO:PERSONA] garantirebbe che la nomina a un posto del gruppo di funzioni AD non
possa modificare né il grado né lo scatto raggiunti dal funzionario al momento della nomina. Infine, l’art. 46 dello [OSCURATO:PERSONA]
garantirebbe i diritti acquisiti nell’anzianità di scatto in caso di nomina al grado superiore.
54
La convenuta avrebbe inoltre violato il principio della tutela del legittimo affidamento, potendo il ricorrente legittimamente
attendersi che la decisione di nomina, avvenuta a conclusione della procedura di selezione avviata il 7 novembre 2003, fosse
conforme all’avviso di posto vacante, giacché nessuna norma dello [OSCURATO:PERSONA] consente di rimettere in discussione l’inquadramento
di un funzionario in ragione della sua nomina al grado superiore ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA].
55
Il ricorrente contesta alla convenuta di non avere, mai tenuto conto del fatto che egli fosse già funzionario sia alla data
di apertura della procedura di selezione sia alla data di adozione della decisione impugnata. Inoltre, l’applicazione delle
nuove norme derivanti dalla riforma statutaria non potrebbe comportare l’effetto di ledere i diritti acquisiti dal ricorrente,
per effetto del suo status di funzionario, anteriormente al 1° maggio 2004.
56
La convenuta sostiene che il ricorrente non sia stato retrocesso, visto che il suo inquadramento nel grado A*14, secondo scatto,
risulta dalla sua nomina a direttore in seguito alla procedura di selezione adottata ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA].
57
Quanto alla pretesa violazione dei diritti acquisiti relativi alla retribuzione, la convenuta osserva che l’art. 7, n. 1,
e l’art. 19 dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA] riguardano la cosiddetta «protezione del nominale» e si riferiscono ai funzionari
la cui situazione statutaria sia rimasta invariata dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, neutralizzando, in
tal modo, le variazioni apportate da detto regolamento ad una situazione preesistente e che continua ad esistere. Infatti,
l’ambito di applicazione dell’art. 19 dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA] riguarderebbe le ipotesi in cui l’entrata in vigore
del suddetto regolamento può aver influito sulla retribuzione percepita dal funzionario. L’art. 45 bis dello [OSCURATO:PERSONA] riguarderebbe
la procedura di certificazione, che sarebbe paragonabile più a una procedura di promozione, quale prevista dall’art. 29, n. 1,
lett. a), ii) e iii), dello [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che a una procedura di selezione.
58
Quanto alla pretesa violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il ricorrente non avrebbe dimostrato che
l’amministrazione gli avrebbe fornito assicurazioni precise, incondizionate e concordanti circa il fatto che sarebbe stato
inquadrato nel grado A*15. La convenuta rammenta che, in base alla giurisprudenza, il legittimo affidamento può sorgere solo
da assicurazioni conformi alle norme applicabili (sentenze del Tribunale di primo grado 30 giugno 1993, causa T‑46/90, Devillez
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑699, punto 38, e 11 luglio 2002, causa T‑381/00, Wasmeier/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑125
e II‑677, punto 106). Secondo la convenuta, l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA] prevedrebbe chiaramente l’inquadramento
dei funzionari assunti anteriormente al 1° maggio 2004 nei gradi che esso indica, senza lasciare alcun margine di valutazione
all’APN.
59
Inoltre, l’avviso di posto vacante per un determinato posto, se detta certamente un quadro normativo che vincola l’APN quanto
ai requisiti dei candidati, non costituirebbe tuttavia un quadro rigido riguardo al contenuto della futura decisione di assunzione
del funzionario selezionato sulla base di tale avviso. Quest’ultima decisione di assunzione sarebbe unicamente soggetta alle
disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] vigenti al momento della sua adozione.
In ordine alla pretesa violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine
60
Per quanto riguarda il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ritiene che la convenuta abbia violato il principio di
buona amministrazione e il dovere di sollecitudine, non avendo egli avuto in alcun momento la possibilità di comprendere che
sarebbe stato assunto a un grado inferiore rispetto a quello contemplato nell’avviso di posto vacante nonché a quello corrispondente
al suo posto di capo di unità, tanto più che la decisione del collegio dei commissari 7 luglio 2004, che lo nominava direttore,
non forniva alcuna informazione circa il suo inquadramento e la decisione impugnata non precisava su quale fondamento normativo
specifico il suo inquadramento sarebbe stato effettuato.
61
Il ricorrente sottolinea che la questione relativa al suo inquadramento era così poco chiara da aver indotto la DG «Personale
e amministrazione» a rivolgersi al servizio giuridico, il quale avrebbe richiesto un considerevole periodo di tempo prima
di fornire il suo parere.
62
La convenuta fa valere che l’argomento del ricorrente secondo cui la decisione impugnata non si riferirebbe esplicitamente
all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], non intacca la fondatezza di tale decisione, ma costituisce censura della
sua motivazione, la quale, secondo giurisprudenza costante, può essere integrata dalla motivazione fornita in risposta al
reclamo. Inoltre, il lungo lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il ricorrente è entrato nella propria funzione
di direttore e l’adozione formale della decisione impugnata, nonché la consultazione del servizio giuridico, non sarebbero
elementi in grado di mettere in discussione la legittimità della decisione medesima.
Giudizio del Tribunale
63
In via preliminare, si deve rilevare che l’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], che stabilisce le «misure transitorie» in seguito all’entrata
in vigore del regolamento n. 723/2004, non contiene alcuna disposizione riguardante il caso di un funzionario nominato a un
posto superiore successivamente al 1° maggio 2004, a conclusione di una procedura di selezione avviata, ai sensi dell’art. 29,
n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], prima di tale data.
64
Neppure l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], invocato dal ricorrente, né l’art. 12, n. 3, del suddetto allegato,
di cui la convenuta ha effettuato, nel caso di specie, un’applicazione analogica, possono, prima facie, essere applicati alla
fattispecie in esame.
65
Infatti, tali disposizioni si riferiscono esclusivamente alle possibilità di coprire un posto vacante in seno a un’istituzione,
tramite una promozione ai sensi dell’art. 29, n. 1, lett. a), iii), dello [OSCURATO:PERSONA], quando si applichi l’art. 5, n. 5, dell’allegato
XIII allo [OSCURATO:PERSONA], oppure tramite concorso, quando si applichi l’art. 12, n. 3, dello stesso allegato.
66
Se è vero che l’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA] si riferisce, in linea generale, alla «nomina» del funzionario,
di grado A3 al 30 aprile 2004, a direttore dopo tale data, è vero anche ch’esso precisa che l’interessato è «promosso» al
grado superiore successivo e che l’ultima frase dell’art. 46 dello [OSCURATO:PERSONA], che riguarda la promozione, non deve essere applicata.
67
Orbene, è giocoforza rilevare che la procedura di selezione, prevista dall’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], che è effettivamente
applicabile nel caso di specie, non riguarda né la promozione in senso stretto, né la procedura di concorso, così come risulta
dalla formulazione stessa di tale disposizione.
68
Resta il fatto che il caso del ricorrente solleva la questione della determinazione del suo inquadramento che, nonostante
la mancanza di disposizioni specifiche nello [OSCURATO:PERSONA], non può essere lasciata irrisolta dall’amministrazione. Anche se l’art. 5,
n. 5, o l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA] non trovano applicazione in quanto tali, non si può escludere che
il regime previsto dall’una e dall’altra di queste disposizioni possa applicarsi alla fattispecie in esame in forza di uno
dei principi generali del diritto del pubblico impiego comunitario, quali quelli invocati con il terzo e il quarto motivo
di impugnazione.
69
A tale riguardo, occorre rammentare che il ricorrente, di grado A3, settimo scatto, al 30 aprile 2004 (rinominato A*14, settimo
scatto, al 1° maggio 2004, ai sensi dell’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA]), è stato nominato direttore a conclusione
di una procedura di selezione ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] e inquadrato nel grado A*14, secondo scatto, ovvero
nello stesso grado di cui era in possesso già in precedenza, ma a uno scatto inferiore.
70
Occorre analizzare, innanzi tutto, in riferimento al principio secondo cui ogni funzionario ha aspettative di carriera in
seno alla propria istituzione, se il detto inquadramento possa essere validamente giustificato ovvero se, come sostiene il
ricorrente, incombesse all’APN inquadrarlo nel grado superiore successivo, vale a dire nel grado A*15.
71
In primo luogo, il principio delle aspettative di carriera di ogni funzionario all’interno della propria istituzione è stato
richiamato dalla Corte e dal Tribunale di primo grado con riferimento all’ordine di precedenza stabilito all’art. 29, n. 1,
dello [OSCURATO:PERSONA], in base al quale, quando l’APN intende coprire posti vacanti, deve innanzi tutto esaminare le possibilità di
promozione o trasferimento in seno all’istituzione e, successivamente, dopo tale verifica, valutare le possibilità di indire
concorsi interni all’istituzione (sentenza della Corte 13 dicembre 1984, cause riunite C‑20/83 e C‑21/83, Vlachos/Corte di
giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4149, punti 19, 23 e 24; sentenze del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, causa T‑3/97, Campogrande/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑89 e II‑215, punto 65, e 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑49
e II‑223, punti 91 e 92).
72
Tuttavia, ciò non significa che il principio secondo cui ogni funzionario ha aspettative di carriera in seno alla propria
istituzione trovi la propria unica espressione nell’ordine di precedenza stabilito all’art. 29, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA].
73
In secondo luogo, occorre sottolineare che l’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] è stato interpretato nel senso che lascia aperta
una possibilità, certo di natura eccezionale, ai funzionari e agli agenti di beneficiare della nomina a un posto superiore
e, dunque, di un avanzamento di carriera. Infatti, la procedura di selezione prevista da tale disposizione non contempla esclusivamente
la selezione di persone non ancora al servizio delle Comunità, ma anche di funzionari o agenti già al suo servizio. Come affermato
dalla Corte nella sentenza 5 dicembre 1974, causa C‑176/73, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1361, punto 10), non sarebbe né
equo, né conforme all’interesse del servizio che la procedura in questione potesse essere applicata solo per i candidati non
funzionari quando essa sostituisca un concorso, interno o generale, che consenta l’accesso al posto anche ai candidati funzionari.
74
In altri termini, al pari di un concorso generale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra, punto 8), la procedura di cui
all’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] non costituisce esclusivamente una modalità di selezione esterna, in alternativa al concorso
interno o alla nomina a un grado superiore tramite promozione, dato che ad essa possono partecipare sia coloro che non siano
ancora alle dipendenze delle istituzioni comunitarie, sia coloro che già dipendano dalle Comunità, in qualità di funzionari
o agenti.
75
Ciò premesso, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, non si può considerare la nomina di un funzionario in servizio
attivo ad un posto superiore ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], come una seconda assunzione in seno all’istituzione,
poiché ciò comporterebbe un’interruzione della sua carriera. In questo caso, bisognerebbe piuttosto ritenere che la procedura
scelta dall’APN deve essere assimilata più a una procedura di promozione, così come statuito dalla Corte nella sentenza Vlachos/Corte
di giustizia (cit. supra, punto 23), a proposito dell’assegnazione di un posto mediante una procedura di concorso interno
all’istituzione.
76
Dato che la nomina di un funzionario a un posto superiore costituisce un avanzamento di carriera, essa non può risolversi,
senza che venga violato il principio della legittima aspettativa di ogni funzionario a fare carriera in seno alla propria
istituzione, così come tale principio è stato inteso nell’ambito dello [OSCURATO:PERSONA], in una retrocessione di grado o di scatto
e, conseguentemente, in una diminuzione di stipendio.
77
Infatti, dalla tabella degli stipendi base mensili, fissati per ogni grado e scatto all’art. 66 dello [OSCURATO:PERSONA] e, transitoriamente,
all’art. 2 dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], risulta che ogni avanzamento di carriera, se non addirittura di grado, deve essere
di norma accompagnato da un aumento della retribuzione base mensile e, se ciò non avviene, per lo meno garantire il mantenimento
del livello della retribuzione percepita prima della nomina a un posto superiore. Tale progressione retributiva risponde del
resto all’obiettivo enunciato al decimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004 e sotteso all’art. 46 dello [OSCURATO:PERSONA], il
quale prevede, in caso di promozione, l’inquadramento del funzionario al primo o addirittura al secondo scatto del grado superiore.
78
In terzo luogo, resta ancora da determinare l’inquadramento che, in base a quanto precede, si sarebbe dovuto effettivamente
attribuire al ricorrente a seguito della sua nomina a direttore.
79
A tale proposito, bisogna osservare che l’impiego tipo di direttore può essere assegnato ai gradi A*14 e A*15, conformemente
all’allegato XIII.1 («Impieghi tipo durante il periodo transitorio») dello [OSCURATO:PERSONA]. Nella misura in cui la procedura di selezione
speciale prevista all’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] possa essere assimilata, qualora ne benefici un funzionario o un agente
in servizio attivo, a una promozione, come risulta al punto 75 della presente sentenza, occorre ispirarsi alla soluzione accolta
dal legislatore comunitario stesso all’art. 5, n. 5, dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA] e prevedere, quindi, un inquadramento
nel «grado superiore successivo», vale a dire, nella fattispecie, ai sensi dell’art. 7, n. 5, dello stesso allegato, nel grado
A*15, giacché il ricorrente, prima della sua nomina a direttore, era capo unità di grado A*14.
80
Tale soluzione s’impone tanto più che essa è conforme al dovere di sollecitudine che incombe all’amministrazione, il quale
implica in particolare, secondo giurisprudenza costante, che quando decide a proposito della situazione di un funzionario,
l’autorità competente è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione
e, in tale contesto, deve tener conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario di cui trattasi
(sentenza della Corte 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3009, punto 38; sentenze del
Tribunale di primo grado 20 giugno 1990, causa T‑133/89, Burban/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑245, punto 27, e 1° giugno 1999,
cause riunite T‑114/98 e T‑115/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑97 e II‑529, punto 32). Orbene, nel
caso di specie, il ricorrente aveva un legittimo interesse, non in contrasto con le vigenti norme statutarie, a che la sua
retribuzione non fosse diminuita dopo la sua nomina, in riconoscimento dei suoi meriti personali, a un posto superiore.
81
Riguardo, infine, alle conclusioni del ricorso relative alla ricostituzione della carriera del ricorrente, è giocoforza constatare
che esse dipendono dalle misure che la convenuta dovrà adottare in esecuzione della presente sentenza.
82
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere, in conclusione, che l’APN, attribuendo al ricorrente, nominato
a un posto superiore successivamente al 1° maggio 2004, a conclusione di una procedura di selezione indetta prima di tale
data ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], un inquadramento in un grado e in uno scatto inferiore a quello che egli
deteneva prima della sua nomina, ha violato il principio secondo cui ogni funzionario ha aspettative di carriera in seno alla
propria istituzione.
83
Conseguentemente, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti introdotti a sostegno del primo, terzo e quarto motivo
di impugnazione, né il secondo motivo d’impugnazione né l’eccezione d’illegittimità sollevata in relazione all’art. 12, n. 3,
dell’allegato XIII allo [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata deve essere annullata.
Sulle spese
84
Come il Tribunale ha statuito nella sentenza 26 aprile 2006, causa F‑16/05, Falcione/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella
Raccolta, punti 77‑86), fintanto che il regolamento di procedura del Tribunale e, in particolare, le disposizioni specifiche
relative alle spese non saranno entrati in vigore, occorre applicare il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee, applicabile, mutatis mutandis, al Tribunale in virtù dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio
2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333,
pag. 7), fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura relativo a tale ultimo Tribunale.
85
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata
alle spese se ne è stata fatta domanda. La convenuta, rimasta soccombente, deve essere pertanto condannata alle spese.
86
Inoltre, in forza dell’art. 87, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni
intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il Consiglio, in quanto parte interveniente, sopporterà le
proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione 18 maggio 2005 della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, nella parte in cui determina l’inquadramento del sig. da
Silva in qualità di direttore nel grado A*14, secondo scatto, è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporterà sia le spese del sig. da Silva sia le proprie.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 giugno 2007.
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
S. [OSCURATO:PERSONA]
I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citati e non ancora pubblicati nella Raccolta
sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu
*
Lingua processuale: il francese.