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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 novembre 2022

Cassazione n. 11261/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato E il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sustituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Con memoria depositata il 7 novembre 2022, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e ha depositato nomina fiduciaria a favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Assise di Trapani, con sentenza 29 luglio 2020, ha condannato l'odierno ricorrente per delitti contestatigli ai capi C), F) (qualificato il fatto come delitto consumato), 3), K), L), M), N), O), P), Q), R), T), U) e V).

Con il provvedimento impugnato, la Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di pena e responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 29 luglio 2020 dalla Corte di assise di Trapani limitatamente ai capi F) (qualificato i. fatto come consumato), 3), K), L), M), N), O), P), Q), R), e V).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Fadhel con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con il primo motivo, si lamerta violazione di legge in punto dichiarazione di penale responsabilità in ordine al capo F) (contrabbando di 20 kg di tabacchi lavorati esteri in data 4 dicembre 2018).

Sarebbe illegittimo il richiamo effettuato dalla sentenza d'appello alla sentenza di primo grado (e segnatamente alle pagine da 64 a 76) essendo state articolate in appello specifiche deduzioni che pure coinvolgevano anche la ulteriore fattispecie associativa.

Sarebbe erroneo il riferimento alla pagina 31 dell'atto d'appello posto che lo svolgimento dei motivi era alle pagine 11-14 dell'atto d'appello che il ricorrente riporta integralmente e nel cui contesto si lamenta l'erronea valutazione delle indicazioni del teste ANTONACI ritenute per altri versi inattendibili.

Sarebbe illogica e inverosimile la valutazione delle intercettazioni alla uce della posizione marginale dell'imputato nel contesto complessivo delle indagini così come illogica sarebbe l'individuazione del luogo in cui il sodalizio deteneva le scorte di tabacchi lavorati esteri in difetto di effettive operazioni di appostamento e controllo nel periodo di interesse.

Nemmeno si sarebbe considerata la possibilità che le intercettazioni avessero ad oggetto il trasporto di merce lecita cone avrebbe potuto desumersi dal riferimento ad uno "scontrino" da portare.

Infine, le stesse modalità di trasporto, nell'ordine di circa 20 kg, risulterebbero incoerer ti alle modalità di trasporto del sodalizio per come ritenute.

2.2. Con il secondo motivo, s.i lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per i fatti di cui ai capi V) (fittizia intestazione ad AMATO Giovanna e PANTALEO Giacomo del "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]") e X) (fittizia intestazione a HA3 ALI Fraj di una azienda sita in Marsala).

Secor do il ricorrente, non si sarebbe tenuto conto della spiegazione fornita dall'imputato in ordine al denaro che aveva permesso il pagamento di un terreno agricolo con i soldi del cognato.

Del resto, la stessa intestazione ad un prossimo congiunto escluderebbe la finalità elusiva della ritenuta intestazione fittizia in ragior e della presunzione di cui all'art. 26 D Lgs 159/2011.

Del resto, il compromessc di vendita del bene era intervenuto prima dello stesso arresto dell'imputato.

Per altro verso, si contesta la sostanziale genericità delle intercettazioni ed in IDirticolare il progressivo 292 del 18 settembre 2017 perché da tale conversazione non potrebbe emergere la finalità di eludere alcunché nonché il progressivo 161i11 del 18 giugno 2018 perché da tale conversazione potrebbe solo desumeisi una volontà di regolarizzazione.

Quanto alla contestazione affeiente al ristorante (capo V), il ricorrente afferma che con i formali gestori del ristorante sussisteva una società di fatto come del resto spiegato nella conversazione intercettata con l'amico ZICHITTELLA.

Ancora, mancherebbe l'elemento soggettivo del reato in difetto dell'indicazione di elementi ulteriori a la mera fittizia intestazione.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva in difetto di alcuna verifica sulla maggiore colpevolezza o pericolosità del reo, nemmeno ipotizzabile nel caso di specie a parere della difesa.

2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza del diniego delle circcstanze attenuanti generiche in conseguenza della "giuridica insostenibilità" della -notivazione sul punto in quanto incentrata sulla non resipiscenza dell'imputato e sulla non utilità delle indicazioni fornite dallo stesso.

2.5. Con il quinto motivo, si lame ita violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena complessiva per effetto del discostamento dai minimi edittali pre‘ isti per la pena base e della eccessività degli aumenti a titolo di continuazione.

2.6. Con il sesto motivo, si lamerta violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle misure di sicurezza dell'ordine di espulsione e della libertà vigilata in difetto di alcuna mo:ivazione in punto pericolosità sociale.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

3.2. Con memoria depositata il 7 novembre 2022, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di r corso e ha depositato nomina fiduciaria a favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Foro di Palermo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso risulta generico, confuso nell'enunciazione e mancante dello svolgimento di una qualsivoglia prova di resistenza.

Non si comprende infatti in che modo le doglianze articolate in appello possano considerarsi non meramente reiterative come invece affermato dai giudici di secondo grado posto che la stessa Esposizione del contenuto appare contenere contestazioni lata mente assertive ch3 non appaiono confrontarsi effettivamente con il contenuto della motivazione cli-Aa sentenza di primo grado incorrendo, in questo aspetto, nel vizio di aspecific tà a sua volta rientrante nel fuoco dei vizi previsti dall'articolo 581 cod proc pen.

Già in primo grado sussisteva, in D unto dichiarazione di penale responsabilità, motivazione lineare e completa cerivante dalla combinata considerazione dell'arresto di Elaiba BASSEM - soggEtto trovato in possesso di 20 kg di tabacchi lavorati esteri indicato in imputazionl e come concorrente nel delitto contestato anche al ricorrente - e delle intercettazioni registrate in quello stesso giorno.

In tali conversazioni si facevano puntuali, specifici e consapevoli riferimenti alla vicenda del sequestro e al denaro sequestrato.

Coerentemente sono state valutate le intercettazioni successive che coimolgevano il ricorrente e in cui si discuteva di alleggerire la posizione dell'arrestato.

Si tratta di elementi oggetto di considerazione assolutamente lineare rispetto a cui le contestazioni articolate in sede di appello risultavano in parte reiterative e in parte del tutto sganciate dalla motivazione.

Deve dunque ritenersi legittima la motivazione per relationem che fonda il provvedimento impugnato in difetto di elementi effettivamente nuovi articolati in sede di impugnazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Le doglianze relative al capo X) dell'imputazione risultano articolate in difetto di interesse.

Infatti, già il Trib _male aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione senza cie sia in atti alcuna pronuncia sfavorevole all'imputato in ordine a tale fattispecie.

Risultano per il resto manifestamente infondate le ulteriori prospettazioni posto che, anche stando a quanto esposto dalla difesa, tali elementi non implicano alcun profilo di criticità della motivazione laddove si afferma la piena disponibilità del terreno agricolo in questione.

3.2. Quanto al capo V), fin dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 102), risultava esplicito il riferimento alla presenza di intercettazioni in cui era lo stesso imputato a dichiarare che il ristorante in imputazione era di sua proprietà sebbene intestato a terza persona (progressiv ) n. 60 del 8 giugno 2018-RIT 1204/2018 e progressivo n. 17432 del 2 luglio 2018).

Sul punto, deve ricordarsi che le dichiarazioni auto ed etero accuséitorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autoriz; ata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente intemetate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti call'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez.

U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar).

Nel caso di specie, l'interpretazione risulta lineare perché ancorata allo stretto dato letterale senza che sia emerso nel giudizio alcun elemento da cui desumere indici contrastanti.

3.3. Del tutto aspecifica è poi la contestazione in punto elemento psicologico.

Sussiste infatti specifica motivazione alle pagine 38-39 del provvedimento impugnato in cui si evidenzia la specif ca volontà di occultare in relazione al timore di provvedimenti patrimoniali nei prppri confronti e anche la presenza di una iniziativa in data 13 luglio 2020 da parte del Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, nei confronti dell'imputato (pagina 39 del provvedimento impugnato che richiama pagina 97 e 99 del provvedimento di primo grado).

In tal senso, la Corte territoriale si è conforr lata al principio di diritto più volte affermato da questa Corte di legittimità per cui i delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, Sentenza n. 1886 del 07/12/2021 Rv. 282645 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 29224 del 14/07/2010 Rv. 248189 - 01).

Il ricorrente nemmeno si confronta con tale motivazione incorrendo nel richiamato vizio di aspecificità che porta all'inammissibilità del motivo.

3.4. Per il resto, il motivo di ricomo si traduce in un inammissibile tentativo di rilettura degli elementi processuali per di più su basi preconcette e sganciate dall'effettivo contenuto del fascicolo p rocessuale.

4. Il terzo motivo, con cui si contesta la legittimità della applicata recidiva, è privo di fondamento.

Infatti, fin dal pr mo grado, la motivazione si incentrava sulla stabilità della scelta criminosa, come desumibile dalla assoluta indifferenza rispetto alla precedente condanna riportata e dalla permanenza di progettualità criminosa di significativa valenza chE, nel caso di specie, risultava connotata da una particolare pervicacia.

Risulta dLnque legittima, logica e lineare - e per tali caratteri insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede - l'affermazione di una ingravescente pericolosità dell'imputato.

5. Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibile in presenza di motivazione logica e lineare che, in primo grado, esplicitamente valorizza la spiccata capacità criminale dell'imputato e la pervicacia con cui il costui risulta avere curato i propri affari illeciti.

A tali considerazioni, in sede di appello, si aggiunge la mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato.

Considerazione che, in sede di ricorso, nemmeno viene contrastata e che risulta pienariente coerente a consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).

6. Le medesime considerazioni -ichiamate in relazione al quarto motivo di ricorso palesano la presenza di adeguata motivazione anche in relazione alla determinazione della pena base dove ldosi sul punto ribadire che il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesse elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per di3tinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378).

7. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ancora una volta, fin dal giudizio di primo grado risultanda sussistere motivazione lineare e adeguata in conseguenza della già richiamata pervicacia dimostrata nel porre in essere condotte protratte nel tempo e della stabilità della scelta criminosa desumibile dall'assoluta impermeabilità alle preciAenti condanne.

Tale motivazione risulta di fatto ribadita dai giudici di appello che hanno comunque segnalato il permanere, anche all'esito della riformulazione del trattamento sanzionatorio, dei presupposti per disporre le misure di sicurezza in contestazione.

8. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art, 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato E il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sustituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata il 7 novembre 2022, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e ha depositato nomina fiduciaria a favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Assise di Trapani, con sentenza 29 luglio 2020, ha condannato l'odierno ricorrente per delitti contestatigli ai capi C), F) (qualificato il fatto come delitto consumato), 3), K), L), M), N), O), P), Q), R), T), U) e V). Con il provvedimento impugnato, la Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di pena e responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 29 luglio 2020 dalla Corte di assise di Trapani limitatamente ai capi F) (qualificato i. fatto come consumato), 3), K), L), M), N), O), P), Q), R), e V). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Fadhel con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con il primo motivo, si lamerta violazione di legge in punto dichiarazione di penale responsabilità in ordine al capo F) (contrabbando di 20 kg di tabacchi lavorati esteri in data 4 dicembre 2018). Sarebbe illegittimo il richiamo effettuato dalla sentenza d'appello alla sentenza di primo grado (e segnatamente alle pagine da 64 a 76) essendo state articolate in appello specifiche deduzioni che pure coinvolgevano anche la ulteriore fattispecie associativa. Sarebbe erroneo il riferimento alla pagina 31 dell'atto d'appello posto che lo svolgimento dei motivi era alle pagine 11-14 dell'atto d'appello che il ricorrente riporta integralmente e nel cui contesto si lamenta l'erronea valutazione delle indicazioni del teste ANTONACI ritenute per altri versi inattendibili. Sarebbe illogica e inverosimile la valutazione delle intercettazioni alla uce della posizione marginale dell'imputato nel contesto complessivo delle indagini così come illogica sarebbe l'individuazione del luogo in cui il sodalizio deteneva le scorte di tabacchi lavorati esteri in difetto di effettive operazioni di appostamento e controllo nel periodo di interesse. Nemmeno si sarebbe considerata la possibilità che le intercettazioni avessero ad oggetto il trasporto di merce lecita cone avrebbe potuto desumersi dal riferimento ad uno "scontrino" da portare. Infine, le stesse modalità di trasporto, nell'ordine di circa 20 kg, risulterebbero incoerer ti alle modalità di trasporto del sodalizio per come ritenute. 2.2. Con il secondo motivo, s.i lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per i fatti di cui ai capi V) (fittizia intestazione ad AMATO Giovanna e PANTALEO Giacomo del "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]") e X) (fittizia intestazione a HA3 ALI Fraj di una azienda sita in Marsala). Secor do il ricorrente, non si sarebbe tenuto conto della spiegazione fornita dall'imputato in ordine al denaro che aveva permesso il pagamento di un terreno agricolo con i soldi del cognato. Del resto, la stessa intestazione ad un prossimo congiunto escluderebbe la finalità elusiva della ritenuta intestazione fittizia in ragior e della presunzione di cui all'art. 26 D Lgs 159/2011. Del resto, il compromessc di vendita del bene era intervenuto prima dello stesso arresto dell'imputato. Per altro verso, si contesta la sostanziale genericità delle intercettazioni ed in IDirticolare il progressivo 292 del 18 settembre 2017 perché da tale conversazione non potrebbe emergere la finalità di eludere alcunché nonché il progressivo 161i11 del 18 giugno 2018 perché da tale conversazione potrebbe solo desumeisi una volontà di regolarizzazione. Quanto alla contestazione affeiente al ristorante (capo V), il ricorrente afferma che con i formali gestori del ristorante sussisteva una società di fatto come del resto spiegato nella conversazione intercettata con l'amico ZICHITTELLA. Ancora, mancherebbe l'elemento soggettivo del reato in difetto dell'indicazione di elementi ulteriori a la mera fittizia intestazione. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva in difetto di alcuna verifica sulla maggiore colpevolezza o pericolosità del reo, nemmeno ipotizzabile nel caso di specie a parere della difesa. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza del diniego delle circcstanze attenuanti generiche in conseguenza della "giuridica insostenibilità" della -notivazione sul punto in quanto incentrata sulla non resipiscenza dell'imputato e sulla non utilità delle indicazioni fornite dallo stesso. 2.5. Con il quinto motivo, si lame ita violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena complessiva per effetto del discostamento dai minimi edittali pre‘ isti per la pena base e della eccessività degli aumenti a titolo di continuazione. 2.6. Con il sesto motivo, si lamerta violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle misure di sicurezza dell'ordine di espulsione e della libertà vigilata in difetto di alcuna mo:ivazione in punto pericolosità sociale. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.2. Con memoria depositata il 7 novembre 2022, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di r corso e ha depositato nomina fiduciaria a favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Foro di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso risulta generico, confuso nell'enunciazione e mancante dello svolgimento di una qualsivoglia prova di resistenza. Non si comprende infatti in che modo le doglianze articolate in appello possano considerarsi non meramente reiterative come invece affermato dai giudici di secondo grado posto che la stessa Esposizione del contenuto appare contenere contestazioni lata mente assertive ch3 non appaiono confrontarsi effettivamente con il contenuto della motivazione cli-Aa sentenza di primo grado incorrendo, in questo aspetto, nel vizio di aspecific tà a sua volta rientrante nel fuoco dei vizi previsti dall'articolo 581 cod proc pen. Già in primo grado sussisteva, in D unto dichiarazione di penale responsabilità, motivazione lineare e completa cerivante dalla combinata considerazione dell'arresto di Elaiba BASSEM - soggEtto trovato in possesso di 20 kg di tabacchi lavorati esteri indicato in imputazionl e come concorrente nel delitto contestato anche al ricorrente - e delle intercettazioni registrate in quello stesso giorno. In tali conversazioni si facevano puntuali, specifici e consapevoli riferimenti alla vicenda del sequestro e al denaro sequestrato. Coerentemente sono state valutate le intercettazioni successive che coimolgevano il ricorrente e in cui si discuteva di alleggerire la posizione dell'arrestato. Si tratta di elementi oggetto di considerazione assolutamente lineare rispetto a cui le contestazioni articolate in sede di appello risultavano in parte reiterative e in parte del tutto sganciate dalla motivazione. Deve dunque ritenersi legittima la motivazione per relationem che fonda il provvedimento impugnato in difetto di elementi effettivamente nuovi articolati in sede di impugnazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Le doglianze relative al capo X) dell'imputazione risultano articolate in difetto di interesse. Infatti, già il Trib _male aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione senza cie sia in atti alcuna pronuncia sfavorevole all'imputato in ordine a tale fattispecie. Risultano per il resto manifestamente infondate le ulteriori prospettazioni posto che, anche stando a quanto esposto dalla difesa, tali elementi non implicano alcun profilo di criticità della motivazione laddove si afferma la piena disponibilità del terreno agricolo in questione. 3.2. Quanto al capo V), fin dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 102), risultava esplicito il riferimento alla presenza di intercettazioni in cui era lo stesso imputato a dichiarare che il ristorante in imputazione era di sua proprietà sebbene intestato a terza persona (progressiv ) n. 60 del 8 giugno 2018-RIT 1204/2018 e progressivo n. 17432 del 2 luglio 2018). Sul punto, deve ricordarsi che le dichiarazioni auto ed etero accuséitorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autoriz; ata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente intemetate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti call'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar). Nel caso di specie, l'interpretazione risulta lineare perché ancorata allo stretto dato letterale senza che sia emerso nel giudizio alcun elemento da cui desumere indici contrastanti. 3.3. Del tutto aspecifica è poi la contestazione in punto elemento psicologico. Sussiste infatti specifica motivazione alle pagine 38-39 del provvedimento impugnato in cui si evidenzia la specif ca volontà di occultare in relazione al timore di provvedimenti patrimoniali nei prppri confronti e anche la presenza di una iniziativa in data 13 luglio 2020 da parte del Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, nei confronti dell'imputato (pagina 39 del provvedimento impugnato che richiama pagina 97 e 99 del provvedimento di primo grado). In tal senso, la Corte territoriale si è conforr lata al principio di diritto più volte affermato da questa Corte di legittimità per cui i delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, Sentenza n. 1886 del 07/12/2021 Rv. 282645 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 29224 del 14/07/2010 Rv. 248189 - 01). Il ricorrente nemmeno si confronta con tale motivazione incorrendo nel richiamato vizio di aspecificità che porta all'inammissibilità del motivo. 3.4. Per il resto, il motivo di ricomo si traduce in un inammissibile tentativo di rilettura degli elementi processuali per di più su basi preconcette e sganciate dall'effettivo contenuto del fascicolo p rocessuale. 4. Il terzo motivo, con cui si contesta la legittimità della applicata recidiva, è privo di fondamento. Infatti, fin dal pr mo grado, la motivazione si incentrava sulla stabilità della scelta criminosa, come desumibile dalla assoluta indifferenza rispetto alla precedente condanna riportata e dalla permanenza di progettualità criminosa di significativa valenza chE, nel caso di specie, risultava connotata da una particolare pervicacia. Risulta dLnque legittima, logica e lineare - e per tali caratteri insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede - l'affermazione di una ingravescente pericolosità dell'imputato. 5. Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibile in presenza di motivazione logica e lineare che, in primo grado, esplicitamente valorizza la spiccata capacità criminale dell'imputato e la pervicacia con cui il costui risulta avere curato i propri affari illeciti. A tali considerazioni, in sede di appello, si aggiunge la mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato. Considerazione che, in sede di ricorso, nemmeno viene contrastata e che risulta pienariente coerente a consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 6. Le medesime considerazioni -ichiamate in relazione al quarto motivo di ricorso palesano la presenza di adeguata motivazione anche in relazione alla determinazione della pena base dove ldosi sul punto ribadire che il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesse elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per di3tinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 7. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ancora una volta, fin dal giudizio di primo grado risultanda sussistere motivazione lineare e adeguata in conseguenza della già richiamata pervicacia dimostrata nel porre in essere condotte protratte nel tempo e della stabilità della scelta criminosa desumibile dall'assoluta impermeabilità alle preciAenti condanne. Tale motivazione risulta di fatto ribadita dai giudici di appello che hanno comunque segnalato il permanere, anche all'esito della riformulazione del trattamento sanzionatorio, dei presupposti per disporre le misure di sicurezza in contestazione. 8. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art, 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamen
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