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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2024

Cassazione n. 29998/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 24/10/2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 5/12/2023, con le attenuanti generiche prevalenti, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni due e mesi due di reclusione ed euro 900,00 di multa, in ordine ai reati di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso.

2. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della

I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione).

3. Trattandosi di difetto di legittimazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ,tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 24/10/2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 5/12/2023, con le attenuanti generiche prevalenti, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni due e mesi due di reclusione ed euro 900,00 di multa, in ordine ai reati di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso. 2. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione). 3. Trattandosi di difetto di legittimazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ,tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29998/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris