CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione avverso il provvedimento emesso il 18/12/2020, con il quale era stata rigettata la richiesta, presentata dalla legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], di restituzione della somma equivalente al valore dell'azienda [OSCURATO:PERSONA], indicata nell'importo di euro 2.500.000 o, in subordine, in una somma inferiore. La Corte di appello di Roma aveva revocato la confisca della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma non era stato possibile restituire l'azienda gestita da detta società in quanto cessata alla data del 13/7/2018. La somma di cui era stata chiesta la restituzione corrispondeva alla stima dell'azienda effettuata al momento del sequestro correlata ai dati della relazione contabile di parte. Secondo gli istanti, gli atti di gestione dell'[OSCURATO:PERSONA] avevano causato la cessazione dell'azienda, con la conseguente impossibilità di una sua restituzione nonostante la revoca della confisca. Secondo il Tribunale, la restituzione per equivalente regolata dall'art. 46 d.lgs. 159 del 2011 è prevista per due ipotesi che non ricorrevano in questo caso; né poteva trovare applicazione la restituzione per equivalente ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159 del 2011, trattandosi di norma dettata per la revocazione della confisca e non per la sua revoca. Nel caso in esame, il venir meno del bene e l'impossibilità di restituzione conseguivano alle decisioni adottate dall'[OSCURATO:PERSONA], autorizzate dal Giudice delegato. Inoltre, erano stati confiscati la società, i conti correnti, i fondi comuni e i depositi fondi, non l'azienda gestita dalla società; i provvedimenti relativi all'azienda erano stati autorizzati dal Giudice delegato sul presupposto dell'alto rischio legato alla prosecuzione dell'attività aziendale. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Angeli, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e di [OSCURATO:PERSONA]. Nel periodo in cui la società era rimasta sotto sequestro, prima che la Corte d'appello revocasse la confisca disposta dal Tribunale, l'amministratore giudiziario aveva venduto le attrezzature dell'autofficina e il magazzino delle merci, aveva concesso in locazione all'acquirente l'opificio ove l'attività aziendale era esercitata, aveva licenziato tutti i dipendenti e aveva dato corso alla cessazione dell'azienda che, al momento dell'immissione in possesso, era stata stimata per un valore di euro 1.646.337,33. Di conseguenza, nonostante la revoca della confisca, non vi era stata restituzione dell'azienda. I ricorrenti avevano chiesto la restituzione per equivalente ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 159 del 2011, chiedendo il versamento di una somma pari a euro 2.500.000, pari all'effettivo valore di mercato dell'autofficina o, in subordine, della somma corrispondente alla valutazione effettuata dall'Amministrazione giudiziaria. Secondo il Tribunale, non vi era stata una vendita e l'azienda era cessata per vicende succedutesi nel corso del tempo; secondo i ricorrenti, al contrario, l'azienda era stata ceduta, mediante la vendita delle attrezzature e del magazzino e la cessione in locazione dell'opificio: era stata la vendita ad impedire la restituzione dopo la revoca della confisca disposta dalla Corte d'appello. I ricorrenti richiamano il tenore della Sentenza di questa Corte n. 32692 del 15/3/2018. In un primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 28 e 46 d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo i ricorrenti, deve trovare applicazione la norma generale di cui all'art. 46 cit. che prevede che, òve vengano meno, per qualsiasi motivo, gli effetti della confisca, nel caso in cui non si possa eseguire la restituzione del bene che ne sia stato oggetto per essere stato venduto a un terzo, si deve procedere al versamento all'avente diritto di una somma di denaro corrispondente al suo valore. La regola generale è quella della restituzione del bene, mentre la restituzione per equivalente costituisce un indennizzo per il sacrificio della pretesa restitutoria. L'art. 28 d.lgs. 159 del 2011 estende la previsione alle ipotesi di revocazione: non vi è, quindi, alcuna differenza tra gli effetti della revocazione della confisca e quelli della revoca in grado di appello, frutto di una diversa valutazione di merito dei suoi presupposti; del resto, all'una o all'altra pronuncia si può pervenire sulla base degli stessi elementi. Nel caso in esame la Corte d'appello aveva revocato la confisca disposta dal Tribunale dopo avere smentito quanto affermato dal Tribunale: - che, cioè, l'autofficina [OSCURATO:PERSONA] fosse nella titolarità effettiva, ma occulta, del proposto [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava, in definitiva, di invalidità genetica della misura. L'equivalenza, ai fini della restituzione per equivalente ai sensi dell'art. 46 cit., tra revoca del provvedimento in appello e revocazione della confisca era stata affermata dalla sentenza di questa Corte già citata. La tutela del diritto di proprietà si ottiene mediante la restitutio in integrum e, se ciò non è possibile, con la restituzione per equivalente. I ricorrenti evidenziano che, mediante la vendita delle attrezzature e del magazzino e la locazione dell'opificio, era stata operata una cessione dell'azienda, benché l'Amministrazione giudiziaria non avesse chiesto il corrispettivo dell'avviamento, mostrando grave negligenza. In ogni caso, spettava ai ricorrenti la restituzione per equivalente. In effetti, la locazione dell'opificio - unitamente alla vendita delle attrezzature e del magazzino - determinava la cessione dell'azienda. In un secondo motivo i ricorrenti evidenziano ulteriori profili di violazione dell'art. 46 d.lgs. 159 del 2011. In conseguenza della vendita dell'attrezzatura e della locazione dell'opificio, l'acquirente si era trovato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato il cessionario dell'azienda, salvo che allo stesso non era stato chiesta la corresponsione di una somma corrispondente al valore dell'avviamento, per grave negligenza degli organi della procedura. In effetti, la contestuale locazione dell'opificio permetteva di ritenere trasferito nel patrimonio dell'acquirente non i singoli beni acquistati, ma il complesso aziendale. In ogni caso, i ricorrenti avevano diritto alla restituzione diretta del bene di cui erano stati privati. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 41 d.lgs. 159 del 2011 e vizio di motivazione. I ricorrenti censurano l'affermazione dell'ordinanza secondo cui era stata soltanto la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad essere oggetto del sequestro e non l'azienda dalla stessa gestita. Al contrario, nel verbale delle attività di esecuzione del sequestro, si faceva riferimento all'immissione dell'Amministrazione giudiziaria nel possesso del complesso aziendale: quindi, l'azienda di autofficina era stata attinta dalla misura. In effetti, l'art. 41 cit. fa riferimento al sequestro delle aziende anche per effetto del sequestro delle partecipazioni azionarie. La relazione dell'amministratore giudiziale era rivolta anche alla posizione dell'autofficina. In un quarto motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione con riferimento all'asserita correttezza delle decisioni del Giudice di autorizzare la vendita. La motivazione era insufficiente ed errata: le autorizzazioni erano intervenute quando l'Amministrazione giudiziaria aveva già cancellato l'azienda e licenziato i dipendenti, cosicché era inverosimile sostenere che il Giudice avesse correttamente autorizzato le operazioni per il rischio di liquidazione e di cancellazione della società. Inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che un terzo aveva chiesto di rilevare l'azienda in affitto: una corretta motivazione, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare la preferibilità della soluzione scelta. I ricorrenti concludono per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e per l'accoglimento della domanda di restituzione della somma corrispondente al valore per equivalente dell'azienda ceduta; in subordine, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. I ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale riassumono la vicenda processuale e insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato e comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In effetti, la lettura degli artt. 46 e 28 d.lgs. 159 del 2011 dimostra che la prima norma detta un principio generale che deve trovare applicazione in tutti i casi di restituzione di beni sequestrati o confiscati; il primo comma, non a caso, fa riferimento all'interessato "nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene", quindi contemplando anche il caso in esame di sequestro di beni, successivamente confiscati dal Tribunale, con la revoca della confisca e del sequestro in sede di appello. L'art. 28 cit., invece, estende la disciplina anche ai casi di revocazione della confisca definitiva. Correttamente, quindi, i ricorrenti sottolineano l'equivalenza, ai fini della restituzione, della revoca del sequestro e della confisca adottata in sede di appello e della revocazione della confisca adottata ai sensi dell'art. 28 cit. In effetti, in entrambi i casi il giudice della prevenzione afferma l'insussistenza ab origine dei presupposti della confisca. 2. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. Incidentalmente l'ordinanza impugnata afferma che oggetto della confisca poi revocata era stata la [OSCURATO:SOCIETA], e non già l'azienda gestita. Si tratta di affermazione che non tiene conto del tenore dell'art. 24, comma 1 bis d.lgs. 159 del 2011 così come dell'art. 20, comma 1, penultimo periodo, stesso decreto e che, del resto, è contraddittoria con quanto osservato immediatamente dopo: che, cioè, il giudice delegato aveva autorizzato l'amministratore giudiziario a non dar corso alla prosecuzione dell'attività aziendale in quanto rischiosa e, quindi, a vendere i beni strumentali, a locare l'opificio e a licenziare i dipendenti. Si è già affermato, del resto, che la confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto ai relativi beni costituiti in azienda, anche in mancanza di espresso ordine del tribunale, atteso che, sebbene l'art. 24, comma 1-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 5, comma 8, lett. a), della legge 17 ottobre 2010, n. 161, non contempli un'esplicita previsione in tal senso, trova applicazione il principio generale espressamente enunciato, quanto al sequestro, la cui disciplina è del tutto omogenea a quella della confisca, dall'art. 20, comma 1, penultimo periodo, del medesimo decreto, che sancisce "in ogni caso" siffatta estensione (Sez. 1, n. 13601 del 05/02/2021, Bonalumi, Rv. 281429). Quindi, il sequestro comprendeva l'azienda, che era gestita dall'amministratore giudiziario in conseguenza del sequestro - destinato a trasformarsi in confisca - delle quote della società. 3. Premessa, quindi, la sussistenza dell'astratto diritto alla restituzione dei beni aziendali, occorre porre l'accento sulle modalità con cui l'art. 46, comma 1, d.lgs. 159 del 2011 determina l'importo che l'interessato ha diritto a ricevere in caso di vendita del bene: "l'interessato (...) ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua". Il valore di riferimento, quindi, non è quello determinato al momento dell'esecuzione del sequestro, ma quello determinato al termine della gestione dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, in base all'art. 43 d.lgs. 159 del 2011. Tale ultima norma evidenzia la rilevanza, ai fini della restituzione, della gestione dei beni nel corso del sequestro. I beni sequestrati e confiscati devono essere amministrati dall'amministratore giudiziario nominato dal tribunale (art. 35), che deve effettuare una relazione iniziale (art. 36) nella quale indica "il presumibile valore di mercato dei beni" e successivamente deve gestire i beni secondo le direttive del giudice delegato (art. 40); deve, in particolare, gestire le aziende sequestrate (art. 41), potendo anche procedere alla messa in liquidazione dell'impresa, previa autorizzazione del tribunale. Risulta evidente che, avvenendo tale gestione da parte dell'amministratore giudiziario "per conto terzi", in presenza di regolari autorizzazioni da parte del tribunale o del giudice delegato, che intervengono dopo l'instaurazione del contraddittorio con gli interessati, in caso di revoca del sequestro e della confisca gli interessati subiscono gli effetti della gestione: avranno, quindi, diritto alla restituzione di quanto risulta dal rendiconto della gestione, senza che sia possibile una applicazione "meccanica" dell'art. 46 cit., dettato per la vendita dei beni sequestrati o confiscati. Si deve anche ricordare che i provvedimenti o le autorizzazioni da parte del Tribunale concernenti la gestione delle aziende sequestrate sono adottati previa instaurazione del contraddittorio con le parti (in particolare, con riferimento alla messa in liquidazione dell'impresa, cfr. art. 41, comma 5, d.lgs. 159 del 2011) e che il contraddittorio viene instaurato anche nel giudizio sul rendiconto di gestione, anche se in tale giudizio non può essere contestata la scelta relativa alla prosecuzione o meno dell'attività produttiva o commerciale dell'azienda in sequestro, trattandosi di decisione rientrante nella competenza del tribunale e da adottare sulla base di una ricognizione preliminare che costituisce oggetto di un autonomo sub-procedimento insuscettibile di rinnovata valutazione in sede di approvazione del conto di gestione (Sez. 1, n. 6340 del 04/11/2020, dep. 2021, Sanicola, Rv. 280525). In definitiva, in conseguenza della revoca del sequestro e della confisca, l'interessato ha il diritto alla restituzione delle somme risultanti dal rendiconto della gestione regolarmente approvato all'esito della procedura prevista dall'art. 43 cit., ferma restando la possibilità di proporre davanti al giudice civile l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori giudiziari incaricati della gestione dei beni aziendali sequestrati nell'ambito di un procedimento di prevenzione (Sez. 5, n. 18859 del 28/03/2013, Marcello, Rv. 256246). In sede di rinvio, il Tribunale di Roma applicherà i principi di diritto