Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2014
ECLI:EU:C:2014:2177
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
4 settembre 2014 (
*
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte»
Nelle cause riunite da C‑227/13 P a C‑239/13 P,
aventi ad oggetto tredici impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
proposte il 29 aprile 2013,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia) (C‑227/13 P),
[OSCURATO:SOCIETA],
già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia (Italia) (C‑228/13 P),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Venezia (C‑229/13 P),
[OSCURATO:SOCIETA],
già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia (C‑230/13 P),
[OSCURATO:SOCIETA],
già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia (C‑231/13 P),
[OSCURATO:PERSONA] per l’industria alberghiera (SPLIA),
con sede in Venezia (C‑232/13 P),
[OSCURATO:SOCIETA],
in liquidazione, con sede in Venezia (C‑233/13 P),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Venezia (C‑234/13 P),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Venezia (C‑235/13 P),
[OSCURATO:SOCIETA],
già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (C‑236/13 P),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Venezia (C‑237/13 P),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Venezia (C‑238/13 P),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Venezia (C‑239/13 P),
rappresentate da A. Bianchini e F. Busetto, avvocati
ricorrenti,
procedimenti in cui le altre parti sono:
Comitato «Venezia vuole vivere»
, con sede in Marghera (Italia),
[OSCURATO:SOCIETA],
già [OSCURATO:PERSONA]. coop. arl e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. coop. arl, con sede in Bologna
(Italia),
[OSCURATO:PERSONA] ristorante «All’Angelo» Snc
, con sede in Venezia,
ricorrenti in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da V. [OSCURATO:PERSONA], G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász, presidente di sezione, A. Rosas e C. Vajda (relatore), giudici,
avvocato generale: P. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, presa sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181
del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con le loro impugnazioni, le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] per l’industria
alberghiera (SPLIA), [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione
europea [OSCURATO:SOCIETA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da T‑278/00 a T‑280/00, da T‑282/00 a T‑286/00 e da T‑288/00 a T‑295/00,
EU:T:2013:77; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento
della decisione 2000/394/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese
nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU
2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato
CE (GU L 83, pag. 1), è applicabile ai fatti del caso di specie.
3
L’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 659/1999 è redatto nei seguenti termini:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(…)
b) “aiuti esistenti”:
i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, (…) tutte le misure di aiuto esistenti
in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali
è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal
Consiglio;
iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al
presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;
iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15;
v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano
aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte
dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto
comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;
c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche
degli aiuti esistenti».
4
L’articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento, intitolato «Recupero degli aiuti», così dispone:
«Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone
allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata
“decisione di recupero”). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale
del diritto comunitario».
5
L’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Periodo limite», prevede quanto segue:
«1. I poteri della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.
2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come
aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] oppure da uno Stato membro, che agisca
su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire
il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un procedimento
dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».
Decisione controversa
6
Ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della decisione controversa, gli aiuti concessi dalla Repubblica italiana alle imprese
nei territori di Venezia e di Chioggia, sotto forma di sgravi dagli oneri sociali previsti dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995,
che fanno rinvio all’articolo 2 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, costituiscono aiuti incompatibili con il mercato
comune quando sono stati accordati ad imprese che non sono piccole e medie imprese e che sono localizzate al di fuori delle
zone aventi diritto alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.
7
Conformemente all’articolo 2 di detta decisione, gli aiuti cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione in favore delle imprese
nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi dagli oneri sociali, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale
del 5 agosto 1994, sono incompatibili con il mercato comune. Gli articoli 3 e 4 della citata decisione menzionano misure cui
la Repubblica italiana ha dato esecuzione e che sono compatibili con l’articolo 87 CE.
8
L’articolo 5 della decisione controversa è così formulato:
«[La Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili
con il mercato comune di cui all’articolo 1, [secondo comma] e all’articolo 2 e già illegalmente posti a loro disposizione.
Il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale. (...)».
Ricorsi dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
9
Con diversi ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2000, le ricorrenti hanno proposto ricorsi
di annullamento avverso la decisione controversa. Questi ricorsi facevano parte di una serie di 59 ricorsi promossi avverso
detta decisione dai beneficiari del regime di aiuti in questione.
10
Accogliendo parzialmente un’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dichiarato 22 ricorsi
integralmente irricevibili. Per quanto concerne le altre 37 cause non dichiarate integralmente irricevibili, tra cui quelle
proposte dalle ricorrenti, il Tribunale, con l’accordo delle parti, ha scelto quattro cause pilota, ossia le cause T‑254/00,
T‑270/00 e T‑277/00, nonché la causa T‑221/00, la quale è stata però successivamente cancellata dal ruolo del Tribunale. I
giudizi promossi dalle ricorrenti sono stati sospesi mediante diverse ordinanze del Tribunale, adottate il 12 settembre 2005.
11
Con la sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, EU:T:2008:537), pronunciata il 28 novembre
2008, il Tribunale ha dichiarato ricevibili i ricorsi proposti nelle prime tre cause menzionate nel punto precedente, ma li
ha respinti in quanto infondati.
12
Con la sua sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368), pronunciata
il 9 giugno 2011, la Corte ha respinto le impugnazioni proposte avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:T:2008:537).
Il giorno stesso, il Tribunale ha deciso la ripresa dei procedimenti nelle cause proposte dalle ricorrenti.
13
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dalle ricorrenti in quanto manifestamente infondati
in diritto.
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
14
Con le loro impugnazioni, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata;
– accogliere le domande formulate in primo grado e, di conseguenza:
– annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, la decisione controversa;
– in via subordinata, annullare la decisione controversa nella parte in cui impone il recupero degli sgravi concessi, maggiorati
degli interessi per i periodi considerati, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese della presente impugnazione nonché a quelle del primo grado di giudizio.
15
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere le impugnazioni mediante ordinanza in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente
infondate;
– in subordine, respingere le impugnazioni in quanto irricevibili o infondate, e
– condannare le ricorrenti alle spese della presente impugnazione nonché a quelle del primo grado di giudizio.
16
Con decisione del presidente della Corte del 30 settembre 2013, le cause da C‑227/13 P a C‑239/13 P sono state riunite ai
fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulle impugnazioni
17
Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente
irricevibile o manifestamente infondata, quest’ultima, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può
respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
18
Nelle presenti cause occorre avvalersi di tale facoltà.
19
A sostegno delle loro impugnazioni, le ricorrenti deducono nove motivi redatti in termini identici in ciascuna di dette impugnazioni.
Sul primo motivo, relativo ad errori di diritto riguardo all’esistenza di un vantaggio attribuito dalle misure in questione
tenuto conto del loro carattere indennitario
20
Con il loro primo motivo, le ricorrenti criticano i punti da 26 a 31 dell’ordinanza impugnata. Esse sostengono anzitutto che
il Tribunale ha commesso un errore di diritto, giudicando che gli sgravi dagli oneri sociali in questione costituivano vantaggi
qualificabili come aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, laddove essi erano destinati a compensare i sovraccosti
collegati all’installazione delle loro attività economiche nella laguna veneta.
21
Come rilevato dal Tribunale nei punti 27 e 28 dell’ordinanza impugnata, la Corte ha già avuto occasione di respingere un argomento
identico nei punti da 94 a 100 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2011:368). Di conseguenza,
è senza commettere errori di diritto che il Tribunale, nel punto 28 dell’ordinanza impugnata, ha giudicato, conformemente
al punto 100 di detta sentenza, che lo scopo di compensare svantaggi concorrenziali delle imprese stabilite a Venezia, quale
perseguito dagli sgravi dagli oneri sociali in questione, non può privare i vantaggi così attribuiti del loro carattere di
aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
22
Occorre poi respingere come manifestamente infondato l’argomento delle ricorrenti secondo il quale la qualificazione di aiuto
di Stato sarebbe contraria alla dichiarazione n. 30 relativa alle regioni insulari, allegata all’atto finale del Trattato
di Amsterdam, all’articolo 158 CE nonché alla normativa italiana che riconosce la particolarità della situazione di Venezia.
Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, nessuno di questi atti può incidere sulla qualificazione di aiuto di
Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
23
Infine, occorre respingere come manifestamente infondato l’argomento delle ricorrenti secondo il quale l’ordinanza impugnata
conterrebbe un vizio di motivazione, in quanto il Tribunale ha concluso nel senso della presenza di un vantaggio ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 1, CE senza verificare l’incidenza di quest’ultimo sulla concorrenza e i suoi effetti sugli scambi
intracomunitari.
24
Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, affinché una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto
di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato
mediante risorse statali, in secondo luogo, quest’intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo
luogo, esso deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, esso deve falsare o rischiare di falsare la
concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).
25
Alla luce di questa consolidata giurisprudenza della Corte, la presenza di un vantaggio, l’incidenza sulla concorrenza e il
fatto che gli scambi intracomunitari siano alterati costituiscono elementi costitutivi distinti della nozione di aiuto di
Stato. Di conseguenza, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha potuto concludere nel senso della presenza
di un vantaggio senza verificare, in questa fase, l’incidenza di quest’ultimo sulla concorrenza e il fatto che gli scambi
intracomunitari siano alterati.
26
Da quanto precede deriva che il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo ad errori di diritto in relazione all’incidenza sulla concorrenza e agli effetti sugli scambi
intracomunitari
27
Con il loro secondo motivo, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto giudicando, nei
punti da 32 a 41 dell’ordinanza impugnata, che le misure in questione erano in grado di alterare la concorrenza e di incidere
sugli scambi intracomunitari.
28
In primo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto giudicando che la decisione controversa
era adeguatamente motivata. In particolare, esse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva basare la sua valutazione sui soli
elementi a sua disposizione al momento dell’adozione di detta decisione, ma era obbligata a procedere a un’indagine completa
al fine di verificare se, in pratica, l’aiuto in questione avesse un effetto anticoncorrenziale.
29
A questo proposito occorre rilevare che, nel punto 33 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha basato il suo ragionamento
sui punti 63 e 130 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2011:368), secondo i quali la [OSCURATO:PERSONA]
può limitarsi a studiare le caratteristiche generali di un programma di aiuti per valutare, nella motivazione della decisione,
se, a causa delle modalità previste da detto programma, quest’ultimo assicurava un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto
ai loro concorrenti ed era tale da arrecare profitto sostanzialmente ad imprese partecipanti agli scambi tra Stati membri,
senza essere tenuta ad esaminare ciascun caso specifico di applicazione.
30
Il Tribunale ha parimenti ricordato che, in forza dei punti 63, 64 e 115 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA]
(EU:C:2011:368), quando la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia pertanto, in via generale e astratta, su un regime di aiuti di Stato che
essa dichiara incompatibile con il mercato comune e dispone il recupero degli importi riscossi a titolo di tale regime, spetta
allo Stato membro verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata da una siffatta operazione di recupero,
al fine di accertare se siano presenti le condizioni di applicazione dell’articolo 87, paragrafo1, CE relative agli effetti
degli aiuti in questione sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.
31
Applicando questi principi nel punto 37 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha giudicato, senza commettere errori di diritto,
che la [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente motivato la decisione controversa.
32
Peraltro, occorre ricordare che la Corte si è espressamente pronunciata sull’adeguatezza della motivazione della decisione
controversa nella sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2011:368) in risposta a un argomento analogo
alla prima censura delle ricorrenti. Difatti, nei punti 120 e 121 di questa sentenza, la Corte ha dichiarato che la decisione
controversa era adeguatamente motivata.
33
Di conseguenza il presente motivo dev’essere respinto, in quanto manifestamente infondato.
34
In secondo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato il principio di non discriminazione derivante da una
disparità di trattamento tra, da un lato, le imprese municipalizzate, che hanno goduto di un esame individuale da parte della
[OSCURATO:PERSONA] in base ad informazioni fornite dalle autorità nazionali e, dall’altro, le altre imprese, la cui posizione è stata
oggetto di un esame generale da parte della [OSCURATO:PERSONA], restando a carico delle autorità nazionali lo svolgimento di un esame
individuale.
35
A questo riguardo il Tribunale, applicando il ragionamento sviluppato dalla Corte nel punto 160 della sentenza Comitato «Venezia
vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2011:368), ha correttamente giudicato, nel punto 40 dell’ordinanza impugnata, che la
[OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a procedere a un’analisi della posizione individuale delle ricorrenti in forza del principio di
non discriminazione, posto che non le era stata comunicata nessuna informazione specifica relativa al loro settore di attività
o alla loro posizione individuale.
36
Dato che le ricorrenti non negano l’assenza di comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di informazioni specifiche relative al loro
settore di attività o alla loro posizione individuale, occorre respingere la loro seconda censura, relativa a una violazione
del principio di non discriminazione, in quanto manifestamente infondata.
37
In terzo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto giudicando, nel punto 38 dell’ordinanza
impugnata, che gli sgravi dagli oneri sociali in questione potevano falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari,
malgrado il carattere esclusivamente locale delle attività delle ricorrenti e/o l’importo esiguo di detti aiuti.
38
Occorre respingere questa terza censura come manifestamente infondata in quanto, così facendo, il Tribunale ha semplicemente
applicato una giurisprudenza consolidata della Corte ricordata nel punto 135 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere»
e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2011:368).
39
In quarto luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver giudicato a torto che la decisione controversa era conforme
ai principi disciplinanti l’onere della prova.
40
A questo riguardo, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA]
avesse invertito l’onere della prova nella decisione controversa.
41
Ebbene, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, un motivo dedotto per la prima volta nel quadro di un’impugnazione
dinanzi a quest’ultima dev’essere respinto come irricevibile. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è
limitata infatti all’esame della valutazione effettuata dal Tribunale dei motivi dibattuti dinanzi ad esso. Ebbene, consentire
a una parte di sollevare in questo quadro un motivo non sollevato dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di investire
la Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, di una controversia più estesa di quella portata a conoscenza
del Tribunale (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P
e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 165 nonché giurisprudenza ivi citata).
42
Ne deriva che questa quarta censura dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
43
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto, in parte,
manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, relativo ad errori di diritto riguardanti l’applicazione delle deroghe previste dagli articoli 87, paragrafo
2, lettera b), CE e 87, paragrafo 3, lettera b), CE
44
Il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti si suddivide in due parti riguardanti rispettivamente una violazione dell’articolo
87, paragrafo 2, lettera b), CE e una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE.
45
Per quanto concerne l’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), CE, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso diversi
errori di diritto giudicando, nei punti da 42 a 44 dell’ordinanza impugnata, che gli sgravi dagli oneri sociali in questione
non «miravano a porre rimedio a danni provocati da catastrofi naturali o da altri eventi eccezionali» ai sensi di detta disposizione.
46
A questo proposito il Tribunale ha giudicato correttamente, conformemente al punto 175 della sentenza della Corte Comitato
«Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2011:368), che la deroga prevista da detta disposizione non si applica al caso
di specie, dato che gli sgravi dagli oneri sociali in questione sono proporzionali alla massa salariale e non mirano a porre
rimedio a danni causati da catastrofi naturali o da altri eventi di carattere eccezionale. Infatti, conformemente alla giurisprudenza
della Corte, in forza di questa deroga possono essere compensati solo gli svantaggi provocati direttamente da catastrofi naturali
o da altri eventi eccezionali.
47
Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo va respinta in quanto manifestamente infondata.
48
Per quanto concerne l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE, le ricorrenti ritengono che la valutazione del Tribunale,
secondo la quale la salvaguardia della città di Venezia non costituisce un progetto importante di interesse comune ai sensi
di tale disposizione, non è sufficientemente motivata.
49
A questo proposito occorre constatare che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sua valutazione di cui ai punti da 46
a 48 dell’ordinanza impugnata. Infatti, nel punto 46 di tale ordinanza il Tribunale ha giustamente ricordato che la Corte
ha giudicato, nel punto 176 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2011:368), che la [OSCURATO:PERSONA]
non aveva violato i limiti del suo potere discrezionale, ritenendo che la deroga destinata a promuovere la realizzazione di
un progetto importante di interesse europeo comune non dovesse essere applicata nel caso di specie, in quanto solo operatori
stabiliti a Venezia profittavano del regime di aiuti in questione.
50
Peraltro, le ricorrenti asseriscono che il diniego di applicare loro la deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera
b), CE sarebbe contraddittorio in quanto la decisione controversa ha concesso una deroga al [OSCURATO:PERSONA].
51
Ebbene, nel punto 47 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che questa valutazione non è in contraddizione con
l’esame degli aiuti versati al [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi ultimi sono stati autorizzati non a titolo dell’articolo
87, paragrafo 3, lettera b), CE ma a titolo dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE, circostanza non contestata dalle
ricorrenti.
52
Di conseguenza, la seconda parte del terzo motivo va respinta in quanto manifestamente infondata.
53
Da quanto precede deriva che il terzo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul quarto motivo, relativo ad errori di diritto in merito all’applicazione della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo
3, lettera c), CE
54
Con il loro quarto motivo, le ricorrenti cercano di rimettere in discussione il ragionamento illustrato nei punti da 51 a
54 dell’ordinanza impugnata, in forza del quale il Tribunale conclude che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’obbligo di motivazione
ad essa incombente, né commesso errori di valutazione, negando l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE
al caso di specie.
55
In particolare, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente, non sviluppando
la propria motivazione e facendo rinvio a quella della decisione controversa, che sarebbe stata confermata a torto dalla Corte
nella sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2011:368) e dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:T:2008:537).
56
Orbene, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale in forza degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto
della Corte di giustizia dell’Unione europea, impone al medesimo di sviluppare non una propria motivazione, bensì una motivazione
che consenta agli interessati di conoscere le ragioni sulle quali si basa la sentenza impugnata e alla Corte di disporre degli
elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (v., per analogia, sentenze HGA e a./[OSCURATO:PERSONA],
da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 56, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 37).
57
Nel caso di specie, occorre constatare che il Tribunale ha soddisfatto l’obbligo di motivazione ad esso incombente facendo
proprio, nel punto 53 dell’ordinanza impugnata, il ragionamento illustrato dalla Corte nel punto 168 della sentenza Comitato
«Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2011:368), secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente basarsi, per
negare di autorizzare la concessione delle misure in questione a titolo dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, sulla
circostanza che si trattava di aiuti al funzionamento delle imprese, che possono essere autorizzati solo in via eccezionale.
58
Peraltro, le ricorrenti si limitano ad affermazioni generiche e non comprovate sull’importanza di preservare il tessuto socio
economico della città di Venezia, senza cercare di contestare l’accertamento svolto dal Tribunale in detto punto 53, secondo
il quale non è stato dedotto nessun argomento in grado di dimostrare l’esistenza di circostanze particolari che consentissero
di ritenere che, nonostante la natura di aiuti al funzionamento delle misure in questione, la loro concessione dovesse essere
autorizzata, in via eccezionale, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.
59
Da quanto esposto discende che il quarto motivo delle ricorrenti dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul quinto motivo, relativo ad errori di diritto in merito all’applicazione delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo
3, lettere d) ed e), CE
60
Il quinto motivo dedotto dalle ricorrenti concerne i punti da 56 a 61 dell’ordinanza impugnata. Esso si suddivide in due parti,
riguardanti rispettivamente la violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE e quella dell’articolo 87, paragrafo
3, lettera e), CE, in quanto il Tribunale ha giudicato che le deroghe previste da queste disposizioni non erano applicabili
al caso di specie.
61
Per quanto concerne l’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), CE, che occorre esaminare in primo luogo, le ricorrenti non indicano
l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’ordinanza impugnata.
62
Ebbene, secondo una giurisprudenza consolidata, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e 58, primo comma, dello
Statuto della Corte, nonché dagli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura
discende che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento
nonché gli argomenti in diritto che sostengono in modo specifico tale domanda, a pena d’irricevibilità dell’impugnazione o
del motivo in questione (v., segnatamente, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2005:408, punto 426, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 24).
63
Di conseguenza, questa seconda parte del quinto motivo dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
64
Per quanto concerne l’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE, le ricorrenti deducono tre censure.
65
Anzitutto, le ricorrenti criticano il Tribunale per aver violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente, basando la sua
dimostrazione su un «triangolo tautologico» composto dalla decisione controversa, dalla sentenza della Corte Comitato «Venezia
vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2011:368) e dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:T:2008:537).
66
Posto che le ricorrenti non indicano l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso a questo riguardo, alla luce dei
principi ricordati nel punto 62 della presente ordinanza, occorre respingere questa prima censura in quanto manifestamente
irricevibile.
67
Le ricorrenti criticano poi il Tribunale per aver commesso un errore di diritto, confermando la decisione controversa nella
parte in cui quest’ultima constata la mancanza di un nesso sufficientemente stretto tra gli sgravi dagli oneri sociali e la
tutela del patrimonio culturale ai fini dell’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE. Il Tribunale si sarebbe
basato a torto sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva delle informazioni necessarie per operare una distinzione tra le
imprese che devono sostenere gli oneri connessi alla tutela di detto patrimonio e le altre imprese.
68
Questa seconda censura deriva da una lettura manifestamente errata dell’ordinanza impugnata.
69
Infatti, nel punto 58 di detta ordinanza, il Tribunale ha constatato che la decisione controversa era sufficientemente motivata
in merito alla mancanza di un nesso sufficientemente stretto tra gli sgravi dagli oneri sociali e la tutela del patrimonio
culturale, nella misura in cui in essa si constata che i costi supplementari collegati alla tutela del patrimonio culturale
non sono sostenuti da tutte le imprese beneficiarie dell’agevolazione in questione, che tale agevolazione non era proporzionale
ai costi sostenuti, e che la promozione delle attività economiche mediante l’aiuto in questione non rispondeva agli obiettivi
culturali perseguiti dalla deroga richiesta.
70
Ad ogni modo, il Tribunale ha ricordato giustamente, nel punto 57 di detta ordinanza, che la Corte ha confermato, nel punto
170 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2011:368), la valutazione effettuata dal Tribunale
nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (EU:T:2008:537), secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva negare l’applicazione
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE a causa della mancanza di un nesso sufficientemente stretto tra gli sgravi dagli
oneri sociali e la tutela del patrimonio culturale.
71
Di conseguenza, la seconda censura dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.
72
Infine, le ricorrenti criticano il Tribunale per aver considerato a torto il [OSCURATO:PERSONA] come un’impresa municipalizzata.
73
Posto che le ricorrenti non indicano l’errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale a tale proposito, alla luce dei
principi ricordati nel punto 62 della presente ordinanza occorre respingere questa terza censura in quanto manifestamente
irricevibile.
74
Ne consegue che la prima parte del quinto motivo dev’essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in
parte, manifestamente infondata.
75
Risulta da quanto precede che il quinto motivo va respinto essendo, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente
infondato.
Sul sesto motivo, relativo ad errori di diritto in merito all’applicazione della deroga prevista dall’articolo 86, paragrafo
2, CE
76
Con il loro sesto motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, giudicando che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva loro giustamente negato il beneficio della deroga prevista dall’articolo 86, paragrafo 2, CE, in quanto esse non avevano
fornito nessuna informazione in merito all’esistenza di un servizio di interesse economico generale di cui esse sarebbero
state incaricate. In particolare, le ricorrenti allegano che il settore alberghiero adempie una missione di interesse pubblico
dato che l’attività alberghiera contribuisce in modo essenziale alla libera circolazione.
77
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata
in funzione delle informazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva disporre all’atto della sua adozione (sentenze [OSCURATO:PERSONA],
C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 54; [OSCURATO:PERSONA], C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 81, nonché ordinanza Kronoply/[OSCURATO:PERSONA],
C‑117/09 P, EU:C:2010:370, punto 40).
78
Ebbene, le ricorrenti non rimettono in discussione l’accertamento svolto dal Tribunale nel punto 64 dell’ordinanza impugnata,
secondo il quale nessuna informazione relativa al fatto che esse sarebbero state incaricate della gestione di un servizio
di interesse economico generale era stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA], di modo che quest’ultima non era tenuta a verificare
se l’articolo 86, paragrafo 2, CE fosse applicabile al caso di specie. A questo proposito, occorre ricordare che spetta alla
persona che invoca l’articolo 86, paragrafo 2, CE dimostrare che sono soddisfatti i presupposti per l’applicazione di tale
disposizione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑159/94, EU:C:1997:501, punto 94).
79
Da quanto precede deriva che il sesto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul settimo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999
per quanto concerne la qualificazione di aiuto nuovo
80
Con il loro settimo motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato l’articolo 88, paragrafo 3, CE, e l’articolo
15 del regolamento n. 659/1999, giudicando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva qualificato giustamente la misura in questione come aiuto
nuovo.
81
In primo luogo, le ricorrenti affermano che gli sgravi dagli oneri sociali in questione costituivano un aiuto esistente e
non un aiuto nuovo ai sensi delle citate disposizioni, dato che il regime in questione non apportava nessuna modifica sostanziale
ai precedenti regimi di sgravi dagli oneri sociali. A sostegno di questa prima censura, le ricorrenti descrivono il contenuto
di diverse leggi nazionali precedenti che prevedevano sgravi dagli oneri sociali.
82
A questo proposito, dal punto 69 dell’ordinanza impugnata si evince che le ricorrenti non hanno censurato, dinanzi al Tribunale,
l’accertamento in fatto in base al quale gli sgravi dagli oneri sociali previsti dalle leggi anteriori non sono stati più
concessi a partire, al massimo, dal 1° gennaio 1982.
83
Ai sensi degli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte, l’impugnazione
avverso le decisioni del Tribunale è limitata alle questioni di diritto. Alla luce di queste disposizioni, secondo una consolidata
giurisprudenza della Corte il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad
esaminare le prove che esso accoglie a sostegno di detti fatti. Pertanto, questa valutazione non costituisce, salvo il caso
di uno snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], C‑89/11 P,
EU:C:2012:738, punto 64).
84
Alla luce di questa giurisprudenza, occorre respingere la prima censura in quanto, in parte, manifestamente irricevibile là
dove mira a rimettere in discussione, senza lamentare uno snaturamento dei fatti, l’accertamento in fatto svolto dal Tribunale
nel punto 69 dell’ordinanza impugnata, in base al quale gli sgravi dagli oneri sociali previsti dalle leggi anteriori non
sono stati più concessi a partire, al massimo, dal 1° gennaio 1982.
85
Inoltre, basandosi su detto accertamento in fatto, è senza commettere errori che il Tribunale ha potuto qualificare il regime
in questione come aiuto nuovo, conformemente al punto 82 della sentenza della Corte Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA]
(EU:C:2011:368). La prima censura dev’essere pertanto respinta in quanto manifestamente infondata là dove mira a censurare
la qualificazione di aiuto nuovo attribuita al regime in questione.
86
Risulta da quanto precede che questa prima censura va respinta essendo, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte,
manifestamente infondata.
87
In secondo luogo, le ricorrenti criticano il Tribunale per avere dichiarato, nel punto 70 dell’ordinanza impugnata, che il
termine decennale di prescrizione previsto dall’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 comincia a decorrere solo il giorno
in cui l’aiuto illegittimo è stato versato, di modo che il termine di prescrizione non era scaduto nel caso di specie. Secondo
le ricorrenti, detto termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della nascita del diritto all’aiuto illegittimo
e pertanto era scaduto nel caso di specie, per cui gli aiuti dovevano essere qualificati come esistenti in applicazione dell’articolo
15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999.
88
Questa seconda censura è manifestamente infondata, dato che la Corte ha già precisato che il termine di prescrizione previsto
dall’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 comincia a decorrere alla data di effettiva concessione dell’aiuto, e non alla
data di adozione del regime di aiuto (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punti
da 80 a 82).
89
Di conseguenza, occorre respingere il settimo motivo in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente
infondato.
Sull’ottavo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 per quanto concerne
l’ordine di recupero
90
Nell’ambito del loro ottavo motivo, le ricorrenti asseriscono, con una prima censura, che il Tribunale avrebbe dovuto constatare
che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, omettendo di far uso del margine di
discrezionalità ad essa attribuito da questa disposizione per valutare se il recupero dell’importo dell’aiuto fosse in contrasto
con un principio generale del diritto dell’Unione. Con una seconda censura, le ricorrenti asseriscono che il recupero dell’aiuto
in questione confligge con i principi di proporzionalità e di uguaglianza.
91
Per quanto concerne la seconda censura, occorre rilevare che le ricorrenti si limitano ad invocare i principi di proporzionalità
e di uguaglianza, senza dedurre un qualsivoglia motivo secondo il quale il recupero dell’aiuto in questione potrebbe violare
detti principi. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza citata nel punto 62 della presente ordinanza, questa
censura dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
92
Inoltre, posto che le ricorrenti non hanno dimostrato che il recupero dell’importo dell’aiuto in questione confliggerebbe
con un principio generale del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, la
prima censura è ininfluente e, di conseguenza, dev’essere respinta come manifestamente irricevibile.
93
Da quanto precede risulta che l’ottavo motivo dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sul nono motivo, relativo alla violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 per quanto concerne gli
interessi
94
Con il loro nono motivo, le ricorrenti lamentano una violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999
per quanto concerne gli interessi che si assommano agli importi da recuperare.
95
Occorre constatare che le tre censure dedotte dalle ricorrenti a sostegno di questo nono motivo, riguardanti rispettivamente
una violazione dell’obbligo di motivazione, una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento ed il fatto
che la mancata esecuzione fosse imputabile allo Stato italiano, sono dirette avverso la decisione controversa e non contro
l’ordinanza impugnata.
96
Posto che gli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello statuto della Corte dispongono che l’oggetto
di un’impugnazione dinanzi alla Corte è limitato agli errori di diritto commessi dal Tribunale, il nono motivo dev’essere
respinto in quanto manifestamente irricevibile.
97
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che l’impugnazione dev’essere respinta in quanto, in parte, manifestamente
irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
Sulle spese
98
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma
dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1)
Le impugnazioni sono respinte.
2)
Le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]
per l’industria alberghiera (SPLIA), [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.